Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Maggio 2006

Circolare 01 agosto 2002, n.30

Circolare 1 agosto 2002, n. 30: “Trattamento di fine rapporto”

(in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 203 del 30 agosto 2002)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All’Avvocatura dello Stato
Al Ministero del lavoro e politiche sociali
Al Ministero dell’economia e delle finanze
A tutti i Ministeri – Gabinetto
Alle Amministrazioni autonome dello Stato
Agli enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI
Alle Corti d’appello
Alle Universita’ degli studi
Alla direzione centrale organi collegiali Inpdap
Ai dirigenti generali centrali e compartimentali Inpdap
Ai dirigenti centrali e periferici Inpdap
Ai coordinatori delle consulenze professionali Inpdap
Alle Organizzazioni sindacali nazionali
Agli enti di patronato
Alla Associazione nazionale comuni italiani

Sono state segnalate dalle sedi provinciali dell’Istituto e dagli enti iscritti – in particolare dalle amministrazioni scolastiche – talune problematiche di carattere interpretativo ed operativo in materia di trattamento di fine rapporto per la cui soluzione si ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni ad integrazione di quanto gia’ puntualizzato con circolare n. 11 del 12 marzo 2001.
Ai fini di una piu’ agevole lettura della presente circolare va premesso che per trattamenti di fine servizio (d’ora in avanti TFS) si intendono sia l’indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973 spettante al personale delle amministrazioni statali sia l’indennita’ premio di servizio di cui alla legge n. 152/1968 spettante ai dipendenti degli enti locali e a quelli del comparto della sanita’.
Per trattamento di fine rapporto (d’ora in avanti TFR) si intende invece la prestazione regolata in base all’art. 2120 del codice civile.

1. Personale in regime di TFR.

Sono obbligatoriamente in regime di TFR:
a) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente;
b) tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (cfr. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001).
Conservano, pertanto, il diritto al TFS tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un ente ad un altro purche’ tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità e sempre con contratto a tempo indeterminato.
E’ in regime di TFS pure il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente al 1 gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (esempio: personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2000 e decorrenza economica 1 settembre 2001).
Eventuali servizi resi a tempo determinato nel periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica danno diritto, sussistendo le condizioni di legge, al TFR. Il pagamento del TFR potra’ pero’ essere subito effettuato solo se tra la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la decorrenza economica di quello a tempo indeterminato ci sia almeno un giorno di interruzione.
Esempio:
nomina giuridica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2000, decorrenza economica a tempo indeterminato dal 1 settembre 2001: 1) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 30 giugno 2001: il TFR puo’ essere subito corrisposto; 2) contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 febbraio al 31 agosto 2001: il TFR, rivalutato ai sensi di legge, sara’ corrisposto all’atto della definitiva cessazione dal servizio a tempo indeterminato.

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, per la particolarita’ della posizione giuridica rivestita, se già iscritto ai fini TFS mantiene tale iscrizione. Se il docente e’ assunto dopo il 31 dicembre 2000 e’ in regime di TFR.

Ai sensi dell’art. 59, comma 56, della legge n. 449/1997 il personale in regime di TFS puo’ esercitare l’opzione per il passaggio al TFR. Secondo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 tale opzione avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione ad un “fondo pensione”. Pertanto solo chi chiede di associarsi ad un Fondo puo’ esercitare l’opzione per il passaggio al TFR.
Rimangono al momento in regime di TFS, quale che sia la data della loro assunzione nella pubblica amministrazione, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati ed i procuratori dello Stato; il personale militare e delle forze armate di polizia; il personale della carriera diplomatica e prefettizia; i professori ed i ricercatori universitari, nonche’ i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.).

Con specifici interventi legislativi o regolamentari per tali categorie si procederà, così come avvenuto per il personale contrattualizzato, alla attuazione delle disposizioni relative al TFR dei pubblici dipendenti “con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale interessato”.

(Omissis)