Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Aprile 2005

Circolare 14 marzo 2005, n.4

“Circolare concernente l’Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili”, del 14 marzo 2005.

Conferenza Episcopale Italiana – Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, d’intesa con:
Conferenza Italiana Superiori Maggiori, Unione Superiore Maggiori d’Italia, Conferenza Italiana Istituti Secolari

Roma, 14 marzo 2005

(Omissis)

CIRCOLARE N. 4

Inquadramento generale

1. In data 8 marzo 2005 è stato sottoscritto dal Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali e dal Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici [in seguito, Ufficio Nazionale] della Conferenza Episcopale Italiana [in seguito, CEI], l’Accordo relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta della verifica dell’interesse culturale dei beni immobili [in seguito, Accordo], ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005 (“Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”) .

2. L’Accordo è finalizzato a determinare le modalità di presentazione delle richieste per la verifica della sussistenza dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale. Come è noto, in base al disposto dell’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), la verifica della sussistenza dell’interesse culturale costituisce inderogabile condizione previa all’alienazione e agli interventi di manutenzione straordinaria dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, fra cui rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, se il loro autore non sia più vivente e se la loro esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni.

3. Il decreto 25 gennaio 2005 ha stabilito che detta verifica deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta (art. 3, comma 1), precisando l’iter da seguire nel caso in cui i competenti organi ministeriali non rispettino detto termine (art. 3, comma 2) .

4. L’Accordo intende rendere possibile lo scrupoloso rispetto dei termini del procedimento, anche al fine di evitare che l’eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituisca un indebito gravame per gli enti, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare.

5. La parte ministeriale, per esigenze di uniformità e di semplificazione operativa, ha chiesto ai diversi soggetti ecclesiastici di stipulare un unico accordo applicabile a tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio italiano, a prescindere dalle peculiarità canoniche dei medesimi, e di definire un unico canale, a livello diocesano e regionale, per l’introduzione delle istanze. Aderendo a questa richiesta, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l’Unione Superiore Maggiori d’Italia (USMI) e la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) hanno convenuto di demandare alla CEI, tramite il competente Ufficio, la sottoscrizione dell’accordo e di accettarne le modalità operative, senza che ciò implichi l’affievolimento dell’autonomia legittimamente riconosciuta agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica all’interno della Chiesa. Al fine di verificarne l’efficacia e la pertinenza, l’Accordo ha carattere sperimentale e si applicherà per un anno.

6. Secondo il dettato dell’Accordo (art. 1), spetta a ciascun direttore regionale del Ministero sottoscrivere con il presidente della Conferenza Episcopale Regionale corrispondente accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell’invio delle richieste per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che insistono sul territorio di sua competenza. La quantità delle richieste ammissibili deve realisticamente bilanciare la capacità operativa degli organi ministeriali periferici con la consistenza del patrimonio ecclesiastico e la legittima esigenza degli enti proprietari di poterne liberamente disporre. I criteri di priorità sono legati alla necessità di procedere alla verifica della sussistenza dell’interesse culturale sull’immobile, quando tale accertamento condizioni atti e interventi sul bene non ulteriormente procrastinabili. La periodicità dell’invio deve adeguarsi a quanto stabilito nell’art. 3 dell’Accordo, in base al quale l’invio della documentazione in formato elettronico e cartaceo viene effettuato dall’incaricato per i beni culturali della Regione ecclesiastica “entro la prima settimana del mese”.

7. Il presidente della Conferenza Episcopale regionale prima di sottoscrivere l’accordo regionale con il corrispondente direttore regionale del Ministero, è tenuto a concordare i suddetti parametri con i vescovi diocesani e i superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di diritto pontificio presenti nella propria regione. In ordine alla quantità delle pratiche che ciascuna diocesi o istituto potrà presentare, pare conveniente che non si adottino parametri rigidi, limitandosi a stabilire una misura di proporzionalità rapportabile, per le diocesi, alla popolazione, e per gli istituti, alla consistenza del patrimonio immobiliare. Al fine di evitare eccessive approssimazioni, si potrà fare anche riferimento al numero degli atti di alienazione perfezionati dai diversi enti nel corso degli ultimi tre anni solari. A parità di condizioni, si seguirà il criterio cronologico della consegna della documentazione all’incaricato regionale. In casi specifici, si potrà attribuire priorità al criterio dell’urgenza, riferibile agli immobili di cui si deve perfezionare l’alienazione e a quelli soggetti a interventi urbanistici non procrastinabili. L’incaricato regionale si farà premura di segnalare eventuali difficoltà al presidente della conferenza episcopale, affinché le affronti e le risolva d’intesa con i vescovi e i superiori maggiori interessati.

Procedura operativa

8. Il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto proprietario del bene immobile di cui si intende chiedere la verifica dell’interesse culturale deve prendere contatto con il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici della diocesi nella quale insiste il bene, per ottenere le informazioni del caso e indicazioni circa la documentazione richiesta.

9. Nel caso di enti soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano, i materiali necessari per l’introduzione della procedura per la verifica dell’interesse culturale devono essere accompagnati, ove necessario, dalla richiesta di licenza per l’alienazione o per i lavori di manutenzione straordinaria del bene. Resta chiaro che né l’ordinario diocesano né il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici possono sindacare o valutare il merito delle istanze formulate da enti non soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano.

10. Il legale rappresentante dovrà presentare al responsabile diocesano una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi, indispensabili per la predisposizione dell’istanza e per la sua trasmissione anche in via informatica:

A. OGGETTO

– Denominazione del bene (ad esempio: chiesa di S. Pietro, casa parrocchiale in via G. Mazzini).
– Natura del bene (fabbricato, unità immobiliare, ecc.), precisando se fa parte di un complesso (ad esempio: ala del seminario, parte di un convento) e indicandone il nome (ad esempio: seminario di S. Giovanni Battista, convento di S. Francesco).
– Periodo di realizzazione (ad esempio: precedente al 1400, compreso tra il 1400 e il 1700, prima metà sec. XX).

B. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO – AMMINISTRATIVA

– Regione.
– Provincia.
– Comune.
– Località.
– CAP.
– Toponimo di località e frazione.
– Denominazione stradale.
– N. civico (in mancanza di n. civico o dell’indicazione chilometrica, scrivere “snc”).

C. LOCALIZZAZIONE CATASTALE

– Comune.
– Foglio.
– Particella.
– Subalterno.

D. LOCALIZZAZIONE CATASTALE CONFINANTI

– Comune.
– Foglio.
– Particella.
– Subalterno.
– Altri elementi confinanti (ad esempio: fosso della lavandaia, strada vicinale Roccasecca).

E. DESTINAZIONE D’USO

– Categoria prevalente: si scelga tra quelle riportati nella lista di cui al n. 14 dell’allegato A al decreto ministe-riale 25 gennaio 2005 .
– Uso specifico: dipende dal termine inserito in precedenza (ad esempio: Categoria: residenziale – Uso specifi-co: abitazione).

F. DESCRIZIONE

– Descrizione morfologica e tipologica: breve descrizione del bene dalla quale risulti la struttura fisica del bene (ad esempio: edificio con struttura in laterizio e legno), la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi che più di altri lo caratterizzano.
– Descrizione storica: descrizione sintetica delle vicende costruttive del bene, e qualora fossero presenti, delle principali trasformazioni d’uso. Allegare, qualora esista, la bibliografia di riferimento.

G. ELEMENTI DECORATIVI

– Elementi decorativi del bene.
– Interno/esterno: specificare se l’elemento decorativo sopra descritto si trova all’interno o all’esterno del bene.

H. CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

-Tipologia dell’ente (ente ecclesiastico).
– Denominazione (ad esempio: chiesa di S. Pietro).
– Codice fiscale / partita IVA dell’ente proprietario.
– E- mail.
– Indirizzo.
– Comune.
– CAP.
– Telefono.
– Cognome del legale rappresentante.
– Nome del legale rappresentante.
– Carica del legale rappresentante.
– Codice fiscale del legale rappresentante.
– Cognome del responsabile del procedimento.
– Nome del responsabile del procedimento.

I. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

– È necessario presentare la documentazione fotografica e quella planimetrica: per documentazione planimetrica si intende lo stralcio della mappa catastale. Sono inoltre necessarie almeno dieci fotografie del bene. E-sclusivamente per le chiese, le foto da allegare sono soltanto due, una per l’interno e l’altra per l’esterno. Si adottino i formati e le risoluzioni indicate nell’allegato A al decreto ministeriale 25 gennaio 2005.
– Tipo (descrizione della documentazione allegata, ad esempio: fotografie, planimetria, documenti, relazioni).
– Didascalia (descrizione sintetica delle singole fotografie e dei documenti allegati).

L. COMPILAZIONE

– Data.
– Cognome e nome del compilatore.

M. ANNOTAZIONI

– Eventuali osservazioni.

11. Il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, dopo aver raccolto e verificato i dati consegnati dal legale rappresentante dell’ente proprietario del bene, li inserisce nel software appositamente predisposto dall’Ufficio Nazionale. Una volta compilata la scheda, la stampa e la fa firmare al legale rappresentate dell’ente proprietario; quindi invia un cd/dvd e la copia cartacea firmata all’incaricato regionale per beni culturali ecclesiastici.

12. L’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici provvede entro la prima settimana del mese a inviare al Ministero la documentazione in formato elettronico; nello stesso tempo invia la documentazione cartacea alla direzione regionale e, per conoscenza, alle soprintendenze competenti per territorio.

13. A ciascun incaricato diocesano è assegnata una password di accesso al sistema ministeriale in sola lettura, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d’interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

14. A ciascun incaricato regionale è assegnata una password per accedere al sistema ministeriale, perché possa verificare lo stato di avanzamento della procedura di verifica d’interesse culturale dei beni di propria pertinenza.

15. Alla CISM e alla USMI è garantito l’accesso in sola lettura al sistema ministeriale, attraverso apposite passwords relative agli enti ecclesiastici di loro pertinenza.

16. Il legale rappresentante dell’ente proprietario del bene dovrà dare notizia immediata al responsabile diocesano di qualsiasi comunicazione proveniente dalla direzione regionale (ad esempio: richiesta di integrazione della documentazione, comunicazione della data del sopralluogo, notifica del riconoscimento dell’interesse culturale).

17. Qualora l’ente proprietario si accorga che l’istanza o la relativa documentazione contengono errori od omissioni, ne informerà immediatamente il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici, il quale invierà una segnalazione scritta con la correzione/integrazione alla direzione regionale e, per conoscenza, all’incaricato regionale e al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, chiedendo la rettifica del dato elettronico. La segnalazione non incide sui termini del procedimento di verifica, fissati nell’art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 25 gennaio 2005.

18. Qualora l’errore o l’omissione sia rilevato dalla direzione regionale, essa né darà segnalazione scritta all’ente proprietario del bene e, per conoscenza, all’incaricato regionale e al responsabile diocesano.

19. Le richieste di verifica d’interesse già inoltrate alla data della firma dell’Accordo, saranno evase secondo le disposizioni e nei termini fissati dal decreto ministeriale 25 gennaio 2005. Gli enti che, in possesso di password, hanno già inserito dati nel sistema informativo, potranno completarne l’inserimento e avviare il procedimento secondo le disposizioni del predetto decreto. Le passwords non ancora utilizzate saranno immediatamente revocate; le altre lo saranno a conclusione dei procedimenti di verifica in corso. Eventuali accordi sottoscritti tra le direzioni regionali e singoli enti ecclesiastici dovranno essere ricondotti nell’ambito degli accordi regionali.

20. In considerazione della prestazione effettuata a vantaggio degli enti ecclesiastici, la curia dioce-sana può chiedere all’ente che introduce il procedimento di verifica il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo non può comunque superare la somma di euro cinquanta per ciascuna pratica.

21. L’Ufficio Nazionale curerà la formazione specifica dei responsabili diocesani e degli incaricati regionali, fornendo loro tutta la necessaria consulenza. All’Ufficio potranno anche rivolgersi gli enti ecclesiastici che abbisognino di ulteriori chiarimenti circa l’ambito di applicazione e le modalità di attuazione dell’Accordo.

22. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero ha provveduto a emanare la relativa circolare esplicativa indirizzata ai direttori regionali, di cui si trasmette copia per opportuna conoscenza.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE
PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
Mons. Giancarlo Santi