Carta 27 giugno 1981
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 27 giugno 1981)
(omissis)
2. – Ogni individuo deve avere diritto a godere dei diritti e delle libertà riconosciute e garantite nella presente Carta senza alcuna distinzione di razza, gruppo etnico, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione.
3. – 1. Ogni individuo deve essere uguale dinanzi alla legge.
2. Ogni individuo ha diritto ad una uguale protezione da parte della legge.
8. – Devono essere garantite la libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione. Nessuno, salvo la legge e l’ordine, può assoggettare a misure restrittive l’esercizio di queste libertà.
10. – 1. Ogni individuo ha il diritto di associarsi liberamente purché si conformi alla legge.
(omissis)
12. – (omissis)
5. Deve essere proibita l’espulsione in massa di persone di diversa nazionalità. Espulsione in massa deve essere considerata quella che prende di mira i gruppi nazionali, razziali, etnici o religiosi.
17. – 1. Ogni individuo deve avere diritto all’istruzione.
(omissis)
3. La promozione e la protezione dei valori morali e tradizionali riconosciuti dalla comunità deve essere un dovere dello Stato.
18. – 1. La famiglia deve essere la unità naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve perdersi cura della sua salute fisica e morale.
2. Lo Stato deve avere il dovere di assistere la famiglia la quale è la custode dei valori morali e tradizionali riconosciuti dalla comunità.
(omissis)
19. – Tutti devono essere uguali; devono godere di uguale rispetto e devono avere uguali diritti. Nulla deve giustificare il dominio di una persona su di un’altra.
Autore:
O.U.A.
Parole chiave:
Discriminazione, Uguaglianza, Libertà religiosa, Libertà di coscienza, Divieto, Diritto di associazione, Libertà di professione, Misure restrittive, Famiglia
Natura:
Carta