Bozza di intesa 25 marzo 2002
Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia
(Giurisdizioni Tradizionali): Proposta di intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa ortodossa tradizionale.
Preambolo
La Repubblica italiana e la “Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali)”, quale Ente Esponenziale delle Giurisdizioni Ortodosse che si ispirano ai principi della conservazione inalterata della
tradizione Cristiana Ortodossa, dette anche comunemente, a titolo esemplificativo, “di Vecchio Stile” o “del Calendario dei Santi Padri” o “del Vecchio Calendario” o “Veri Cristiani Ortodossi”, aventi tra di loro
comunione ecclesiastica e canonica, che aderiscono o aderiranno all’Associazione stessa.
CONSIDERATO
che la Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
che in forza della Costituzione tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana;
che nello spirito della Costituzione
stessa la libertà di coscienza contribuisce, con le altre, a tale sviluppo;
che la Costituzione garantisce le libertà di riunione, di associazione, di libera professione della propria fede religiosa e di libera manifestazione del pensiero nonché l’esercizio del culto;
che la Costituzione garantisce inoltre l’uguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge;
che la Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali dichiara, a mezzo del suo Ente Esponenziale, che i propri aderenti sono chiamati a vivere l’esperienza religiosa, oltre che al livello interiore e personale, anche in una dimensione ecclesiale comunitaria essenziale alla stessa professione della fede e a partecipare alla diffusione del messaggio cristiano, nella forma ortodossa definita
dalle Sante Scritture e dalla Tradizione della Chiesa;
che, in forza dell’articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni
religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con
le relative rappresentanze;
che la confessione religiosa della Chiesa Ortodossa (Giurisdizioni Tradizionali) è rappresentata dalla ACO (“Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia – Giurisdizioni
Tradizionali “), in seguito denominata ACO, organizzata secondo le norme del
Diritto Canonico della Chiesa Ortodossa nonché secondo quelle del proprio Statuto;
riconoscono l’opportunità di addivenire alla presente intesa e
CONVENGONO
che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, della medesima intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della confessione religiosa della Chiesa Ortodossa (Giurisdizioni
Tradizionali), la legislazione del 1929-1930 sui culti ammessi.
Art. 1.(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell’autonomia della Chiesa Ortodossa (Giurisdizioni Tradizionali), come definita nel
preambolo, liberamente organizzata secondo gli ordinamenti canonici della Chiesa Ortodossa e disciplinata dallo statuto del proprio Ente
esponenziale.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, Vescovi, Sacerdoti e Diaconi,la disciplina della vita monastica maschile e femminile, l’esercizio del culto, l’organizzazione della Chiesa e tutti gli atti in materia spirituale, e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza dello
Stato. Anche la Giurisdizione Canonica nelle suddette materie è libera ed è disciplinata dalla legge della Chiesa.
3. È garantita ai membri della Chiesa e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. È riconosciuto ai membri della Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali come rappresentate in Italia dalla ACO il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o
in pubblico il culto. Nei pubblici atti di culto la Chiesa Ortodossa prega –
e lo Stato ne prende atto – per le legittime autorità civili e per le forze armate.
Art. 2 (Ministri di culto)
1. Ai ministri di culto della Chiesa Ortodossa
(Giurisdizioni Tradizionali), nominati a norma dei Sacri Canoni nonché dello statuto della ACO, Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, nonché ai monaci ed alle monache, è assicurato il libero esercizio del ministero.
2. I medesimi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero. Questo stesso principio vale per coloro che, con la benedizione del vescovo, esercitano la cosiddetta paternità o maternità
spirituale.
3. I ministri di culto, i monaci e le monache, cittadini italiani od aventi residenza in Italia hanno facoltà di essere iscritti al Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 4 e 6, la Presidenza della ACO rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei ministri di culto o delle altre funzioni sopra indicate.
5.I monaci e le monache che – secondo le norme canoniche – cambiano il loro nome all’atto della Tonsura monastica, hanno diritto di ottenere dall’Anagrafe del Comune di residenza che detto nome venga indicato negli atti anagrafici accanto a quello di nascita e possono liberamente servirsene per ogni scopo lecito. Analoga facoltà è riconosciuta ai convertiti che, all’atto del loro Battesimo, assumono un nome diverso da quello di nascita
ove quest’ultimo sia incompatibile con la professione della fede ortodossa.
6. Lo Stato Italiano si impegna a fare in modo che i ministri di culto ed i Monaci e Monache vengano – per quanto possibile – indicati negli atti protocollari, con il titolo di rispetto che compete loro secondo la
tradizione ortodossa e che i Prelati vengano riconosciuti come tali nell’organizzazione del protocollo delle cerimonie ufficiali degli Enti
statali e locali, ivi comprese le Regioni e le Province autonome, cui partecipano.
7. Lo stato si impegna a consentire l’accesso nel territorio nazionale ai ministri di culto, con le loro famiglie se coniugati, ai monaci e alle monache della Chiesa Ortodossa Tradizionale che si recano nel nostro paese
per prestare servizio religioso, ed a concedere loro il permesso di
soggiorno per motivi di culto. Ai novizi il permesso sarà concesso annualmente e cesserà automaticamente anche prima dell’anno, qualora
abbandonino o siano espulsi dal monastero. Il mantenimento dei ministri di culto stranieri celibi è a carico della Chiesa mentre essa concorre al mantenimento dei diaconi e sacerdoti coniugati, ai quali lo stato concederà un permesso di soggiorno che consenta un’attività lavorativa autonoma o
subordinata. Gli organi della Chiesa che hanno invitato i ministri di culto o i monaci e i novizi stranieri di cui sopra hanno l’obbligo di comunicare alle autorità la cessazione dei requisiti che hanno determinato l’ingresso
in Italia delle suddette persone entro quindici giorni dalla cessazione dei requisiti stessi.
8. Il rapporto che si configura tra la Chiesa Ortodossa Tradizionale ed i ministri di culto Vescovi, Sacerdoti o Diaconi, nonché con i monaci e le monache (ivi compresi i novizi e le novizie) non può configurarsi in alcun
modo come un rapporto lavorativo.
9. nel caso di detenzione o di fermo di polizia di un ministro di culto, di
un monaco o di una monaca della Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali si dovrà immediatamente avvertire la Presidenza della ACO che ha facoltà di disporre una visita immediata allo stesso da parte di un suo
incaricato ove non ostino ragioni speciali espressamente previste dal magistrato. Inoltre il soggetto detenuto o fermato dovrà essere sottoposto ad un regime carcerario speciale che preveda la non detenzione nella stessa
cella di detenuti laici o appartenenti ad altre confessioni nonché la possibilità di osservare le preghiere ed il regime alimentare del proprio stato religioso.
10 I ministri di culto ed i monaci sono in ogni caso dispensati dal prestare servizio militare. In caso di guerra potranno essere impiegati in mansioni che non siano in contrasto con la loro figura ecclesiastica.
10 la sospensione a divinis sospende e la deposizione fa cessare lo stato religioso dei soggetti indicati nel presente articolo.
Art. 3 (Assistenza spirituale ai ricoverati) 1. Negli istituti ospedalieri e nelle case di cura o di riposo, pubbliche e private, l’assistenza spirituale, sacramentale e liturgica dei ricoverati della Chiesa Ortodossa
Tradizionale e di altri ricoverati che ne facciano richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all’articolo 2.
2. L’accesso di tali ministri ai predetti istituti e case è a tal fine libero e senza limitazioni d’orario.
3. Le direzioni di tali istituti e case sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per
territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
4. È riconosciuto ai fedeli Ortodossi delle Giurisdizioni Tradizionali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare (digiuni canonici), senza oneri aggiuntivi per le istituzioni nelle quali si trovano.
6. Nelle città metropolitane o nelle altre città capoluogo di provincia in cui esiste una parrocchia ortodossa aderente alla ACO si dovrà provvedere a che nel maggior istituto ospedaliero venga realizzata una cappella da
affidare in gestione alla Chiesa Ortodossa Tradizionale per la realizzazione della quale si effettueranno accordi tra la ACO o le sue sedi decentrate e le amministrazioni competenti.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dei competenti organi della confessione.
Art. 4 (Assistenza spirituale ai detenuti)
1. Negli istituti penitenziari l’assistenza spirituale è assicurata dai ministri di culto designati dalla ACO.
2. A tal fine la ACO trasmette all’autorità competente l’elenco dei ministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti penitenziari competenti per territorio. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L’assistenza spirituale è svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dall’istituto penitenziario. Il direttore dell’istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti (i quali debbono essere informati di aver la possibilità di contattare ministri di culto della Chiesa Ortodossa
Tradizionale), il ministro di culto competente per territorio.
4. È riconosciuto ai cristiani ortodossi detenuti nei suddetti istituti il diritto di osservare, a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede in materia alimentare (digiuni canonici), senza oneri aggiuntivi per le istituzioni nelle quali si trovano.
5. Gli oneri finanziari per lo svolgimento della assistenza spirituale, sacramentale e liturgica ai detenuti sono a carico dei competenti organi della confessione, eccezion fatta per quelli relativi alla messa a
disposizione di un idoneo locale da parte della Direzione.
6. Per i soli fini di cui al presente articolo sono equiparati agli Istituti penitenziari i centri di affido o assistenza cui siano ricoverati minori ed i centri di prima accoglienza per extracomunitari.
Art. 5 (Insegnamento religioso nelle scuole) 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. È esclusa qualsiasi ingerenza sulla educazione religiosa degli alunni appartenenti
alla confessione ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali.
2. La Repubblica italiana riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi di carattere confessionale. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui
compete la potestà su di essi.
3. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso confessionale non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso
confessionale diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
Ciò non contrasta col fatto che i programmi scolastici delle varie discipline contengano appropriati elementi di studio del fatto religioso sotto un profilo culturale. In ogni caso non possono essere richiesti agli
alunni atti di culto o pratiche religiose obbligatorie.
4. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dalla ACO, o dalle Organizzazioni ecclesiastiche o comunità locali della Chiesa Ortodossa
Tradizionale e delle sue specifiche giurisdizioni, il diritto di rispondere
alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell’ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla ACO con le medesime Istituzioni.
5. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 4, sono a carico
della ACO, eccezion fatta per quelle relative alla disponibilità di idonei locali.
6. Nelle mense delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado deve esser reso possibile agli allievi di osservare le norme alimentari proprie della religione senza che ciò comporti maggior onere finanziario per ‘amministrazione che gestisce la mensa.
Art. 6 (Matrimonio)
1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai Vescovi ed ai Parroci, nonché ai ministri
di culto da loro delegati della Chiesa Ortodossa Tradizionale aventi la cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal
comma 1 devono comunicare tale intenzione all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, presentando una richiesta firmata da loro e dal Parroco competente per territorio.
3. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni ed avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo l’ordinamento canonico ortodosso e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati
spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile a meno che i nubendi e/o il Parroco non abbiano precisato nella richiesta di matrimonio che gli stessi articoli saranno letti all’atto della celebrazione come risulterà dall’Atto di Matrimonio.
5. Il Parroco, o il delegato davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall’ufficiale dello stato civile, all’atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione e – se del caso – l’eventuale delega.
I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell’atto di matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui è avvenuta la
celebrazione.
L’ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto stesso, la trascrizione nei registri dello
stato civile e ne dà notizia al parroco.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche nel caso in cui l’ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l’atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
7. In caso di imminente pericolo di vita il Parroco o un altro Sacerdote della Chiesa Ortodossa Tradizionale avente cittadinanza italiana chiamato a consacrare una unione matrimoniale senza che vi sia il tempo e la
possibilità di avvertire l’Ufficiale dello Stato Civile celebra il matrimonio nel modo che segue:
a. ammonisce anzitutto i nubendi sulle pene cui possono andare incontro in caso di false dichiarazioni, quindi li interroga sulla loro età e sul loro stato libero ed avendo avuto positiva assicurazione che non vi sono impedimenti in proposito procede alla celebrazione del matrimonio, spiegando agli sposi che esso sarà trascritto nei registri dello Stato Civile per ogni utile effetto dopo espletate le pubblicazioni necessarie;
b. II celebrante stesso dà quindi lettura degli articoli del codice civile agli sposi in presenza dei testimoni, indi redige l’atto di matrimonio in duplice originale annotando nell’atto stesso anche dell’avvenuta
interrogazione di cui al punto a. Se il coniuge morente non è in grado di
sottoscrivere l’atto di matrimonio il celebrante lo annota sull’atto stesso
e fa espressa menzione che egli ha approvato l’atto in presenza dei testimoni previa lettura;
c. L’Ufficiale dello Stato civile, ricevuto un esemplare originale dell’atto di matrimonio unitamente ad un certificato medico attestante il reale pericolo di vita in cui versava uno dei coniugi all’atto della celebrazione,
dispone le pubblicazioni di rito e, al termine, in assenza di impedimenti, procede alla trascrizione dell’atto di matrimonio il quale avrà comunque valore legale dal momento dell’avvenuta celebrazione anche se uno dei
coniugi è nel frattempo deceduto.
8. Lo Stato Italiano riconosce allo scioglimento del matrimonio pronunciato
dalla Chiesa Ortodossa Tradizionale ai sensi delle norme canoniche rilevanza giuridica ai fini dell’ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso ove vi sia già sentenza di separazione legale o
omologazione di separazione consensuale. A questo scopo il Giudice cui adisce una delle parti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico celebrato nella Chiesa Ortodossa Tradizionale
e da essa sciolto, acquisisce il motivato provvedimento canonico di scioglimento sottoscritto dal vescovo Ordinario e legalizzato dal Presidente della ACO e, dopo avere verificato che lo scioglimento è stato pronunciato dopo che ambedue le parti hanno avuto udienza e possibilità di esporre le
proprie ragioni in modo analogo a quanto avviene nell’ordinamento civile, e
che i motivi dello scioglimento non contraddicano i principi sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italian
a, pronuncia la cessazione degli effetti civili. In quella sede impartisce tutti i provvedimenti patrimoniali nonché relativi alla custodia dei figli minori che non fossero stati impartiti in sede di separazione precedente. A tale scopo gli sposi possono, consensualmente, presentare al giudice un
loro accordo nelle forme della separazione consensuale.
In caso in cui un giudice civile pronunci divorzio su un matrimonio celebrato dalla Chiesa Ortodossa Tradizionale e non da essa sciolto per gli effetti canonici, pronuncia la cessazione degli effetti civili, impregiudicata la sua validità canonica.
Art. 7 (Festività) 1. Ai Cristiani Ortodossi tradizionali dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma è assicurato il diritto di astenersi dall’attività lavorativa per osservare le festività della Tradizione Ortodossa con obbligo di recupero delle relative ore
lavorative, possibilmente in giorni che sono festivi per altri effetti ma non lo sono secondo l’ordinamento della Chiesa Ortodossa Tradizionale, che segue l’antico calendario Giuliano ecclesiastico, e senza diritto ad alcun compenso straordinario. In tali ricorrenze si considera giustificata
l’assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla confessione della
Chiesa Ortodossa Tradizionale, su richiesta dei genitori o di loro stessi, se maggiorenni.
2. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la data delle festività di cui al comma 1 è comunicata dalla ACO al Ministero dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 8 (Edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto della Chiesa
Ortodossa Tradizionale – Chiese, Cappelle e Monasteri sia maschili che femminili, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravissimi motivi e previo accordo con la Presidenza della ACO.
2. Salvo i casi di improrogabile necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici indicati, senza aver dato previo avviso e preso accordi con i ministri di culto responsabili dell’edificio. Ove si tratti di Chiese la forza pubblica non può comunque
entrare nell’area dell’Altare senza una speciale autorizzazione del Vescovo
che stabilisce le modalità dell’accesso.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L’autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Presidenza della ACO per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto nonché della concessione di aree nei pubblici cimiteri
ovvero per la costruzione di cimiteri privilegiati delle realtà ecclesiali
che ad essa fanno capo. Nelle Regioni o province o comuni ove esistesse un particolare tipo di finanziamento relativo agli edifici di culto della confessione maggioritaria, la normativa in questione si intende automaticamente estesa alla Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni tradizionali. Inoltre i comuni concederanno, per rendere effettivo il
diritto costituzionale alla libertà religiosa, in comodato edifici di loro proprietà per la realizzazione di locali di culto nel caso vi sia, nell’ambito del Comune una significativa presenza di ortodossi di disagiate condizioni economiche.
Art. 9 (Emittenti radiotelevisive)
1. Tenuto conto che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai princìpi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste
presentate dalle emittenti gestite dalle parrocchie ed enti facenti parte della confessione dei Cristiani Ortodossi delle Giurisdizioni Tradizionali, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l’economicità della gestione e un’adeguata pluralità di
emittenti in conformità della disciplina del settore.
2. Nell’organizzazione delle trasmissioni religiose del servizio pubblico si
terrà adeguatamente conto della presenza della Chiesa Ortodossa Tradizionale nel tessuto sociale italiano.
Art. 10 (Riconoscimento di enti della confessione)
1. Ferma restando la personalità giuridica della ACO , possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell’Interno, altri
enti costituiti nell’ambito della confessione dei Cristiani Ortodossi Tradizionali, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della confessione è concesso su domanda di chi rappresenta l’ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Presidenza della ACO. Alla domanda
deve altresì essere allegato lo statuto dell’ente stesso.
3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai
fini di cui al comma 1.
4. L’ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
5. Gli enti della Chiesa Ortodossa Tradizionale che hanno la personalità
giuridica nell’ ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della
confessione della Chiesa Ortodossa Tradizionale, civilmente riconosciuti.
Art. 11 (Attività di religione o di culto)
1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto: a) quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all’educazione cristiana ed all’esercizio della vita monastica sia maschile che femminile;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza
e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, fatta eccezione degli studi teologici che rientrano nelle attività di culto.
Art. 12 (Studi Teologici)
1. Le Repubblica Italiana riconosce ai titoli
accademici in Teologia Ortodossa rilasciati dalla Facoltà Teologica “San Gregorio Magno” con sede attuale e principale presso il Monastero di San Serafino di Sarov in Pistoia (Laurea, Laurea specialistica, Dottorato)
valore legale, limitatamente agli effetti che essi producono per l’esercizio del ministero o l’insegnamento di discipline teologiche o comunque ecclesiastiche, nonché per la valutazione dell’apporto culturale di detti
studi per altri fini.
2. La possibilità di considerare i corsi frequentati e gli esami sostenuti ai fini di elaborare il piano di studio presso Facoltà civili è lasciato alla valutazione discrezionale delle Università.
3. Gli studenti della Facoltà Teologica di cui al punto 1. hanno diritto al rinvio del servizio militare nonché ad ogni altra agevolazione prevista per gli studenti delle università statali.
Art. 13 (Regime tributario degli enti della confessione)
1. Agli effetti tributari la ACO e gli enti della Chiesa Ortodossa Tradizionale civilmente
riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
2. Gli enti della confessione Cristiana Ortodossa Tradizionale civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, qualora previsto dal diritto canonico o dai propri statuti.
3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell’autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Le attività svolte con il prevalente concorso dei monaci o monache o
comunque di volontari della Chiesa Ortodossa Tradizionale avente per scopo esclusivo quello di sovvenire alle necessità della Chiesa, anche se diverse da quelle suddette di religione e culto, sono sottoposte a, richiesta della ACO, ad un regime tributario ridotto o speciale da concedersi con decreto
del Ministro delle Finanze.
5. Alle utenze degli enti della confessione si applicano i regimi agevolati eventualmente previsti per la chiesa di maggioranza.
Art. 14 (Gestione degli enti della confessione) 1. La gestione ordinaria e
gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della ACO civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Presidenza della ACO stessa e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
Art. 15 (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche) 1. Gli enti della Chiesa Ortodossa Tradizionale civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dal loro riconoscimento.
2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Art. 16 (Mutamenti degli enti della confessione)
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di
esistenza di un ente della confessione della Chiesa Ortodossa Tradizionale e civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Presidenza della ACO.
3. La notifica dell’avvenuta revoca della costituzione di un Ente della Chiesa Ortodossa Tradizionale civilmente riconosciuto da parte del competente organo della ACO al Ministero dell’Interno produce, con il provvedimento statale conseguente, la perdita della personalità giuridica dell’ente stesso.
4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene secondo quanto disposto nel provvedimento della ACO, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni canoniche e statutarie.
Art. 17 (Deduzione agli effetti IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito
complessivo, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, le
erogazioni liberali in denaro, fino all’importo stabilito dalla legge, a
favore della ACO, degli enti da essa controllati e delle parrocchie e Monasteri locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.
2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, previo accordo con la ACO.
Art. 18 (Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la ACO concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, art. 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, art. 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, art. 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, art. 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520 e art. 2 della legge 20
dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi,
alla ripartizione della quota, pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica italiana prende atto che la ACO utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per scopi religiosi,
ivi compreso il sostentamento del clero, umanitari, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.
2. L’attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti della confessione rappresentata dalla ACO sono indicati con la denominazione “Chiesa Cristiana Ortodossa
(Giurisdizioni Tradizionali)”.
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente,entro il mese di giugno, alla ACO, la somma risultante all’applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente,
con destinazione alla ACO.
4. La ACO trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell’interno, un rendiconto relativo all’utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione mediante affissione del proprio bilancio all’albo di almeno una Chiesa di ciascuna Giurisdizione aderente scelta tra le più rappresentative.
6. Il Ministero dell’interno ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.
Art. 19 (Commissione paritetica)
1. Su richiesta di una delle due parti, al
fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui all’articolo 17 e dell’aliquota IRPEF di cui all’articolo 18, ad opera di un’apposita Commissione paritetica nominata dall’autorità governativa e dalla ACO.
Art. 20 (Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell’emanare le
norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa,
terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Presidenza della ACO
e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Art. 21 (Abrogazione della normativa sui culti ammessi e norme contrastanti)
1. Con l’entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della ACO e dei suoi organismi (Diocesi, Parrocchie,Monasteri) nonché degli enti della Chiesa Ortodossa Tradizionale civilmente riconosciuti ad essa aderenti.
2. Ogni norma contrastante con la legge di approvazione della presente intesa cessa di avere efficacia ed applicabilità , nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.
Art. 22 (Ulteriori intese)
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il
contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle parti ravvisasse l’opportunità di apportare
modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno
di legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della
Costituzione.
3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti della Chiesa Ortodossa Tradizionale rappresentata dalla ACO con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità
all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Art. 23 (Legge di approvazione dell’intesa)
1. Il Governo della Repubblica
presenterà al Parlamento, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione,
apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale
sarà allegato il testo dell’intesa stessa entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’Intesa.
Autore:
Chiesa Ortodossa delle Giurisdizioni Tradizionali
Dossier:
Confessioni religiose
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Facoltà di teologia, Emittenti radiotelevisive, Regime alimentare, Tonsura, Monaci, Nomine, Previdenza, Preghiere, Segreto, Festività, Insegnamento, Culto, Vescovi, Diaconi, Matrimonio, Regime tributario, Servizio militare, Autonomia, Libertà religiosa, Assistenza spirituale, Sacerdoti, Religione, Enti, Edifici di culto
Natura:
Bozza di intesa