Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 29 Gennaio 2012

Circolare 03 marzo 2011, n.9/E

Agenzia delle Entrate, Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Cinque per mille esercizio finanziario 2011

PREMESSA

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" stabilisce che le "disposizioni di cui all'articolo 2, commi da a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010".
Il secondo periodo del medesimo articolo prevede che le "disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012".
Le disposizioni dell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto legge n. 40 del 2010, alle quali si riferisce la norma di proroga, prevedono l'applicabilità del contributo del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2010, relativamente al periodo d'imposta 2009, e definiscono le categorie dei destinatari del beneficio, stabilendo, altresì, l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite in base alle scelte effettuate dai contribuenti.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 , di cui la norma recata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 225 in commento dispone l'applicabilità per l'esercizio finanziario 2011, disciplina le modalità e i termini degli adempimenti a carico degli enti interessati e delle attività che le Amministrazioni competenti sono tenute a porre in essere ai fini del riparto del cinque per mille.
La proroga disposta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 225 consente, pertanto, anche per l'esercizio finanziario 2011 (periodo d'imposta 2010), di destinare una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con i medesimi termini e modalità stabilite dalle disposizioni sul cinque per mille per l'esercizio finanziario 2010.

1. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEL CINQUE PER MILLE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
In forza della proroga recata dall'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40 del 2010, le finalità alle quali è possibile destinare, per l'esercizio finanziario 2011, la quota del cinque per mille sono le seguenti:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria ;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale".

2. TERMINI
I termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 , per l'esercizio finanziario 2010, "sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012".
Pertanto, per l'esercizio finanziario 2011, rimangono invariati il giorno e il mese dei termini fissati dal citato DPCM, mentre viene aggiornato l'anno di riferimento.
Nelle seguenti tabelle, distinte in base alle categorie destinatarie del contributo del cinque per mille, sono riportati, relativamente a ciascuno degli adempimenti previsti dal DPCM 23 aprile 2010 :
– i termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 , per l'esercizio finanziario 2010, nella prima colonna;
– i termini aggiornati in forza dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 225, applicabili nell'esercizio finanziario 2011, nella seconda colonna.
ENTI DEL VOLONTARIATO
Adempimenti art. 2 DPCM 23 aprile 2010 Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010 Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato 7 maggio 2010 7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato iscritti 14 maggio 2010 14 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato 20 maggio 2010 20 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio 25 maggio 2010 25 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato 30 giugno 2010 30 giugno 2011
Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato 31 dicembre 2010 31 dicembre 2011
Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi 31 marzo 2011 31 marzo 2012
ENTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITA'
Adempimenti art. 3 DPCM 23 aprile 2010 Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010 Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione telematica per gli enti della ricerca scientifica 30 aprile 2010 30 aprile 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti della ricerca scientifica 5 maggio 2010 5 maggio 2011
Trasmissione, da parte del MIUR all'Agenzia delle entrate, dell'elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio 7 maggio 2010 7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco degli enti della ricerca scientifica iscritti al beneficio 14 maggio 2010 14 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti della ricerca scientifica al MIUR 30 giugno 2010 30 giugno 2011
Termine per il controllo, da parte del MIUR, delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti della ricerca scientifica 30 novembre 2010 30 novembre 2011
Termine per l'invio, da parte del MIUR all'Agenzia delle entrate, degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio 31 dicembre 2010 31 dicembre 2011
Pubblicazione degli elenchi degli enti della ricerca scientifica ammessi ed esclusi dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi 31 marzo 2011 31 marzo 2012
ENTI DELLA RICERCA SANITARIA
Adempimenti art. 4 DPCM 23 aprile 2010 Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010 Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione degli enti della ricerca sanitaria 30 aprile 2010 30 aprile 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti della ricerca sanitaria 5 maggio 2010 5 maggio 2011
Trasmissione, da parte del Ministero della salute all'Agenzia delle entrate, dell'elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti 7 maggio 2010 7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco degli enti della ricerca sanitaria iscritti 14 maggio 2010 14 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco degli enti ammessi al beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi 31 marzo 2011 31 marzo 2012
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Adempimenti art. 6 DPCM 23 aprile 2010 Termini indicati nel DPCM 23 aprile 2010 Termini aggiornati applicabili nell'esercizio 2011
Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche 7 maggio 2010 7 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte 14 maggio 2010 14 maggio 2011
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche 20 maggio 2010 20 maggio 2011
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio 25 maggio 2010 25 maggio 2011
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 30 giugno 2010 30 giugno 2011
Termine dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche 31 dicembre 2010 31 dicembre 2011
Trasmissione, da parte del CONI all'Agenzia delle entrate, degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio 15 marzo 2010 15 marzo 2011
Pubblicazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio con l'indicazione delle scelte e degli importi 31 marzo 2011 31 marzo 2012
Le procedure di iscrizione saranno attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 15 marzo 2011.

3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 APRILE 2010 : DISPOSIZIONI PROROGATE
In forza dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 225 si applicano all'istituto del cinque per mille, relativamente all'esercizio finanziario 2011, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 concernenti:
– le modalità di accesso degli enti al beneficio;
– i criteri di determinazione delle liste dei soggetti ammessi;
– l'attribuzione, la rendicontazione e il recupero del contributo del cinque per mille.
Di conseguenza, per i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge n. 40 del 2010, richiamati nel precedente paragrafo 1, i quali intendono partecipare per l'esercizio finanziario 2011 al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, restano valide le prescrizioni del citato DPCM.
3.1 Predisposizione degli elenchi Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 , nel determinare le modalità di accesso al beneficio e i criteri di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto del cinque per mille, individua le amministrazioni alle quali è attribuita la gestione degli elenchi degli enti destinatari del contributo.
In particolare, l'Agenzia delle entrate gestisce la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, richiamati al precedente paragrafo 1, rispettivamente, alle lettere a) ed e).
La stessa Agenzia delle entrate provvede alla predisposizione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio.
La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.
I modelli per l'iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, per l'esercizio finanziario 2011, sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca gestisce gli elenchi degli enti della ricerca scientifica e dell'università, individuati alla lettera b) del precedente paragrafo 1, e provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli, relativi all'esercizio finanziario 2011, per l'iscrizione al beneficio e per la dichiarazione sostitutiva degli stessi enti.
Il Ministero della Salute cura la predisposizione dell'elenco degli enti della ricerca sanitaria, individuati alla lettera c) del paragrafo 1, che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
Per quanto riguarda i comuni di cui alla lettera d), non è prevista la predisposizione di un apposito elenco ai fini della partecipazione al beneficio, atteso che, in base all' articolo 5 dello stesso DPCM 23 aprile 2010, i contribuenti, che intendono sostenere i comuni per le attività sociali da essi svolte, possono esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza.

4. ELENCHI GESTITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Di seguito vengono illustrati gli adempimenti a carico degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche per i quali l'Agenzia delle entrate cura la predisposizione degli elenchi.
4.1 Enti del volontariato – Adempimenti
4.1.1. Modalità di iscrizione
Gli enti individuati come categoria "enti del volontariato" dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge n. 40 del 2010, interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille del'Irpef per l'esercizio finanziario 2011 devono presentare la domanda telematica di iscrizione all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro il termine del 7 maggio 2011.
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Le domande possono essere inviate direttamente dai soggetti abilitati ai servizi fisconline, in possesso di pin code, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Nella domanda va indicato, in via prioritaria, che la stessa viene presentata in qualità di ente del volontariato.
Vanno, inoltre, indicati:
– il codice fiscale del soggetto da iscrivere;
– la tipologia di appartenenza dell'ente (sezione I del modello, riservata agli enti del volontariato);
– la denominazione e la sede legale dell'ente;
– i dati identificativi – anagrafici e fiscali – del rappresentante legale che sottoscrive.
Il modello contiene dei campi facoltativi dove è possibile inserire l'indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici dell'ente.
4.1.2. Elenco degli enti del volontariato iscritti
Gli enti del volontariato, che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco, che viene pubblicato dall'Agenzia delle entrate, sul proprio sito istituzionale, entro il 14 maggio 2011.
Entro il successivo 20 maggio 2011, il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato può chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.
L'Agenzia delle entrate, effettuate le correzioni, provvede, entro il 25 maggio 2011, alla pubblicazione, sul proprio sito, della versione aggiornata, depurata da eventuali errori, dell'elenco degli enti del volontariato iscritti al beneficio.
4.1.3. Presentazione della dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti dei soggetti regolarmente iscritti, secondo quanto precisato nel precedente paragrafo 4.1.2., devono trasmettere, entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.
La trasmissione della dichiarazione sostitutiva, da effettuarsi con raccomandata a.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, sempre a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione.
Nella dichiarazione sostitutiva vanno indicati i dati del rappresentante legale e dell'ente.
Il rappresentante legale deve altresì dichiarare che l'ente è iscritto in uno dei registri/albi previsti dalla normativa di settore (volontariato, Onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni non governative) ovvero nel registro delle persone giuridiche, se trattasi di associazione o fondazione riconosciuta che opera nei settori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Per agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva, già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione (codice fiscale, denominazione, sede, rappresentante legale, ecc.). Il contribuente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti.
Le Direzioni regionali, competenti in base al domicilio fiscale dell'ente, provvedono ad effettuare i controlli ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Terminata la fase dei controlli vengono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille e quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.
4.2 Associazioni Sportive Dilettantistiche – Adempimenti
L'Agenzia delle entrate, come già precisato, gestisce l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche che si iscrivono al riparto delle somme del cinque per mille.
Ai fini dell'individuazione delle associazioni sportive dilettantistiche che possono accedere al contributo, per l'esercizio finanziario 2011, si applicano, in base all' articolo 6, comma 1 , del DPCM 23 aprile 2010, "le disposizioni contenute nell'articolo 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100".
Il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, come modificato dal successivo decreto del 16 aprile 2009, disciplina le modalità di ammissione al beneficio, limitando l'ammissibilità al contributo alle sole associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
4.2.1 Modalità di iscrizione
Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2011 devono iscriversi in via telematica, entro il 7 maggio 2011, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it .
La domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.
Nella domanda va indicato, in via prioritaria, che la stessa viene presentata per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.
Vanno, inoltre, inserite le informazioni relative alla denominazione, sede legale e codice fiscale dell'ente nonché i dati identificativi – anagrafici e fiscali – del rappresentante legale che sottoscrive.
Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:
– costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
– possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
– affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
– presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
– effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il modello contiene dei campi facoltativi nei quali l'associazione può indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.
4.2.2 Elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato tempestivamente la domanda di iscrizione telematica sono inserite nell'apposito elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 14 maggio 2011.
Il rappresentante legale dell'ente ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, entro il 20 maggio 2011, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente stesso.
Dopo aver proceduto alla verifica degli errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede, entro il 25 maggio 2011, alla pubblicazione sul proprio sito, di una versione aggiornata dell'elenco.
Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.
4.2.3 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive
Il DPCM 23 aprile 2010, all' articolo 6, comma 6 , prevede che i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco aggiornato trasmettono "con raccomandata a.r., all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100".
La dichiarazione sostitutiva va spedita entro il 30 giugno 2011 e alla stessa deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille.
Anche per le associazioni sportive dilettantistiche, la procedura telematica consente di stampare il modello di dichiarazione sostitutiva, già precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda di iscrizione. Il contribuente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti.
In base alle disposizioni dell' articolo 6, comma 9 , del citato DPCM, l'Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni sostitutive procede, entro il 31 dicembre 2011, ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 43 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il CONI predispone l'elenco delle associazioni ammesse al beneficio del cinque per mille e quello delle associazioni escluse dal riparto sia per le cause di decadenza connesse all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.
Gli elenchi definitivi delle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio e di quelle escluse, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 15 marzo 2012.
L'Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi delle associazioni sportive ammesse nonché l'elenco di quelle escluse dal riparto del cinque per mille.

5. RENDICONTAZIONE
L'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prorogato, per l'esercizio finanziario 2011, dall'articolo 2, comma 1, in commento prevede che i soggetti "ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite".
Pertanto, anche relativamente all'esercizio finanziario 2011, permane a carico di tutti i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille l'onere di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego.
Tale rendiconto deve essere separato e distinto da quelli eventualmente redatti per altri fini e deve permettere di verificare, in modo chiaro e trasparente, anche attraverso un'apposita relazione illustrativa, con quali modalità le somme ricevute siano state impiegate e quale sia stata la destinazione data alle stesse.
L' articolo 12 del citato DPCM 23 aprile 2010 chiarisce che il rendiconto deve essere redatto utilizzando il modulo reso disponibile dalle amministrazioni competenti all'erogazione delle somme.
Il rendiconto deve essere trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione competente all'erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.
Gli enti che hanno percepito contributi per un importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per dieci anni.
Per gli enti del volontariato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all'erogazione del contributo agli enti del volontariato, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di rendicontazione che deve essere utilizzato da tali enti nonché le "Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del cinque per mille dell'Irpef".
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, la rendicontazione deve essere effettuata secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2009, n. 100.

6. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
L'Agenzia delle entrate pubblica, sul proprio sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, tutti gli elenchi, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni (Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, Ministero della Salute, CONI).
In particolare l'Agenzia delle entrate provvede:
– entro il 14 maggio 2011, alla pubblicazione degli elenchi di tutti i soggetti iscritti al beneficio, distinti per categoria;
– entro il 25 maggio 2011, solo per gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti iscritti, aggiornato a seguito delle eventuali correzioni anagrafiche apportate (vedi paragrafi 4.1.2. e 4.2.2.);
– al termine delle attività amministrative di controllo, alla pubblicazione di tutti gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, distinti per categoria, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

7. TRASMISSIONE DATI ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
In base alle disposizioni dell' articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, l'Agenzia delle entrate provvede a trasmettere gli importi risultanti dalle scelte effettuate dai contribuenti al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai fini dei successivi adempimenti relativi all'assegnazione delle somme alle amministrazioni competenti al riparto ed alla conseguente materiale erogazione degli importi agli aventi diritto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA