Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Dicembre 2003

Circolare 07 maggio 1997, n.291

Circ. 7 maggio 1997, n. 291: “Parere n. 1049/92 – sezione II del Consiglio di Stato – Quesito riscattabilità docenti di religione”.

– Ai Dirigenti generali e ai capi ispettorati
e servizio
– Alla Direzione generale del personale e degli affari generali e Amm.vi – div. VII Sede
– Alla Direzione generale del personale e degli Affari generali e amm.vi – div. XV – ufficio per le relazioni con il pubblico
– Ai Sovrintendenti scolastici regionali Loro
– Ai Provveditori agli studi
– Al Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento
– Al Sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano
– All’Intendente scolastico per la scuola di
Lingua tedesca Bolzano
– All’Intendente scolastico per le scuole località Ladine Bolzano
– Ai Conservatori di musica
– Alle Accademie di Belle Arti
– Alla Accademia nazionale di Danza
– Alla Accademia nazionale di Arte Drammatica
– Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Al Ministero del Tesoro – ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P.
– Alle Ragionerie provinciali dello stato
– Al Ministero degli Affari Esteri – Direzione
generale e affari culturali – ufficio v – Reparto II scuola e X
– Al Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Direzione generale della previdenza
e assistenza sociale – div. VII
– Alla Corte dei conti – coordinamento del
controllo Roma
– Alla Corte dei conti – Ufficio controllo
pensioni civili
– Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta
– All’I.N. P.D.A.P. – gestione autonoma E.N. P.A.S.
– Alle Direzioni provinciali del Tesoro
e, per conosc.:
– Al Gabinetto dell’On. le Ministro

Si trasmette, per conoscenza e norma, l’accluso parere del Consiglio di Stato n. 1049/92 concernente la riscattabilità dei periodi di studio da parte degli insegnanti di religione cattolica, con incarico anteriore all’anno 1990.

(omissis)

Vista la richiesta di parere del Ministero della Pubblica Istruzione;
visto l’atto interlocutorio 12 gennaio 1994;
letti gli atti e udito il relatore;
Premesso:
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha posto al Consiglio di Stato un quesito concernente la riscattabilità ai fini pensionistici – ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 – da parte degli insegnanti di religione cattolica dotati del titolo di studio della laurea dei periodi di studio universitari (essendo ora richiesta, a decorrere dal 1° settembre 1990, la laurea per l’abilitazione a quell’insegnamento in forza del D P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, attuativo della prima Intesa sul tema tra il Ministero della Pubblica istruzione ed il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana).
Il quesito trae origine dalla circostanza che per detti insegnanti, antecedentemente al detto D.P.R. n. 751 del 1985, non era richiesto il titolo di studio della laurea, e che, in forza di una norma transitoria, il titolo della laurea continua a non essere richiesto per quanti avevano maturato cinque anni di servizio con l’anno scolastico 1985/86. Si pone dunque, il caso, cui il quesito in via generale si riferisce, del soggetto che già prima del 1990 era incaricato di tale insegnamento e che, essendo in possesso della laurea, intende ora riscattare gli studi universitari.
L’Amministrazione, dopo avere riepilogato le varie fonti normative che disciplinano lo status di tale categoria di docenti, conclude affermando che:
a) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come sostanzialmente a tempo indeterminato, si dovrebbe concludere nel senso della non riscattabilità, perché l’assunzione dell’impiego è stata effettuata indipendentemente da requisito della laurea.
b) ove si considerasse l’incarico di insegnamento in questione come un incarico a durata annuale si dovrebbe concludere nel senso della riscattabilità, perché le nomine vanno reiterate di anno in anno (e dunque quelle disposte dopo il 1990 presuppongono necessariamente il possesso della laurea).
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero del Tesoro, il cui avviso è stato acquisito, concludono negativamente sulla base del fatto che la laurea non era requisito necessario per l’attribuzione dell’incarico.
2. Con l’occasione – nel caso della riscattabilità – l’Amministrazione domanda altresì se sia riscattabile, oltre la normale laurea anche il periodo di studi inerente il titolo costituito dal possesso congiunto di un diploma rilasciato da un istituto di scienze politiche riconosciuto dalla C.E.I., ove già sia riscattabile un diploma di laurea di per se valido nell’ordinamento italiano. In altri termini: se il riscatto dell’uno escluda il riscatto dell’altro, ovvero concorra con esso.
Ancora: l’Amministrazione domanda se sia riscattabile il corso di studi teologici in un “seminario maggiore” il cui atto conclusivo è un “mero attestato di compimento”.
Considerato:
Il quesito si riferisce in via generale al caso del soggetto che già prima del 1990 era incaricato della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.
La questione va risolta considerando che lo speciale rapporto di servizio del docente incaricato dell’insegnamento della religione cattolica (già disciplinato, quanto ad instaurazione, dagli artt. 5 e 7 della legge 5 giugno 1930, n. 824) ha durata annuale, anche se rinnovabile.
L’elemento innovativo introdotto nell’ordinamento interno italiano dal D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, esecutivo dell’intesa tra l’aututorità scolastica italiana e la C.E.I., concerne in particolare il titolo di studio necessario per essere destinatario di un tale incarico, che oggi viene individuato in uno dei superiori titoli espressamente menzionati al paragrafo 4 dell’Intesa.
Lo stesso paragrafo 4, al punto 4.6.2, dispone l’equipollenza al possesso di tali superiori titoli dell’esperienza pregressa (al1.985/6) di tale insegnamento. Per modo che può legittimamente aspirare ad essere incaricato di tale insegnamento anche chi non è in possesso di uno dei ricordati superiori titoli di studio, se è comunque in possesso di una tale pregressa formale esperienza.
Ciò non significa, tuttavia, che tali titoli di studio cessino per ciò solo di essere abilitanti: essi lo permangono, seppure
alternativamente alla detta pregressa esperienza didattica: e tale carattere essi mantengono nei confronti di tutti gli incarichi oggi dati.
Ad evitare pertanto una illegittima disparità di trattamento, la riscattabilità della laurea deve oggi essere riconosciuta anche all’insegnante che già prima del 1990 era incaricate dell’insegnamento della religione cattolica e che, essendo comunque in possesso della laurea (titolo di studio all’epoca non richiesto per tale insegnamento), intende ora riscattare gli studi universitari.
Per quanto concerne la riscattabilità dei rimanenti titoli di studio, la risposta non può essere positiva: l’ordinamento da
prendere in considerazione, è, a questo riguardo, non quello concordatario, ma quello pensionistico, il quale elenca tassativamente i titoli di studio riscattabili, tra i quali non figurano quelli qui sopra ricordati.
P.Q.M.
nei suesposti termini è il parere.
Per estratto del verbale
Il Segretario della sezione
Visto
Il Presidente della sezione