Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2005

Circolare 11 maggio 2001, n.3

Circolare n. 3 del 2000, relativa all’Intesa 18 aprile 2000 per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

Premesse

1. Il giorno 18 aprile 2000 il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno sottoscritto l’Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2000, n. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189 e nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 15 luglio 2000, n. 6 del decreto del Presidente della Conferenza medesima 15 luglio 2000, n. 904, le norme dell’Intesa sono entrate in vigore sia nell’ordinamento civile sia in quello canonico.

La nuova Intesa fa seguito e si collega a quella firmata il 13 settembre 1996 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dedicata ai soggetti e alle forme della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica. In particolare questa seconda Intesa dà attuazione all’articolo 12, n. 1, comma terzo dell’Accordo 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense: “la conservazione e la consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti”.

Mentre l’Intesa del 13 settembre 1996 si limitava a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione, identificando i soggetti, le forme e le procedure della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica, la nuova Intesa entra nel merito della collaborazione, identificando le forme di collaborazione in riferimento a due settori ben determinati dei beni culturali, gli archivi di interesse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, allo scopo di agevolarne e favorirne la conservazione e la consultazione.

Può essere utile ricordare che gli archivi ecclesiastici, oltre a raccogliere testimonianze scritte della storia degli enti ecclesiastici, custodiscono documenti di fondamentale importanza per la loro storia istituzionale e la loro attività amministrativa e, spesso, per la storia italiana nel suo complesso. La documentazione in essi conservata ha peraltro una funzione eminentemente ecclesiale.

Nel campo degli archivi ecclesiastici opera attivamente in Italia l’Associazione Archivistica Ecclesiastica (A.A.E.), fondata nel 1956, che ha carattere internazionale; essa, tra l’altro, sta procedendo al censimento degli archivi ecclesiastici esistenti nel nostro Paese.

Nel campo delle biblioteche ecclesiastiche è attiva l’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.), fondata nel 1978, che ne ha iniziato il censimento e lo sta gradualmente completando.

Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche in Italia sono già in gran parte aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori. La recente Intesa consentirà di migliorare le condizioni di conservazione e di ampliare la consultazione dei documenti e dei volumi conservati in tali fondamentali istituzioni culturali ecclesiastiche. La migliore conservazione e la più ampia possibilità di fruizione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche consentiranno di agevolare la ricerca storica e di favorire studiosi e ricercatori.

2. L’Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche è frutto di una trattativa che ha conosciuto una prima fase preparatoria nel 1994 e una fase conclusiva negli anni 1998-2000.

In particolare, nel 1998, alla preparazione dell‘Intesa ha lavorato a livello tecnico un gruppo misto formato dai Direttori Generali del Ministero per i beni culturali e ambientali e da esperti della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1999 la bozza di Intesa è stata oggetto di accurata valutazione giuridica da parte di S.E. Mons. Attilio Nicora e del prof Francesco Margiotta Broglio.

La trattativa non ha incontrato difficoltà significative e si è svolta in un clima cordiale e costruttivo. Essa ha tratto grande vantaggio dalla più che decennale collaborazione esistente tra l‘Associazione Archivistica Ecclesiastica (A.A.E.) e l‘Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (A.B.E.I.), da una parte, e gli organi centrali del Ministero per i beni e le attività culturali preposti agli archivi e alle biblioteche, dall‘altra.

3. Accompagniamo l’entrata in vigore della nuova Intesa con una circolare, la terza della serie, preparata in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.

La presente circolare intende: 1. illustrare i contenuti dell’Intesa stessa; 2. indicare i primi adempimenti che ne conseguono; 3. dare alcuni suggerimenti.

1. I contenuti dell’Intesa

L’Intesa è articolata in tre parti e un allegato. La parte prima riguarda gli archivi, la parte seconda si riferisce alle biblioteche, la terza contiene le disposizioni finali.

1.1. La parte prima dell’Intesa ha come titolo “Disposizioni relative agli archivi di interesse storico” e comprende quattro articoli dedicati nell’ordine: ai principi generali (art. 1), agli interventi della Chiesa Cattolica (art. 2), agli interventi dello Stato (art. 3), agli interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 4).

Dopo avere preliminarmente precisato che cosa esattamente si deve intendere con l’espressione “archivi di interesse storico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche”, l’art. 1 contiene tre principi generali: a) il patrimonio documentario e archivistico di interesse storico appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche “deve rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione”; b) il Ministero e la C.E.I. concordano sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio documentario e archivistico e delle relative sedi; c) in caso di necessità e, in particolare, nel caso di parrocchie e di diocesi soppresse, allo scopo di agevolarne la conservazione e la consultazione gli archivi “vengono depositati presso l’archivio storico della diocesi competente per territorio”.

L’art. 2 specifica quattro tipi di interventi di competenza propria della Chiesa Cattolica: a) l’impegno alla conservazione degli archivi ecclesiastici di interesse storico e alla loro consultazione, nel rispetto delle disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente; b) l’impegno a dotare gli archivi di tutto quanto, in concreto, ne consente la consultazione: regolamento approvato, orario di apertura, personale qualificato, inventari e strumenti di corredo aggiornati; c) l’impegno a promuovere l’inventariazione, la tutela e la salvaguardia; d) l’impegno a destinare specifici finanziamenti a favore degli archivi storici diocesani.

A sua volta il Ministero (art. 3) si assume i seguenti impegni: a) fornisce agli archivi ecclesiastici per il tramite delle Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle vigenti leggi, per dotarli di attrezzature, inventari, restauri, mezzi di corredo, pubblicazioni, materiale informatico da destinare all‘inventariazione, formazione del personale; b) nei suoi interventi dà la priorità agli archivi diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica e, a determinate condizioni, fornisce sostegni anche agli altri archivi ecclesiastici; c) favorisce la formazione degli archivisti ecclesiastici; d) incrementa la sua attività di vigilanza sul mercato antiquario.

La collaborazione tra Chiesa Cattolica e Stato (art. 4) ha come fine la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Essa trova attuazione con l‘inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, nel contesto delle operazioni di ricognizione effettuate dalle Soprintendenze archivistiche e in occasione di mostre.

1.2. La seconda parte dell’Intesa contiene “Disposizioni relative alle biblioteche” e si compone di quattro articoli: principi generali (art. 5), interventi della Chiesa Cattolica (art. 6), interventi dello Stato (art. 7), interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8).

I principi sui quali nella loro attività la C.E.I. e il Ministero concordano (art.5) sono: a) “i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche rimangono nei rispettivi luoghi di conservazione”; b) è necessario “assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici delle biblioteche” ecclesiastiche; c) è necessario “fornire indirizzi e strumenti omogenei in materia di inventariazione e di catalogazione”; d) “la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento per garantire l’uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l‘erogazione dei servizi”; e) la collaborazione si attua mediante convenzioni e ha come fine la conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ecclesiastico.

Gli ambiti nei quali la Chiesa Cattolica si impegna in modo particolare (art.6) sono: a) la conservazione e l‘apertura al pubblico delle biblioteche, la inventariazione, catalogazione e revisione dei cataloghi esistenti; b) la dotazione delle biblioteche di particolare rilevanza, inserite in un apposito elenco, di un regolamento approvato dall‘autorità ecclesiastica competente, elaborato sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I.; c) il censimento e l’aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio; d) la programmazione annuale e triennale degli interventi; e) la destinazione alle biblioteche da parte della C.E.I. di specifici finanziamenti nell‘ambito delle risorse disponibili.

Da parte sua (art. 7), lo Stato si impegna a: a) dar vita a un “gruppo permanente di lavoro”, costituito da sette esperti di parte statale e sette di parte ecclesiastica, il cui compito è di coordinare le richieste di intervento, di individuare le priorità, gli strumenti e le strutture e di formulare pareri e proposte in ordine alle materie di più rilevante interesse per le Parti; b) fornire le norme per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario, manoscritto, a stampa e su altro supporto, c) fornire indicazioni tecnico-scientifiche in relazione alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

La Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8) attueranno alcune iniziative in collaborazione, in particolare, nei seguenti settori: a) beni librari di diocesi e parrocchie soppresse; b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive; c) vigilanza sul mercato antiquario; d) prestiti e mostre; e) interventi a seguito di calamità naturali.

Sono previste iniziative in collaborazione anche nel settore della formazione e dell‘aggiornamento del personale.

Ad alcuni progetti specifici, elencati nell’”allegato A”, viene assegnata priorità da parte dell’Ufficio centrale per i beni librari.

1.3. La parte terza dell’Intesa è composta da due articoli che riguardano l’attuazione dell’Intesa stessa.

In particolare, l’art. 9 prevede che la C.E.I. e il Ministero cureranno congiuntamente l’emanazione di apposite circolari per regolamentare le procedure per l’attuazione dell‘Intesa, mentre l’art. 10 precisa le modalità per l’entrata in vigore dell’Intesa stessa.

2. Primi adempimenti per dare attuazione alle disposizioni dell’Intesa

2.1. L’Intesa elenca una lunga serie di impegni, che attribuisce con precisione alla Chiesa Cattolica, allo Stato e ad entrambi in collaborazione.

Poiché l’Intesa indica una serie articolata di impegni, non di semplici auspici, il primo adempimento al quale la Chiesa Cattolica, nelle sue diverse articolazioni territoriali, è tenuta consiste nell’identificare con precisione tali impegni, nel verificare se e fino a che punto essi sono già stati assunti ed eventualmente nel farsi carico di quelli che non lo fossero ancora, sulla base di un programma di massima da attuare gradualmente.

Se da un lato, infatti, è noto che la maggior parte degli archivi storici diocesani e delle biblioteche sono già conservati e aperti alla pubblica consultazione, è altrettanto vero che non tutti lo sono ancora, che i regolamenti adottati non sono omogenei, che le condizioni generali in cui versano gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche sono tali da richiedere interventi migliorativi di varia natura.

Deve essere ben chiaro che l’obiettivo a cui la Chiesa Cattolica, sulla base dell’intesa, intende mirare è la conservazione del patrimonio archivistico e bibliografico e l’apertura alla pubblica fruizione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche e la gestione di tali importantissimi servizi culturali secondo regole comuni su tutto il territorio nazionale; tutto ciò in collaborazione con gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali.

In concreto, perciò, si suggeriscono alcune iniziative di carattere programmatorio da attuare a livello diocesano e a livello regionale.

A livello diocesano: l’organo di curia competente in materia di beni culturali, unitamente alla Commissione diocesana per i beni culturali e ai responsabili dell’archivio storico diocesano, della biblioteca diocesana e del progetto culturale, studiano attentamente l’intesa, predispongono iniziative volte alla migliore conoscenza della situazione in cui versano gli archivi storici e le biblioteche in diocesi e definiscono programmi che consentano la concreta e graduale attuazione delle disposizioni dell’Intesa stessa.

Tali iniziative vengono presentate, perché ne discutano nei modi e nei tempi opportuni, anche al Consiglio presbiterale e al Consiglio pastorale diocesano, allo scopo di sensibilizzarli all’iniziativa e sollecitare la loro autorevole collaborazione nel contesto del “progetto culturale”.

A livello regionale: la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, unitamente al rappresentante regionale dell’A.A.E. e dell’A.B.E.I., studia attentamente l’Intesa, mette a confronto i programmi elaborati dalle diocesi e, per quanto possibile, ne sollecita l’armonizzazione.

2.2. In particolare, in relazione agli archivi, i fondamentali adempimenti previsti dall’Intesa sono i seguenti:

per quanto riguarda le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica:
2.2.1 l’autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l’apertura alla consultazione degli archivi di cui all’articolo 1, comma 1 (art.2, comma 1);

2.2.2. l’autorità ecclesiastica competente si impegna, inoltre, a dotare gli archivi storici diocesani di apposito regolamento approvato dalla medesima sulla base di unoschema-tipo che la C.E.I. predisporrà; il regolamento disciplina tra l’altro l’orario di apertura al pubblico e i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero; l’autorità ecclesiastica competente si impegna, infine, a dotare gli archivi storici diocesani di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati (art.2, comma 2);

per quanto riguarda il livello nazionale, la C.E.I.:

2.2.3. aggiorna lo schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici italiani (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 8, 5 novembre 1997, pp. 227—237) in modo che disciplini, tra l’altro, i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero (art.2, comma 2);

2.2.4. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell’ambito delle risorse disponibili (art.2, comma 4) (a questo riguardo cf. l’art.l, numero 3., lettera c) delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici”, pubblicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 5, 31 maggio 2000, pp. 153-156);

2.2.5. predispone un elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero (art.3, comma 2); l’elenco viene predisposto dalla C.E.I. in collaborazione con l’A.A.E.

2.3. Con riferimento alle biblioteche, i fondamentali adempimenti previsti dall’Intesa in relazione agli enti ecclesiastici sono i seguenti:

per quanto riguarda la C.E.I.:
2.3.1. la C.E.I. trasmette al Ministero un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi; tale elenco è integrato con l’indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori (art.6, comma 2); la segnalazione alla C.E.I. delle biblioteche da inserire nell’elenco è a carico dell’autorità ecclesiastica competente che utilizza a tale scopo una scheda predisposta dall’A.B.E.I. e approvata dalla C.E.I. stessa;

2.3.2. la C.E.I. approva un regolamento-tipo che disciplina, tra l’altro, l’orario di apertura al pubblico (art.6, comma 2); la bozza del regolamento-tipo viene predisposta dall’A.B.E.I.;

3.la C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell’ambito delle risorse disponibili (cf l’art. 1, numero 3, lettera e) delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” pubblicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 5, 31 maggio 2000, pp. 153-156) (art.6, comma 5).

Per quanto riguarda le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica:

2.3.4. l’autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell’elenco di cui sopra: di un apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di un regolamento-tipo predisposto dalla C.E.I. che disciplini, tra l’altro l’orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di cataloghi aggiornati (art. 6, comma 2);

2.3.5. l’autorità ecclesiastica competente predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, che invia alle competenti autorità pubbliche (Ufficio centrale per i beni librari, le Istituzioni culturali e l’editoria del Ministero per i beni e le attività culturali, via M. Mercati, 4 – 00197 Roma) (art.6, comma 4).

Per quanto riguarda gli interventi dello Stato:

2.3.6. del Gruppo permanente di lavoro costituito dall’Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l’editoria fanno parte tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell’A.B.E.I. e due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica (C.I.S.M. e U.S.M.I.) (art.7, comma 1).

3. Suggerimenti

Poiché ci troviamo ancora in fase di prima ricezione delle Intese 13 settembre 1996 e 18 aprile 2000, riteniamo necessario che le diocesi italiane, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica si dotino con urgenza dei supporti organizzativi che consentano di dare alle intese stesse concreta e rapida attuazione.

A questo scopo abbiamo ritenuto opportuno formulare una duplice serie di suggerimenti.

3.1. La prima serie di suggerimenti ha lo scopo di predisporre o consolidare gli organismi a livello diocesano e regionale e di attivare le procedure previste dall’Intesa 13 settembre 1996, che sono basilari anche per l’attuazione delle disposizioni previste dall’Intesa 18 aprile 2000.

A questo proposito riteniamo indispensabile che nell’ambito di ciascuna diocesi l’Ordinario diocesano provveda a:

3.1.1. istituire, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, attivare e qualificare gli organismi quali l’Ufficio diocesano per i beni culturali e l’arte sacra e la Commissione diocesana per i beni culturali e l’arte sacra, con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.2. nominare, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, il delegato che rappresenta il Vescovo nei rapporti con i Soprintendenti, con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.3. prevedere occasioni di incontro e favorire la collaborazione tra diocesi vicine, nell’ambito della medesima regione ecclesiastica;

3.1.4. perseguire tenacemente l’attuazione di tutte le forme di collaborazione tra enti ecclesiastici e Amministrazione previste dall’Intesa 13 settembre 1996. In particolare: sollecitare la regolare convocazione degli incontri di programmazione (art.2); rispettare e sollecitare il rispetto delle procedure per le autorizzazioni (art.5); rispettare e sollecitare il rispetto delle procedure previste in relazione ai provvedimenti amministrativi, in special modo per quel che concerne le esigenze di culto; facilitare lo scambio di informazioni tra gli enti ecclesiastici e le amministrazioni pubbliche interessate (art.4); informare l’Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica (art.7) circa lo stato di attuazione delle Intese.

A livello regionale riteniamo urgente che, là dove ciò non sia ancora avvenuto, la Conferenza Episcopale regionale provveda a:

3.1.5. nominare il Vescovo delegato per i beni culturali;

3.1.6. istituire la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.7. convocare la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici almeno due volte l’anno.

3.2. La seconda serie di suggerimenti è riferita direttamente alle materie che sono oggetto dell’Intesa.

In particolare, per quanto riguarda gli archivi di interesse storico:

3.2.1. è indispensabile che nell’ambito di ogni diocesi venga identificato l’”archivio storico diocesano”, cioè l’archivio di rilevante interesse che costituisce il punto di
riferimento centrale per il sistema archivistico diocesano composto da tutti gli archivi storici esistenti sul territorio della diocesi;

3.2.2. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile dell’archivio storico diocesano, attribuendo tale incarico a una persona dotata di elevata preparazione e di specifica competenza in materia; al responsabile dell’archivio storico diocesano sia affidato anche il coordinamento degli archivi ecclesiastici esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l’arte sacra;

3.2.3. è indispensabile, infine, che si provveda all’apertura alla consultazione dell’archivio storico diocesano e, là dove esistono, anche degli altri archivi storici diocesani; l’apertura sia assicurata almeno per un determinato numero di ore e in giorni stabiliti ogni settimana; l’archivio storico diocesano sia dotato del prescritto regolamento;

3.2.4. il responsabile dell’archivio storico diocesano si iscriva all’A.A.E. e partecipi alle sue attività;

3.2.5 a livello diocesano, regionale e nazionale l’A.A.E. costituisce organo di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di archivi ecclesiastici, in particolare per tutto ciò che attiene ai problemi della catalogazione.

Per quanto riguarda le biblioteche:

3.2.6. nell’ambito di ogni diocesi è indispensabile individuare la “biblioteca diocesana”, cioè una importante biblioteca che costituisca il punto di riferimento centrale per il sistema bibliotecario diocesano, composto dalle biblioteche esistenti sul territorio della diocesi;

3.2.7. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile della biblioteca diocesana, incaricando persona dotata di elevata preparazione e di specifica competenza in materia; al responsabile della biblioteca diocesana sia affidato anche il compito di coordinare le biblioteche ecclesiastiche esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l’arte sacra;

8.è indispensabile, infine, che si provveda all’apertura della biblioteca diocesana alla pubblica consultazione e che questa sia garantita almeno per un determinato numero di ore e di giorni stabiliti ogni settimana; la biblioteca diocesana sia provvista almeno di regolamento provvisorio;

9.il responsabile della biblioteca diocesana si iscriva all’A.B.E.I. e partecipi alle sue attività;

10.a livello diocesano, regionale e nazionale l’A.B.E.I. costituisce organo di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di biblioteche ecclesiastiche, in particolare per tutto ciò che attiene ai problemi della catalogazione.

La seconda Intesa sui beni culturali chiede alle diocesi italiane un rinnovato impegno a favore dei beni culturali. Si tratta di un onere non lieve ma di grande valore pastorale, tenuto conto della rilevanza del patrimonio archivistico e bibliotecario. Le diocesi italiane sono chiamate da una parte a mantenere fede ai loro obblighi istituzionali e dall’altra a conservarsi all’altezza della loro tradizionale e assai qualificata presenza nel mondo della cultura, sollecitata dal “progetto culturale” promosso dalla C.E.I..

L’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici rimane a disposizione per eventuali consulenze, chiarimenti e suggerimenti.