Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 10 Luglio 2007

Autorizzazione 31 gennaio 2002

Garante per la protezione dei dati personali: “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose”, 31 gennaio 2002.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto in particolare l’art. 22, comma 1, della citata legge n. 675/1996, il quale individua come “sensibili” i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorità e con il consenso scritto degli interessati;

Vista la richiesta di autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili presentata dalla società Cattolica di Assicurazione – Coop. a r. l., ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della medesima legge, con particolare riferimento alle operazioni di raccolta e di conservazione dei dati;

Considerato che una parte dei trattamenti effettuati da tale società è disciplinata dall’autorizzazione generale n. 5/2002, rilasciata da questa Autorità in data odierna, la quale si applica anche alle attività di assicurazione (Capo I);

Visto che l’articolo 10 dello statuto della Società Cattolica di Assicurazione, il quale presuppone l’ammissione dei soli soci che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche;

Considerato che tale previsione statutaria comporta un trattamento dei dati sensibili non previsto espressamente dalle autorizzazioni generali emanate dal Garante ai sensi dell’articolo 41, comma 7, della legge n. 675/1996, come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;

Considerato che il Garante si è riservato di prendere in considerazione specifiche richieste di autorizzazione il cui accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali, come ribadito nel Capo VI, par. 4) della citata autorizzazione n. 5/2002;

Ritenuto che il trattamento effettuato dalla Società Cattolica di Assicurazione e oggetto della richiesta di autorizzazione è meritevole di considerazione anche in ragione dello scopo mutualistico evidenziato all’articolo 3 del citato statuto, in base al quale la Società offre ai propri soci contratti di assicurazione a condizioni particolarmente vantaggiose;

Ravvisata l’opportunità di disciplinare il trattamento oggetto di autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell’autorizzazione n. 5/2002;

Visto l’art. 35, comma 2, della legge n. 675/1996 che sanziona la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza previsto dall’art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318;

Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

AUTORIZZA

la Società Cattolica di Assicurazione – Coop. a r. l. a trattare i dati idonei a rivelare la convinzione religiosa dei soci, limitatamente ai dati e alle operazioni strettamente pertinenti per l’applicazione dell’articolo 10 dello statuto citato in premessa e per le sole finalità di applicazione di tale disposizione.

La presente autorizzazione viene rilasciata alle medesime condizioni previste dall’autorizzazione generale n. 5/2002.

Roma, 31 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli