Circolare 05 febbraio 2004, n.12
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale del personale della scuola. Circolare 5 febbraio 2004 n. 12: "Legge 18 luglio 2003, n. 186 – Costituzione elenchi per la formazione delle Commissioni giudicatrici del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della religione cattolica delle scuole di ogni ordine e grado".
Ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali
Loro sedi
Nell'imminenza dello svolgimento del concorso riservato, di cui all'art. 5 della legge 18 luglio 2003, n. 186, si rende necessario predisporre nuovi elenchi di aspiranti alla nomina a presidente e componente le commissioni giudicatrici, in sostituzione degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
La legge n. 186 del 2003 istituisce due distinti ruoli regionali del personale docente della religione cattolica, corrispondenti uno alla scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed elementare; pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a ciascun ruolo si dovrà costituire una specifica Commissione giudicatrice, presieduta da un docente universitario, un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico, che abbia superato il periodo di prova e presti servizio nell'ambito della Regione in cui si svolge il concorso. La Commissione è composta da due docenti, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, titolari, rispettivamente, nella scuola secondaria o nella scuola dell'infanzia ed elementare, in servizio nella Regione di svolgimento del concorso. Costituisce titolo preferenziale aver maturato certificata esperienza in qualità di Presidente o componente di commissione in precedenti concorsi ordinari o riservati.
Ai sensi dell'art. 5 le commissioni debbono accertare la conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso, nonché degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
Almeno un componente la commissione deve essere di sesso femminile, salvo motivata impossibilità.
Alla commissione è assegnato un segretario individuato tra il personale amministrativo dell'area C o B.
Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico.
Possono far parte delle commissioni anche coloro che sono stati collocati a riposo da non più di tre anni, alla data di indizione della procedura concorsuale, e non abbiano superato il 70° anno di età, al momento dell'inizio del concorso.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali dispongono le nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi, formulati sulla base delle domande pervenute, dando precedenza assoluta nel sorteggio all'elenco di chi rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
In mancanza di aspiranti alla nomina il Direttore competente nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.
Costituiscono motivi di incompatibilità:
a) aver riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) avere subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492 del T.U., di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, per il personale della scuola, e dall'art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia avvenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del citato D.Lgs. n. 297 del 1994, non costituiscono impedimento all'eventuale nomina;
d) ricoprire cariche politiche o sindacali;
e) essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più concorrenti (art. 433, D.Lgs. n. 297 del 1994).
Le domande di partecipazione alle commissioni esaminatrici vanno indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della sede di servizio. Per il personale in quiescenza la sede di servizio è l'ultima ottenuta.
Nella domanda gli interessati debbono indicare i propri dati anagrafici, la sede di servizio, la titolarità dell'insegnamento, il titolo preferenziale, l'assenza di incompatibilità e l'eventuale decorrenza del collocamento a riposo. Essi dovranno, altresì, dichiarare se intendano rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini della corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994.
I Dirigenti scolastici e gli Ispettori tecnici invieranno le istanze direttamente al ompetente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, che verificherà l'assenza di eventuali impedimenti; i docenti universitari e i docenti di ogni ordine e grado le invieranno tramite, rispettivamente, il Rettore e il Dirigente scolastico, i quali, in calce, esprimeranno il proprio motivato parere.
Le SS.LL. fisseranno, con proprio decreto, il termine di scadenza della presentazione delle domande e, in base al numero e alla provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le prove concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante affissione all'albo degli Uffici scolastici periferici, via INTRANET e INTERNET, secondo le indicazioni che saranno fornite al riguardo dal Sistema informativo.
Il Direttore generale
Giuseppe Cosentino
Autore:
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scuola, Commissioni giudicatrici, Personale docente, Concorso per titoli ed esami, Insegnati di religione, Prove concorsuali, Domande di ammissione
Natura:
Circolare