Atto costitutivo
Patto costitutivo dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia.
Preambolo
L’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia raccoglie le Chiese che in Italia sono nate per volontà di Dio dall’annuncio dell’evangelo dei predicatori battisti a partire dal 1863 e quelle che successivamente hanno stretto legami di fraternità con esse. Tali chiese si richiamano esplicitamente all’eredità culturale e teologica ricevuta dalle Chiese battiste inglesi e americane del 1600.
L’Unione fu costituita in continuità di vocazione, di consistenza e di fini con l’Opera Evangelica Battista d’Italia mediante delibera dell’Assemblea Generale dell’Opera medesima nelle sedute tenute in Roma nei giorni 17-21 giugno 1956.
I delegati delle Chiese battiste, che costituivano detta assemblea, intesero affermare espressamente che l’Unione era strumento “più aderente ai principi professati dalle Chiese Evangeliche Battiste d’Italia e meglio adeguata ai fini che, per mezzo di essa, le Chiese stesse si prefiggono in vista del grande mandato affidato da Gesù ai suoi discepoli …”.
Lo “Statuto costitutivo dell’UCEBI” fu emendato nel corso degli anni per renderlo più chiaramente consono ai fini stessi che si proponeva e, al termine di un lungo periodo di elaborazione, è stato approvato nella sua attuale stesura dall’Assemblea Generale del settembre 1985.
Le affermazioni fondamentali del vecchio “Statuto costitutivo” relativamente all’autonomia della Chiesa locale e ai princìpi battisti sono recepite rispettivamente dall’art. 3/1°, dall’art. 22 del presente Patto e dalla “Confessione di fede” richiamata dall’art. 1.
1. Costituzione
Le Chiese, che si riconoscono nelle dottrine fondamentali richiamate nella confessione di fede e che condividono i fini di cui all’articolo seguente, costituiscono l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (U.C.E.B.I.).
2. Fini
I fini dell’Unione sono i seguenti:
a) esprimere sul piano organizzativo l’unità della fede, attuare una linea comune di testimonianza e di servizio, coltivare la speranza del compimento del regno di Dio;
b) stimolare e promuovere la comunione delle Chiese; riconoscere le loro associazioni;
c) promuovere, coordinare e potenziare la missione che le Chiese svolgono in Italia e all’estero mediante l’evangelizzazione, la testimonianza (singola e collettiva) e la fondazione di nuove Chiese;
d) costituire e coordinare istituzione ed organismi operativi aventi scopo di evangelizzazione, di istruzione, di diffusione della cultura evangelica, di beneficenza, di assistenza;
e) rappresentare le Chiese verso gli organi dello Stato, gli Enti pubblici e gli organismi internazionali; curare i rapporti con le istituzioni battiste di altri paesi, con le altre Chiese cristiane, con gli organismi interecclesiastici e con le diverse confessioni religiose;
f) amministrare per gli scopi comuni i beni provenienti dalle libere contribuzioni delle Chiese e dalle elargizioni di enti e di privati.
3. Membri
Le chiese membro dell’Unione, mentre accettano il presente Patto costitutivo e si obbligano ad osservarlo, conservano la loro autonomia, per quanto attiene al loro governo interno, e si impegnano a provvedere al mantenimento delle attività loro proprie.
L’ammissione è deliberata dall’Assemblea Generale su domanda della Chiesa, sentito il rappresentante della stessa e il parere del Comitato Esecutivo, che riferisce sulla costituzione, sui principi professati, sulla consistenza della Chiesa richiedente. La delibera relativa deve ricevere il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
La qualità di membro dell’Unione si perde per unilaterale recesso o per esclusione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo e sentiti il Collegio degli Anziani e i rappresentanti della Chiesa interessata. La delibera relativa deve ricevere il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto. La cessazione della qualità di membro non dà diritto alla restituzione di contribuzioni o elargizioni fatte all’Unione a qualsiasi titolo.
4. Sede
La sede dell’Unione è in Roma, in Piazza San Lorenzo in Lucina, 35.
5. Rappresentanza
L’Unione è rappresentata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente.
6. Organi
Sono organi dell’Unione: a) l’Assemblea Generale; b) il Comitato Esecutivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori; e) il Collegio degli Anziani.
7. Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta da:
a) i delegati delle Chiese;
b) i ministri con cura di chiese;
c) i responsabili degli organismi operativi di nomina assembleare;
d) i membri del Comitato Esecutivo;
e) i revisori;
8. Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea Generale dell’Unione:
a) delibera sull’ammissione di nuovi membri, prende atto del recesso volontario e provvede all’esclusione nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 22;
b) approva le modifiche al presente Patto costitutivo; formula i regolamenti relativi al funzionamento degli organi statutari;
c) approva le modifiche allo statuto dell’Ente Patrimoniale;
d) delibera sulla costituzione in ente ecclesiastico delle Chiese che ne fanno domanda e ne hanno i requisiti;
e) provvede alla costituzione di nuove istituzioni e organismi operativi, ne fissa le finalità e ne approva gli statuti;
f) delibera sui piani comuni di lavoro;
g) esamina e approva l’operato del Comitato Esecutivo, delle istituzioni e degli organismi operativi dell’Unione;
h) esamina la gestione dell’Ente patrimoniale e approva l’operato del Comitato dell’Ente;
i) elegge il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo che di diritto costituiscono anche il Comitato dell’Ente Patrimoniale;
l) elegge il Collegio dei Revisori e il Collegio degli Anziani;
m) elegge i responsabili degli organismi operativi;
n) formula e approva mozioni attinenti la testimonianza delle Chiese battiste in Italia;
o) istituisce commissioni referenti per lo studio di temi specifici, ne ascolta le relazioni e adotta le opportune deliberazioni;
p) delibera lo scioglimento degli enti ecclesiastici, nomina uno o più liquidatori e indica la destinazione dei beni che residuano dopo l’estinzione di tutte le passività, sulla base dello statuto dell’ente disciolto.
9. Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e in sessione straordinaria ogni qualvolta il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario o ne riceve richiesta motivata da almeno un terzo delle Chiese membro dell’Unione.
Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Comitato Esecutivo, mediante avviso che deve essere spedito almeno due mesi prima della data di convocazione.
10. Deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea Generale può validamente deliberare quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, salvo che il presente Patto costitutivo o il regolamento prevedano una maggioranza più elevata.
11. Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo dell’Unione è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri sette membri. dei nove membri del Comitato, almeno tre devono essere pastori e almeno tre non pastori.
Essi sono eletti dall’Assemblea Generale con votazioni separate e a scrutinio segreto: il Presidente e il Vicepresidente a maggioranza assoluta degli eventi diritto al voto e gli altri sette membri a maggioranza relativa, ma con un minimo dei due quinti degli aventi diritto al voto.
Se dopo tre votazioni, per i sette membri, non si siano raggiunte le maggioranze sopra indicate, si intendono eletti coloro che alla quarta votazione hanno riportato nell’ordine il maggior numero di voti.
Non può essere eletto chi non è membro effettivo di una delle Chiese membro dell’Unione.
Il Comitato Esecutivo dura in carica fino all’Assemblea ordinaria successiva; i suoi membri possono essere rieletti, ma per non più di altre due volte consecutive con la stessa qualifica.
Le vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino in seno al Comitato sono colmate da coloro che nell’ordine decrescente dei voti riportati nella votazione finale seguono immediatamente gli eletti, indipendentemente dal raggiungimento della maggioranza di cui al secondo comma. Il Presidente è, in ogni occasione, sostituito dal Vicepresidente; le funzioni di quest’ultimo sono assunte dal componente che ha riportato il maggior numero di voti.
12. Attribuzioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo:
a) riceve e istruisce le domande di ammissione di nuovi membri dell’Unione e le presenta con il proprio parere all’Assemblea Generale;
b) delibera la convocazione dell’Assemblea Generale fissandone la data, la sede e il programma dei lavori;
c) esegue le deliberazioni dell’Assemblea Generale;
d) adempie, in conformità delle direttive dell’Assemblea Generale, a quanto necessario per il raggiungimento dei fini indicati nell’art. 2;
e) promuove e incoraggia incontri di studio, di edificazione e di testimonianza evangelica, al fine di rafforzare l’unità della fede, la comunione fraterna e lo spirito missionario delle Chiese evangeliche battiste in Italia;
f) assiste finanziariamente le Chiese finché non raggiungano la completa indipendenza economica;
g) favorisce l’apertura di nuovi campi di evangelizzazione;
h) coordina l’attività delle istituzioni e degli organismi operativi dell’Unione;
h bis) nomina i responsabili delle istituzioni, secondo i rispettivi statuti;
i) provvede all’amministrazione dei beni dell’Unione e ratifica gli atti amministrativi urgenti compiuti dal Presidente;
l) approva i bilanci annuali consuntivo e preventivo dell’Unione;
m) presenta all’Assemblea Generale la relazione morale e quella finanziaria;
n) accetta i pastori secondo le modalità regolamentari e collabora con le Chiese per fissare il campo di lavoro; provvede alla determinazione delle loro spettanze e a quant’altro riguarda, sul piano organizzativo e amministrativo, il ministero pastorale;
o) decide circa l’assunzione, il licenziamento, il collocamento a riposo del personale necessario al funzionamento degli uffici dell’Unione;
p) presenta all’approvazione dell’Assemblea Generale il Patto costitutivo e il regolamento dell’Unione, lo statuto delle istituzioni e degli organismi operativi e propone le modificazioni che si rendono opportune;
q) ha facoltà di istituire commissioni referenti per lo studio di argomenti di sua competenza e di avvalersi del parere di esperti.
13. Riunioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, convocato dal Presidente con avviso personale, anche telegrafico, si riunisce almeno ogni trimestre. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato in sessione straordinaria, quando tre o più membri ne facciano motivata richiesta.
Il Comitato nomina un segretario che redige il verbale.
Possono essere invitati alle riunioni, per essere consultati su specifici argomenti, i rappresentati di chiese o i responsabili di istituzioni e di organismi operativi. Questi ultimi devono essere sentiti dal Comitato almeno una volta l’anno per coordinare con essi le attività delle istituzioni e degli organismi operativi di cui sono responsabili.
14. Decisioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato non può validamente decidere se non sono presenti almeno i due terzi dei suoi membri.
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese con il voto della maggioranza dei presenti.
15. Il Presidente
Il Presidente dell’Unione:
a) rappresenta l’Unione presso le Chiese, gli organi dello stato, gli organismi internazionali, le istituzioni evangeliche battiste di altri paesi, le altre chiese cristiane, gli organismi interecclesiastici e le diverse confessioni religiose;
b) convoca l’Assemblea Generale nei giorni, nella sede e nei modi stabiliti dal Comitato Esecutivo: presiede i lavori dell’Assemblea Generale fino all’insediamento del seggio;
c) svolge dinanzi all’Assemblea Generale, a nome del Comitato Esecutivo, le relazioni morale e finanziaria dell’Unione;
d) convoca e presiede il Comitato Esecutivo, cui presenta a ogni riunione una relazione del suo operato e di cui cura, per la parte che gli spetta, l’esecuzione delle decisioni;
e) visita le Chiese e funge da collegamento fra l’Unione e le Chiese membro.
f) compie, in caso di urgenza, gli atti di ordinaria amministrazione e ne riferisce, per la convalida, alla prima riunione del Comitato Esecutivo;
g) è responsabile degli uffici dell’Unione.
16. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente dell’Unione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e quando è da lui delegato.
17. I Revisori
L’Assemblea Generale in sessione ordinaria elegge cinque revisori.
Il Collegio dei Revisori è presieduto da quello, tra essi, che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal più anziano.
Le vacanze che per qualsiasi motivo si verifichino in seno al Collegio sono colmate da coloro che nell’ordine decrescente dei voti riportati nella votazione finale seguono immediatamente gli eletti.
è incompatibile con la funzione di Revisore il conferimento di qualsiasi incarico nel Comitato Esecutivo e negli organi direttivi di istituzioni e organismi operativi dell’Unione.
18. Attribuzioni dei Revisori
I Revisori:
a) esaminano l’operato del Comitato Esecutivo, del Presidente, del Vicepresidente e degli organi direttivi delle istituzioni e degli organismi operativi dell’Unione;
b) controllano la contabilità dell’Unione, dell’Ente Patrimoniale, delle istituzioni e degli organismi operativi; hanno facoltà di avvalersi di esperti;
c) verificano la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili;
d) accertano la consistenza di cassa dell’Unione e dell’Ente Patrimoniale;
e) formulano le loro osservazioni agli organi interessati;
f) presentano all’Assemblea Generale una relazione sull’andamento della gestione e sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Unione e degli enti ecclesiastici.
19. Collegio degli Anziani
Il Collegio degli Anziani, composto da cinque membri di età non inferiore ad anni quaranta, è eletto dall’Assemblea Generale in sessione ordinaria tra i membri delle Chiese battiste. Il Collegio degli Anziani è presieduto da quello, tra essi, eletto con il maggior numero di voti, o a parità di voti, dal più anziano.
20. Compiti del Collegio degli Anziani
Il Collegio degli Anziani ha il compito di comporre le controversie anche se solo di carattere morale, che insorgono tra membri, organi, enti e persone dell’Unione. Gli stessi sono tenuti a rimettere al Collegio degli Anziani la composizione di controversie tra essi insorte che non sono state composte e si obbligano a rispettare le raccomandazioni del Collegio. Il Collegio degli Anziani, sentiti gli interessati e raccolte le opportune informazioni, stabilisce con motivato provvedimento i termini ed i modi di composizione della vertenza.
21. Misure disciplinari
Il Collegio degli Anziani adotta, nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento, le misure disciplinari a carico dei pastori, degli operatori diaconali, dei componenti del Comitato Esecutivo, dei responsabili di istituzioni ed organismi operativi dell’Unione, che violino gravemente i doveri inerenti al loro ministero o servizio. I provvedimenti emessi dal Collegio in materia disciplinare possono essere revocati o modificati da una commissione d’appello secondo le modalità stabilite dal regolamento.
22. Enti ecclesiastici: Chiese
Le Chiese, che lo richiedono e hanno i requisiti previsti dal regolamento dell’Unione, possono essere costituite in ente ecclesiastico, sentito il parere del Comitato Esecutivo, con delibera dell’Assemblea Generale, che ne approva contestualmente il relativo statuto. La delibera deve ricevere il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
23. Enti ecclesiastici: Ente Patrimoniale
L’Unione costituisce un Ente Patrimoniale che acquista, possiede e amministra beni mobili ed immobili per l’esercizio del culto e delle altre attività di istruzione, beneficenza, assistenza e propagazione della fede, che amministra le opere, le istituzioni e gli organismi operativi privi di personalità giuridica, che sovviene alle necessità economiche delle Chiese, istituzioni e organismi operativi.
Il Presidente, il Vicepresidente e i sette consiglieri del Comitato dell’Ente Patrimoniale, sono di diritto gli stessi che compongono il Comitato Esecutivo dell’Unione. La revisione dei conti è effettuata dai Revisori dell’Unione.
L’Assemblea Generale può deliberare lo scioglimento dell’Ente Patrimoniale, su proposta del Comitato, con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei votanti.
Le modifiche allo statuto dell’Ente Patrimoniale sono deliberate dall’Assemblea Generale, su proposta del Comitato o di almeno un quinto delle Chiese membro dell’Unione, e devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
24. Enti ecclesiastici: istituzioni e organismi operativi
Le istituzioni e gli organismi operativi dell’Unione sono disciplinati da propri statuti, approvati dall’Assemblea Generale dell’Unione.
Le attività delle istituzioni e degli organismi operativi, coordinate dal Comitato Esecutivo, si svolgono secondo le direttive dell’Assemblea Generale e devono comunque essere indirizzate, nel loro complesso, al raggiungimento dei fini dell’Unione, indicati nell’art. 2.
I responsabili degli organismi operativi rispondono all’Assemblea Generale del loro operato; i responsabili delle istituzioni rispondono al Comitato Esecutivo.
Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e, in generale, gli atti che impegnano finanziariamente l’Unione o l’Ente Patrimoniale devono essere approvati rispettivamente dal Comitato Esecutivo o dal Comitato dell’Ente Patrimoniale.
Ciascuna istituzione priva di personalità giuridica redige annualmente i propri bilanci, che trasmette al Comitati dell’Ente patrimoniale per l’approvazione, salvo che il proprio statuto preveda diversamente. Analogamente ciascun organismo operativo trasmette il proprio bilancio al Comitato Esecutivo, salvo che il proprio statuto preveda diversamente.
25. Organismi autonomi
Gli organismi autonomi operanti nell’ambito dell’Unione, che sono disciplinati da statuti propri ratificati dall’Assemblea Generale dell’Unione e rispondono a proprie assemblee, sono rappresentati nell’Assemblea dell’Unione da proprie delegazioni con voce consultiva.
26. Mezzi finanziari dell’Unione
L’Unione provvede alle spese necessarie per l’attuazione dei propri fini mediante le libere contribuzioni delle Chiese e le rendite che provengono dalla gestione dei beni dell’Ente Patrimoniale. Le donazioni con destinazione generica all’Unione o con destinazione specifica a Chiese membro dell’Unione o a istituzioni od organismi operativi dell’Unione si intendono fatte all’Ente Patrimoniale. I beni donati sono amministrati e impiegati in conformità alla volontà dei donanti. Il Comitato Esecutivo è responsabile della gestione e dell’impiego dei mezzi finanziari dell’Unione.
27. Esercizio finanziario: bilanci
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I bilanci annuali, consuntivo e preventivo, sono predisposti dal Comitato Esecutivo e sono trasmessi ai Revisori. Eseguita la revisione, il Collegio dei Revisori formula le proprie osservazioni. Il Comitato Esecutivo approva successivamente i bilanci.
28. Regolamenti
Le disposizioni del presente Patto costitutivo sono integrate da regolamenti, approvati dall’Assemblea Generale.
29. Modifiche
Il presente Patto costitutivo può essere modificato, su proposta del Comitato Esecutivo o di almeno un quinto delle Chiese membro dell’Unione, con deliberazione dell’Assemblea Generale, approvata da almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Autore:
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Dossier:
_UCEBI - Battisti_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti, Chiese, Organi, Mezzi finanziari, Rappresentanza, Fini, Comunione, Membri
Natura:
Atto costitutivo