Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 27 Gennaio 2004

Accordo 29 ottobre 1993

Accordo tra la Santa Sede e il Land Niedersachsen a modifica del Concordato del 26 febbraio 1965.

Firmato il 29 ottobre 1993.

Pubblicato in AAS 87 (1995), pp. 556-559.

Fra la Santa Sede, rappresentata dal suo plenipotenziario, sua eccellenza monsignor dott. Lajos Kada, arcivescovo titolare di Tibica, nunzio apostolico nella Repubblica Federale di Germania, e il Land Niedersachsen, rappresentato dal signor Gerhard Schróder, presidente dei ministri, viene concluso il seguente Accordo.
Le alte parti contraenti, al fine di adeguare alcune disposizioni del Concordato, da esse sottoscritto il 26 febbraio 1965 e modificato con gli Accordi del 21 maggio 1973 e dell'8 maggio 1989, allo sviluppo che è in atto nell'ambito universitario e in quello della scuola, hanno convenuto di apportare al Concordato medesimo le seguenti modifiche e aggiunte:

1. L'articolo 5 comma 2 riceve la formulazione seguente:
La sede di Vechta dell'Università di Osnabruck viene trasformata, in conformità a quanto è disposto in modo più particolareggiato dalla legge sulle Alte Scuole del Niedersachsen, in un'Alta Scuola autonoma analogamente alle Alte Scuole menzionate nel § 1, comma 1, numeri 1-12 di detta legge e viene dotata di una speciale posizione giuridica; con ciò rimane garantita la formazione degli insegnanti della Religione cattolica così nelle scuole elementari e secondarie (propriamente Grund und Hnuptschulen) come anche nelle scuole medie di formazione tecnico-sociale (propriamente Realschulen). Nell'Università di Osnabruck ha luogo la formazione di insegnanti della Religione cattolica per le scuole di ogni grado, compreso l'insegnamento nelle scuole di formazione professionale. Il personale del Dipartimento, finora comune, di Teologia cattolica e Pedagogia della religione viene assegnato, rispettivamente, alle sedi di Osnabruck o di Vechta. All'istituto di Pedagogia della Religione cattolica e dei suoi fondamenti teologici, che si trova a Vechta, vengono attribuite non meno di quattro cattedre, e al corrispondente Istituto di Osnabruck non meno di cinque cattedre; parimenti viene assegnato a ciascuna delle due istituzioni ulteriore personale, di volta in volta, nella misura che è in uso nel Niedersachsen. Le istituzioni cooperano nell'assicurare la possibilità di insegnamento di ambedue le Alte Scuole, in special modo nella formazione degli insegnanti. A ciascuno dei due Istituti vengono attribuiti determinati compiti di quelli indicati nel § 95 della succitata legge.

2. Il § 3 dell'Allegato del Concordato riceve la formulazione seguente:
§ 3 (circa il comma 1 dell'articolo 5)
Per la nomina alle cattedre di Teologia cattolica e di Pedagogia della religione valgono le norme della legge sulle Alte Scuole del Niedersachsen con la disposizione che i membri dell'apposita commissione (Berufungskommission) appartengano all'ambito della Teologia cattolica e della Pedagogia della religione. Il gruppo di professori della suddetta commissione è costituito, per non meno di un terzo, da membri dell'Alta Scuola, nella quale si deve provvedere al posto di professore, e, per non meno di un terzo, da membri di altre Alte Scuole. Prima di procedere alla chiamata, ossia all'offerta di una cattedra, il Ministero si procurerà dal Vescovo competente la dichiarazione prevista dal Protocollo Finale del Concordato del 14 giugno 1929 nelle disposizioni relative al periodo 2 del comma 1 dell'articolo 12.
3. Intesa d'applicazione
L'Intesa d'applicazione relativa al comma 2 dell'articolo 5 e all'articolo 6 del Concordato, sottoscritto il 26 febbraio 1965, è parte costitutiva del presente Accordo.
4. Ratifica ed entrata in vigore
Il presente Accordo, il cui testo italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà essere ratificato e gli istrumenti di ratifica dovranno essere scambiati al più presto in Bonn-Bad Godesberg. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti istrumenti.
In fede di che è stato sottoscritto il presente Accordo in doppio originale.

Hannover, 29 ottobre 1993.

Lajos Kada Gerhard Schroder

Nunzio apostolico Ministro-presidente del Niedersàchsen

Intesa di applicazione
del 29 ottobre 1993 circa l'Articolo 5 comma 2
e l'Articolo 6 del Concordato firmato fra la Santa Sede
e il Land Niedersachsen (Bassa Sassonia) il 29 ottobre 1993

In occasione della conclusione di un Accordo circa il cambiamento del Concordato del 26 febbraio 1965 il ministro?presidente del Land Niedersachsen e il nunzio apostolico nella Repubblica Federale di Germania hanno convenuto quanto segue:

I

Per la particolare posizione giuridica dell'Alta Scuola secondo l'Articolo 5 comma 2 del Concordato valgono i seguenti regolamenti:

A.

L'Alta Scuola viene retta come istituzione nel senso del § 26 comma 1 dell'ordinamento finanziario del Land Niedersachsen.
2. In aggiunta agli organi e commissioni centrali viene istituito un Consiglio dell'Alta Scuola che, fatti salvi i particolari accordi sulla teologia cattolica (articolo 5 comma 2 e § 3 dell'allegato all'articolo 5 comma 1) ha i seguenti compiti:
2.1 II Consiglio dell'Alta Scuola partecipa ai compiti indicati nei §§ 5 e 9 della Legge sull'Alta Scuola del Niedersachsen, in particolare allo sviluppo e ordinamento dell'Alta Scuola e alla riforma degli studi.
2.2 Nell'ambito degli affari statali il Consiglio dell'Alta Scuola assume i compiti secondo il § 75 comma 1 nn. 1, 5, 8 e 11 NHG (Legge del Niedersachsen sull'Alta Scuola).
2.3 Fatto salvo il controllo giuridico del Ministero il consiglio universitario decide sulle autorizzazioni secondo il § 77 comma 5 NHG nell'ambito della dotazione finanziaria; i poteri che secondo il § 77 comma 6 capoverso 1 e 2 competono al Ministero vengono assunte dal Consiglio dell'Alta Scuola.
2.4 Nelle questioni relative all'amministrazione economica e del personale la vigilanza del Ministero è limitata ad un generale controllo economico e dell'organo; nelle questioni riguardanti la collaborazione fra l'Alta Scuola e il Ministero (§ 77 NHG) il controllo del Ministero si limita al controllo legale compresa l'osservanza delle disposizioni economico-legali. Le proposte dell'Alta Scuola sull'assegnazione dei posti di professore necessitano dell'approvazione del consiglio dell'Alta Scuola; il consiglio dell'Alta Scuola può esprimere la propria posizione nei riguardi delle proposte di nomina dell'Alta Scuola.
3. Il Consiglio dell'Alta Scuola ha tredici membri, di cui sette vengono designati su proposta del Land, tre su proposta della Chiesa cattolica e tre su proposta dell'Alta Scuola; inoltre, si devono prendere anche in considerazione dei rappresentanti della Regione. I membri del consiglio dell'Alta Scuola devono essere stati in attività per almeno cinque anni, di cui almeno tre anni in una posizione elevata, specie nella scienza, nell'economia, nell'amministrazione, nell'amministrazione della giustizia o in ambito ecclesiastico; essi non devono essere membri dell'Alta Scuola. Essi non sono vincolati a incarichi o direttive.
4. La nomina dei membri del consiglio dell'Alta Scuola avviene per mezzo del ministro presidente d'accordo con la Chiesa cattolica; quando un membro si dimette, il ministero nomina il nuovo membro con l'approvazione del Consiglio dell'Alta Scuola sulla base di proposte secondo il numero 3.
5. La nomina dei membri avviene in linea di massima per cinque anni; alla prima nomina sei membri devono essere designati per la durata di tre anni. Il consiglio dell'Alta Scuola si dà un regolamento, che necessita dell'autorizzazione del Ministero; l'autorizzazione può essere negata solo per motivi legali. Il regolamento comprende anche disposizioni per il ritiro anticipato dei membri.

B.

1. Gli istituti indicati nell'articolo 5 comma 2 capoverso 4 del Concordato assumono in luogo della rispettiva facoltà i compiti secondo il § 95 comma 2, 5, 6 e 7 NHG; il § 57 NHG vale a condizione che, al posto del consiglio di facoltà, subentri la direzione dell'Istituto. Nella misura in cui secondo la legge gli altri componenti del gruppo dei professori e gli appartenenti agli altri gruppi sociali prendono parte come consulenti alle sedute della direzione dell'Istituto, essi hanno, secondo il capoverso 1, diritto di voto. Le cattedre inquadrate in questi istituti mantengono la loro precedente designazione.
2. La direttiva adottata nell'articolo 5 comma 2 capoverso 6 del Concordato non si deve applicare all'Università di Osnabruck, se la necessaria collaborazione per garantire l'offerta è assicurata da un accordo di cooperazione.

C.

Viene garantita la struttura-base (Grundbestand) delle offerte di studio illustrata in quanto segue con il personale e la dotazione materiale necessari al riguardo:
1. Della struttura-base fanno parte i corsi di studio per l'insegnamento nella scuola elementare e secondaria, per l'insegnamento nella scuola secondaria ad indirizzo tecnico?commerciale, come pure il diploma del corso di studi di pedagogia. Per i corsi di studi all'insegnamento è da garantire che vengano offerte tutte le materie principali (per lo meno dodici) e combinazioni di materie.
2. Di queste fanno parte:
a) Le materie: tedesco, matematica, insegnamento specifico e religione cattolica; che si devono impartire in modo da garantire pure la promozione e la formazione delle nuove leve della scienza;
b) inoltre le materie: storia, inglese e sport come pure il settore artistico, tra cui in ogni caso musica e arte.
Le materie relative alle scienze naturali e sociali sono da impartire in modo tale da garantire un raccordo funzionale all'insegnamento specifico (le cosiddette materie opzionali o di riferimento).

D.

1. Oltre alla struttura-base delle offerte di studi (cf. C) viene conservata e ampliata l'Alta Scuola a Vechta. Vengono consentiti uno sviluppo e una differenziazione delle offerte di studi, in particolare la creazione di nuovi corsi di studio scientifici ed anche di un'amministrazione propria, per lo meno nella misura di 48 posti con i rispettivi mezzi materiali. I mezzi necessari vengono finanziati con i posti della formazione degli insegnanti di ginnasio e di altre diminuzioni di posti che si renderanno liberi, in quanto questi non sono indispensabili per la formazione degli insegnanti, come pure con gli apporti del successo di nuovi corsi di studio in conformità al n. 2. Nella misura in cui questi non siano sufficienti, il Land fornirà un sussidio temporaneo per dieci anni.
2. La dotazione finanziaria viene regolata da una particolare norma giuridica, al riguardo sono da osservare i principi seguenti:
a) La dotazione finanziaria complessiva dell'Alta Scuola nel periodo di transizione di dieci anni non dovrà essere inferiore alla somma prevista nel bilancio preventivo del 1993, registrata progressivamente in modo conforme ai bilanci preventivi di altre Alte Scuole.
b) II fabbisogno di sussidio dell'Alta Scuola per la struttura di base delle offerte di studio si valuta, finché approfittano di questa offerta meno di 1000 studenti entro il corso regolare degli studi, secondo la dotazione materiale e del personale, per cui nel bilancio preventivo del 1993 sono stati preventivati 11,1 milioni di marchi; il sussidio è da adeguarsi in modo conforme al mutamento degli stanziamenti di materie comparabili in altre Alte Scuole.
c) Nella misura in cui il numero degli studenti entro il corso regolare di studi oltrepassa i 1000, si innalza il fabbisogno di sussidio in modo conforme al numero dei posti individuati secondo quanto stabilito dal regolamento di capienza per il personale scientifico e conformemente alla necessità per una adeguata dotazione di posti per personale non scientifico. II numero dei posti per il personale non scientifico ammonta al 50 per cento del numero dei posti per il personale scientifico. Nella misura in cui viene superato il numero di 1500 studenti entro il corso regolare di studi, bisogna procedere come nelle altre Alte Scuole.
d) Nella misura in cui il numero degli studenti entro il corso regolare di studi superi i 1000, il fabbisogno di sussidio si eleva ulteriormente di 2500 marchi per ogni studente entro il corso regolare di studi. II sussidio si eleva ancora di 1000 marchi per ogni esame finale (di licenza) sostenuto nell'anno precedente, di ulteriori 1000 marchi se l'esame è stato superato entro la durata massima del sostegno secondo la legge federale di sostegno alla formazione.

II

1. Per scuole nel senso dell'articolo 6 commi 1 e 2 del Concordato si debbono intendere le scuole elementari (classe 1 fino a 4).
Nei provvedimenti da adottare nell'ambito della legge scolastica del Niedersachschen nell'accorpamento di scuole si deve avere riguardo alla relativa composizione confessionale della scolaresca.
Le pre-classi (o classi anticipate) esistenti, secondo quanto stabilito dalle legge scolastica del Niedersachsen (NSchG), possono continuare a sussistere.
2. Delle scuole sostitutive a gestione ecclesiastica, derivate da scuole pubbliche e in parte estesesi a rami di scuola tecnica, esistono nei luoghi seguenti:
Cloppenburg
Livello di orientamento
Scuola elementare
Duderstadt
Scuola elementare con livello di orientamento
Gdttingen
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento
Hannover
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento
Hildesheim
Scuola elementare con livello di orientamento
Scuola elementare e tecnica con livello di orientamento
Lingen
Livello di orientamento
Scuola elementare e scuola tecnica
Meppen
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento
Oldenburg
Livello di orientamento
Scuola elementare e scuola tecnica
Osnabruck
Scuola elementare e scuola tecnica con livello d'orientamento
Scuola elementare e scuola tecnica
Livello di orientamento
Papenburg
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento
Vechta
Livello di orientamento
Scuola elementare e scuola tecnica
Wilhelmshaven
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento
Wolfsburg
Scuola elementare e scuola tecnica con livello di orientamento

Le scuole elementari a Cloppenburg, Duderstadt (con livello di orientamento) e Hildesheim (con livello di orientamento) possono, d'accordo con il Land e gli enti comunali che finanziano la scuola, su richiesta degli enti ecclesiali che la sovvenzionano, venire ampliate con un ramo di scuola tecnica.
3. Presupposto per il mantenimento delle scuole menzionate nel numero 2 è il fatto che il livello di orientamento, la scuola elementare e la scuola tecnica, dopo il loro ampliamento, nella loro strutturazione corrispondano alle scuole pubbliche che si trovano in condizioni comparabili e che nell'ambito del rispettivo ente pubblico che finanzia la scuola possa essere mantenuta una scuola per scolare e scolari di ogni confessione a condizioni che corrispondano alle esigenze scolastiche e pedagogiche.
Se nel livello di orientamento il decorso è inferiore ai tre anni prescritto dalle norme scolastiche, la scuola può continuare ad esistere senza livello di orientamento come scuola elementare o scuola tecnica a condizione che essa, nella sua strutturazione, corrisponda alle scuole pubbliche che si trovano in condizioni analoghe. Qualora nel livello di orientamento fossero state incluse le classi 5 e 6 di ginnasi e scuole tecniche in libera gestione come pure del ginnasio Josephinum di Hildesheim, nessuno impedisce di istituire di nuovo le classi 5 e 6.

Per il resto, per la comparabilità delle condizioni sono da considerare i fattori seguenti:
a) Numero di abitanti, estensione e situazione del movimento della comunità in questione,
b) Variazione della popolazione per numero e composizione,
c) Numero di scolari delle rispettive annate.
Nel livello di orientamento e nell'ambito della secondaria bisogna rendere possibile una collaborazione fra le scuole secondo il numero 2 e scuole in gestione pubblica.
4. Per prestare servizio nelle scuole menzionate nel numero 2 verranno posti in congedo degli insegnanti che sono in servizio nel Land Niedersachsen continuando a pagare loro gli stipendi. Il periodo di congedo, dietro applicazione delle prescrizioni della normativa sul pubblico impiego, viene equiparato al periodo di impiego trascorso nella scuola pubblica come insegnante di ruolo.
Per gli insegnanti impiegati nelle scuole menzionate al numero 2, che non sono impiegati del Land in congedo, il Land rimborsa gli stipendi o compensi effettivamente prestati fino all'ammontare degli stipendi o compensi di insegnanti simili in una corrispondente scuola pubblica. Inoltre secondo quanto stabilito da norme statali vengono rimborsati:
a) i contributi dei datori di lavoro per la previdenza sociale e per l'assicurazione contro gli infortuni e
b) i contributi per una pensione integrativa in conformità al regolamento normativo scolastico per le scuole in libera gestione per l'ammontare delle spese effettive. Per gli insegnanti impiegati delle chiese nel servizio scolastico vengono risarcite le spese secondo le norme della legge per l'assistenza ai dipendenti pubblici e le norme sul sussidio. A saldo di tutte le altre spese del personale il Land paga una somma forfetaria per l'ammontare dell'1 per cento della spesa per stipendi e retribuzioni. Il numero degli insegnanti per cui il Land sostiene i costi del personale si adegua alle norme che valgono per la scuola pubblica.
5. Il Land sosterrà gli sforzi della Chiesa per ottenere la cessione gratuita dei necessari edifici e impianti scolastici come pure l'assunzione della metà delle spese materiali da parte degli enti che finora sovvenzionavano la scuola.
6. Il Land parteciperà alle spese materiali correnti con il 15 percento dell'importo complessivo. A questo proposito a partire dal 1994 si pone alla base un importo di 210 marchi (15 per cento di 1400 marchi) per l'anno finanziario per ogni scolaro. Nel caso di una variazione sostanziale delle spese materiali di tutte le scuole menzionate al numero 2, ognuno dei contraenti può richiedere un adeguamento di questo importo. Per questo viene ritenuta come sostanziale una variazione delle spese materiali correnti di più del 10 per cento rispetto all'ultima valutazione. Delle spese materiali non fanno parte le spese della costruzione della scuola e le spese per l'acquisto di terreni per i fini della scuola. Per il resto si applica il § 113 comma 1 capoverso 2 della NSchG (Legge del Land Niedersachschen).
7. Le spese per investimenti devono essere reperite dagli enti ecclesiastici. Il Land vi contribuisce come fa con gli enti pubblici della scuola.
8. II § 114 della NSchG si deve applicare alle scolare e scolari delle scuole menzionate al numero 2 a condizione che l'obbligo di tra sporto e di rimborso sussista anche per il tragitto fino alla più vicina di queste scuole che offre il corso formativo seguito dalla scolara o scolaro.
9. In deroga alla libertà sempre riconosciuta delle scuole in gestione libera riguardo all'ammissione di scolare e scolari, la partecipazione di scolari e scolare non cattolici in queste scuole ecclesiastiche non può superare il 20 per cento. II ministero della pubblica istruzione può su richiesta permettere eccezionalmente una partecipazione più elevata. Se la partecipazione ammessa secondo quanto qui affermato di scolare e scolari non cattolici viene superata, queste scuole non partecipano al regolamento sulle spese di cui sopra. Per loro valgono le disposizioni sull'ammontare dell'aiuto finanziario per le scuole in libera gestione.
10. La gestione ecclesiastica esiste per le scuole menzionate al numero 2 anche nel caso di trasferimento in una delle istituzioni menzionate nell'articolo 12 comma 2 del Concordato del 26 febbraio del 1965.
11. Le superiori autorità scolastiche e la Corte dei conti del Land sono autorizzate a controllare in loco, presso le scuole secondo il numero 2 e i loro titolari (enti responsabili), tutti i dati riguardanti le prestazioni di denaro del Land, a esaminare la relativa documentazione e a richiedere delle spiegazioni.

III
1. L'articolo 19 comma 2 del Concordato fra la Santa Sede e il Land Niedersachsen trova applicazione in questa intesa d'applicazione.
2. Il Governo del Land e la Chiesa cattolica seguiranno lo sviluppo dell'Alta Scuola in Vechta con dei regolari colloqui, in cui si discuterà l'efficacia dell'intesa d'applicazione presa per concordare, all'occorrenza, immediatamente eventuali variazioni.
3. Le disposizioni di questa intesa d'applicazione possono venire adattate alle mutate circostanze mediante un accordo fra le diocesi del Land e il Governo del Land. L'accordo di cooperazione secondo il capitolo I B n. 2 necessita dell'approvazione delle diocesi e del Governo del Land. Per il rapporto degli istituti indicati nel capitolo I B n. 1 con l'autorità ecclesiastica vale, in applicazione dell'articolo 12 comma 1 capoverso 2 dell'accordo del Libero Stato di Prussia con la Santa Sede del 14 giugno 1929, il Codice di diritto canonico.
4. Questa intesa d'applicazione sostituisce l'accordo concluso con lo scambio di note del 15/16 maggio 1973.
Hannover, il 29 ottobre 1993.

Lajos KADA Gerhard SCHRODER
nunzio apostolico ministro-presidente del Land Niedersachsen

Verbale di seduta conclusivo

Alla conclusione dell'Accordo oggi sottoscritto fra la Santa Sede
e il Land Niedersachsen per modificare il Concordato del 26 febbraio 1965, le parti contraenti sono convenute sulle dichiarazioni contenute nel verbale che segue.
1. In merito all'articolo 5 comma 2 del Concordato
Mediante questa Alta Scuola, l'istituzione indicata nell'articolo 5 comma 2 del Concordato del Niedersachsen del 26 febbraio 1965 e trasformata con il n. 2 dell'Accordo del 21 maggio 1973 viene adattata alle mutate condizioni e ulteriormente sviluppata. Le cattedre di teologia cattolica e di pedagogia della religione nelle Alte Scuole di Osnabruck e Vechta vengono rispettivamente raggruppate, sotto il profilo organizzativo, in Istituti.
2. In merito all'articolo 5 comma 2 capoverso 1 del Concordato
Si è d'accordo che per il diritto di conferire il titolo di dottore e la libera docenza valgono le disposizioni normative vigenti per le altre Alte Scuole in conformità al § 1 comma 1 nn. 1 fino a 12 del NHG (§§ 25, 26, 27 NHGI).
3. In merito al § 3 dell'allegato al Concordato
I contraenti concordano sul fatto che la teologia cattolica e la pedagogia della religione nelle Alte Scuole statali del Niedersachsen, in base all'intesa fra Stato e Chiesa secondo le disposizioni degli accordi fra Stato e Chiesa, vengano insegnate in unione con il magistero della Chiesa Cattolica. In applicazione dell'articolo 12 comma 1 capoverso 2 dell'accordo del Libero Stato di Prussia con la Santa Sede del 14 giugno 1929, per i rapporti delle istituzioni per la teologia cattolica e la pedagogia della religione nelle Alte Scuole scientifiche statali nel Land Niedersachsen con l’autorità ecclesiastica, al momento della conclusione dell’accordo, valgono la costituzione apostolica “Sapentia christiana” del 15 aprile 1979 come pure le disposizioni emanate al riguardo del 29 aprile 1979 e i decreti del 1° gennaio 1983, se dagli accordi non risulta un regolamento diverso. Per il resto, i contraenti constatano che nelle disposizioni dell’articolo 5 comma 1 del Concordato del 26 febbraio 1965, che parlano ancora di Alte Scuole pedagogiche, rientrano tutte le cattedre di teologia cattolica e pedagogica della religione nel Land Niedersachsen.

4. In merito al capitolo I A n. 5 dell’intesa di applicazione
Le pari contraenti concordano che nell’ordinamento interno del consiglio dell’Alta Scuola è da prevedere una partecipazione consultativa di una rappresentante o di un rappresentante degli studenti.
5. In merito al capitolo I B dell’intesa di applicazione
Prima della decisione sull’inquadramento degli istituti indicati nel Capitolo I B n. 1 in facoltà, deve aver luogo la procedura prevista nel capitolo III n.2.
6. In merito al capitolo I C dell’intesa di applicazione
Le parti contraenti ravvisano concordemente nella formazione all’insegnamento il punto centrale fondamentale dell’Alta Scuola a Vechta.
7. In merito al capitolo I D dell’intesa di applicazione
Una interpretazione relativa al capitolo I D dell’intesa di applicazione, incluso un calcolo modello, si trova nell’allegato alla lettera dei due delegati al dialogo al ministro presidente e al nunzio apostolico del 10 settembre 1993. C’è accordo sul fatto che per studenti nel senso di n. 2 si devono intendere degli studenti nei corsi di studio in conformità al § 14 e § 15 NHG.
8. In merito al capitolo I D n.2 lettera d all’intesa di applicazione
C’è accordo sul fatto che l’ordinamento secondo il capoverso 2 si riferisce a tutti i diplomati (laureati), indipendentemente dal limite che vale per il capoverso 1.
9. In merito al capitolo II n.2 comma 2 dell’intesa di applicazione
Da parte della Chiesa viene chiarito che l’apertura di sezioni (rami) di scuola tecnica non avviene con lo scopo di ampliare il numero degli studenti.
10. In merito al capitolo II n.4 comma 6 dell’intesa di applicazione
C’è accordo che come criterio vale la relazione scolari-insegnanti delle rispettiva forma di scuola nelle scuole pubbliche a livello di Land. Inoltre, il numero di insegnanti si ricava dalla somma delle ore che di norma devono essere svolte da tutti gli insegnanti a tempo pieno e a tempo parziale di un tipo di scuola. Le parti contraenti esamineranno se il criterio fissato nel comma 1 si riferisce alla singola scuola del concordato o alla totalità delle scuole del concordato del rispettivo tipo di scuola nell'ambito dell'ente ecclesiastico che gestisce la scuola.
11. In merito al capitolo 11 n. 9 dell'intesa di applicazione. Da parte della Chiesa con l'intenzione di richiedere un'autorizzazione speciale solo se il limite superiore del 20 per cento di scolare e scolari non cattolici dovesse rivelarsi un ostacolo all'ammissione di scolare e scolari stranieri.
12. In merito al capitolo 111 n. 3 comma 1 dell'intesa d'applicazione come pare all'articolo 5 comma 2 capoverso 4 del Concordato. A1 Governo del Land è noto che in occasione di un accordo secondo il capitolo III n. 3 comma 1 dell'intesa d'applicazione le diocesi del Land tratteranno con l'approvazione della Santa Sede. Ciò vale anche per la modifica dell'entità delle cattedre indicata nell'articolo 5 comma 2 capoverso 4 del Concordato.
13. In merito al capitolo 111 n. 3 comma 2 capoverso 2 dell'intesa di applicazione. C'è accordo sul fatto che la situazione giuridica che risulta dall'articolo 4 comma 1 capoverso 2 del Concordato del 26 febbraio 1965 si estende agli istituti indicati nel capitolo I B n. 1.

Hannover, il 29 ottobre 1993.

Lajos KADA
nunzio apostolico

Il ministro-presidente del Niedersachsen
Gerhard SCHRODER

Gli strumenti di ratifica, dell'Accordo concluso fra la Sede Apostolica e lo Stato Federato della Sassonia inferiore, sono stati scambiati a Bonn il 21 novembre 1994; da questo stesso giorno l'Accordo è entrato in vigore a norma del patto stesso.


Durchführungsvereinbarung zu Artikel 5 Abs. 2 und Artikel 6 des am 26. Februar 1965 unterzeichneten Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Niedersachsen (KonkordatDVbg ND)

Anläßlich des Abschlusses eines Vertrages zur Änderung des Konkordats vom 26.Februar 1965 sind der Niedersächsische Ministerpräsident und der Apostolische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt übereingekommen:

I.

Für die besondere Rechtsstellung der Hochschule gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Konkordats gelten im Hinblick darauf, dass einige der in der Durchführungsvereinbarung in der Fassung vom 29. Oktober 1993 vereinbarten Regelungen durch Änderungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes für alle niedersächsischen Hochschulen eingeführt worden sind, folgende Regelungen:

A.

  1. § 52 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 NHG gilt mit der Maßgabe, dass von den fünf vom Fachministerium im Einvernehmen mit dem Senat zu bestellenden Mitgliedern zwei auf Vorschlag der Katholischen Kirche zu bestellen sind; diese können vom Fachministerium aus wichtigem Grund nur im Einvernehmen mit der Katholischen Kirche entlassen werden. Zu den Mitgliedern des Hochschulrats in der Findungskommission nach § 38 Abs. 2 Satz 3 gehört ein auf Vorschlag der Katholischen Kirche bestelltes Mitglied.
  2. Der Hochschulrat der Hochschule Vechta stimmt der Widmung von Professorenstellen im Rahmen des Verfahrens nach § 52 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 a oder 2 c NHG zu.
  3. Hinsichtlich der von der Katholischen Kirche finanzierten Professuren (und anderen Stellen mit Lehrberechtigung) werden Personen erst berufen, wenn gegen die in Aussicht genommene Person von dem zuständigen Diözesanbischof keine Erinnerung erhoben worden ist.

B.

  1. Die in Artikel 5 Abs. 2 Satz 4 des Konkordats bezeichneten Institute nehmen an Stelle des jeweiligen Fachbereichs die Aufgaben nach § 95 Abs. 2, 5, 6 und 7 NHG wahr; § 57 NHG gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Fachbereichsrates der Vorstand des Instituts tritt. Soweit nach dem Gesetz die übrigen Angehörigen der Professorengruppe und die Angehörigen der anderen Statusgruppen an den Sitzungen des Institutsvorstandes beratend teilnehmen, erhalten sie bei Entscheidungen nach Satz 1 Stimmrecht. Die diesen Instituten zugeordneten Professuren behalten ihre bisherige Widmung.
  2. Die in Artikel 5 Abs. 2 Satz 6 des Konkordats getroffene Regelung ist auf die Universität Osnabrück nicht anzuwenden, wenn das zur Sicherstellung des Lehrangebotes erforderliche Zusammenwirken durch Kooperationsvereinbarung gewährleistet ist.

C.

Der im folgenden erläuterte Grundbestand an Studienangeboten mit der dazu erforderlichen Personal- und Sachausstattung wird gewährleistet:

  1. Die Hochschule Vechta hat die folgenden fachlichen Schwerpunkte, deren Grundbestand an Studienangeboten mit der dazu erforderlichen Personal- und Sachausstattung gewährleistet wird:

    a) Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen,
    b) Gerontologie/Soziale Dienstleistungen,
    c) die für das Lehramt erforderlichen Fachrichtungen im Rahmen der Berufswissenschaften
  2. Die Landesregierung und die Katholische Kirche verständigen sich auf den vorzuhaltenden Fächerbestand sowie die erforderliche Finanzausstattung im Einzelnen. Sie vereinbaren, sich regelmäßig über die weitere Entwicklung der Hochschule und deren Finanzausstattung auszutauschen (vgl. auch Abschnitt III. Nr. 2).

D.

  1. Die Hochschule Vechta wird erhalten und entsprechend den Möglichkeiten des Landes ausgebaut. Die Qualitätssicherung für die Hochschule erfolgt nach dem selben Vorgehen, und den selben Maßstäben wie bei anderen Hochschulen des Landes. Für die Beseitigung von Defiziten bei der Ausstattung der Hochschule, die von der Wissenschaftlichen Kommission des Landes Niedersachsen oder von anderen wissenschaftlichen Gutachten festgestellt werden, werden auch die besonderen Fördermöglichkeiten des Landes eingesetzt.
  2. Die Finanzausstattung wird im Rahmen der Zielvereinbarungen geregelt. Die Hochschule Vechta wird bis einschließlich des Jahres 2010 nicht an der formelgebundenen Mittelzuweisung, wie sie für die Universitäten des Landes gilt, teilnehmen. Über die Einbeziehung der Hochschule Vechta in die formelgebundene Mittelzuweisung ab dem Jahr 2011 verständigen sich die Landesregierung und die Katholische Kirche rechtzeitig gemäß C, Nr. 2, Satz 2.

II.

  1. Unter Schulen im Sinne desArtikels 6 Abs. 1 und 2 des Konkordats sind die Grundschulen (Klasse 1 bis 4) zu verstehen.

    Bei den im Rahmen des Niedersächsischen Schulgesetzes bei der Zusammenlegung von Schulen zu treffenden Maßnahmen soll auf die bekenntnismäßige Zusammensetzung der Schülerschaft Rücksicht genommen werden.

  2. Es bestehen folgende Ersatzschulen in kirchlicher Trägerschaft, die aus öffentlichen Schulen hervorgegangen sind:

    je eine Haupt- und Realschule in Cloppenburg, Duderstadt, Göttingen, Hannover, Lingen, Meppen, Oldenburg, Papenburg, Vechta, Wilhelmshaven und Wolfsburg,
    je zwei Haupt- und Realschulen in Hildesheim und Osnabrück.

    Mit einer Genehmigung als Kooperative Gesamtschule entfällt aus der Aufzählung in Absatz 1 jeweils eine der Schulen an den Standorten

    1. Duderstadt, Hannover, Hildesheim oder Göttingen,
    2. Cloppenburg, Oldenburg, Vechta oder Wilhelmshaven.

    Werden die vorgenannten Ersatzschulen nach Entscheidung des kirchlichen Schulträgers als Ganztagsschulen geführt, erfolgt die Kostenerstattung nach den entsprechenden Regelungen für die öffentlichen Ganztagsschulen.

  3. Voraussetzung für die Beibehaltung der in Nummer 2 genannten Schulen ist, daß sie in ihrer Gliederung den unter vergleichbaren Bedingungen stehenden öffentlichen Schulen entsprechen und daß im Bereich des jeweiligen öffentlichen Schulträgers eine Schule für Schülerinnen und Schüler aller Bekenntnisse unter den den schulischen und pädagogischen Erfordernissen entsprechenden Voraussetzungen aufrechterhalten werden kann.

    Im übrigen sind für die Vergleichbarkeit der Bedingungen folgende Faktoren zu berücksichtigen:

    a) Einwohnerzahl, Ausdehnung und Verkehrsverhältnisse der betreffenden Gemeinde,
    b) Veränderung der Bevölkerung nach Zahl und Gliederung,
    c) Stärke der jeweiligen Schuljahrgänge.

    Zwischen den Schulen nach Nummer 2 und allgemein bildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft ist eine Zusammenarbeit zu ermöglichen.

  4. Zur Dienstleistung an die in Nummer 2 genannten Schulen werden mit ihrer Zustimmung im niedersächsischen Landesdienst stehende Lehrkräfte befristet oder unbefristet unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt. Die Zeit der Beurlaubung wird bei der Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften einer im öffentlichen Schuldienst im Beamtenverhältnis verbrachten Beschäftigungszeit gleichgestellt.

    Für die an den in Nummer 2 genannten Schulen beschäftigten Lehrkräfte, die nicht beurlaubte Landesbedienstete sind, erstattet das Land die tatsächlich geleisteten Bezüge oder Vergütungen bis zur Höhe der Bezüge oder Vergütungen einer vergleichbaren Lehrkraft an einer entsprechenden öffentlichen Schule.

    Daneben werden nach Maßgabe staatlicher Grundsätze

    a) die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung und gesetzlichen Unfallversicherung und
    b) die Beiträge zu einer Zusatzversorgung entsprechend der schulgesetzlichen Regelung für Schulen in freier Trägerschaft

    in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erstattet.

    Für beamtete Lehrkräfte der Kirchen im Schuldienst werden die Aufwendungen nach den Bestimmungen des Beamtenversorgungsgesetzes und den Beihilfevorschriften erstattet.

    Zur Abgeltung sämtlicher sonstiger Personalausgaben zahlt das Land einen Pauschalbetrag in Höhe von 1 vom Hundert des Bezüge- oder Vergütungsaufwandes.

    Die Zahl der Lehrkräfte, für die das Land die Personalkosten trägt, richtet sich nach den für das öffentliche Schulwesen geltenden Maßstäben.

  5. Das Land wird die Bemühungen der Kirche unterstützen, die unentgeltliche Überlassung der erforderlichen Schulgebäude und -anlagen sowie die Übernahme der Hälfte der Sachkosten durch die bisherigen Schulträger zu erlangen.
  6. Das Land wird sich an den laufenden Sachkosten mit 15 vom Hundert des Gesamtbetrages beteiligen. Hierbei wird ein Betrag von 132 Euro (15 vom Hundert von 880 Euro) je Schülerin und Schüler pro Schuljahr ab dem Schuljahr 2010/11 zugrunde gelegt. Bei einer wesentlichen Veränderung der laufenden Sachkosten aller in Nummer 2 genannten Schulen kann jeder der Vertragsschließenden eine Anpassung dieses Betrages verlangen. Dabei wird als wesentlich eine Veränderung der laufenden Sachkosten um mehr als 10 vom Hundert gegenüber der letzten Festsetzung angesehen.

    Zu den sächlichen Kosten gehören nicht Schulbaukosten und Grunderwerbskosten für Schulzwecke. Im übrigen findet § 113 Abs. 1 Satz 2 NSchG Anwendung.

  7. Die Investitionskosten sind vom kirchlichen Schulträger aufzubringen. Das Land beteiligt sich daran wie bei öffentlichen Schulträgern.
  8. § 114 NSchG ist für Schülerinnen und Schüler der in Nummer 2 genannten Schulen mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Beförderungs- oder Erstattungspflicht auch für den Weg zu der nächsten dieser Schulen besteht, die den von der Schülerin oder dem Schüler verfolgten Bildungsgang anbietet.
  9. Abweichend von der sonst geltenden Freiheit der Schulen in freier Trägerschaft hinsichtlich der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern darf der Anteil an nichtkatholischen Schülerinnen und Schülern in diesen kirchlichen Schulen 30 vom Hundert nicht übersteigen. Das Kultusministerium kann im Einvernehmen mit dem kommunalen Schulträger auf Antrag des kirchlichen Schulträgers für einzelne Schulen ausnahmsweise befristet einen höheren Anteil zulassen.

    Wird der hiernach zulässige Anteil nichtkatholischer Schülerinnen und Schüler überschritten, nehmen diese Schulen an der vorstehenden Kostenregelung nicht teil. Für sie gelten die Bestimmungen über die Höhe der Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft.

  10. Kirchliche Trägerschaft besteht bei den in Nummer 2 genannten Schulen auch bei Überführung in eine der in Artikel 12 Abs. 2 des Konkordats vom 26. Februar 1965 genannten Institutionen.
  11. Die nachgeordneten Schulbehörden und der Landesrechnungshof sind berechtigt, bei den Schulen nach Nummer 2 und ihren Trägern alle die Geldleistungen des Landes betreffenden Angaben an Ort und Stelle zu überprüfen, die dazugehörigen Unterlagen einzusehen und Auskünfte zu verlangen.

III.

  1. Auf diese Durchführungsvereinbarung findet Artikel 19 Abs. 2 des Konkordats zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Lande Niedersachsen Anwendung.
  2. Die Landesregierung und die Katholische Kirche werden die Entwicklung der Hochschule in Vechta durch regelmäßige Gespräche, in denen die Bewährung der getroffenen Durchführungsvereinbarung erörtert wird, begleiten, um gegebenenfalls notwendige Veränderungen unverzüglich zu verabreden.
  3. Die Bestimmungen dieser Durchführungsvereinbarung können durch eine Übereinkunft zwischen den Diözesen des Landes und der Landesregierung an geänderte Umstände angepaßt werden.

    Die Kooperationsvereinbarung nach Abschnitt I B Nr. 2 bedarf der Zustimmung der Diözesen und der Landesregierung. Für das Verhältnis der in Abschnitt I B Nr. 1 bezeichneten Institute zur kirchlichen Behörde gilt in Anwendung von Artikel 12 Abs. 1 Satz 2 des Vertrages des Freistaates Preußen mit dem Heiligen Stuhle vom 14. Juni 1929 das kirchliche Recht.

  4. Diese Durchführungsvereinbarung ersetzt die durch Notenwechsel vom 15./16. Mai 1973 getroffene Vereinbarung.

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Hannover, am 29. Oktober 1993

Lajòs Kada
Apostolischer Nuntius

Gerhard Schröder
Der Niedersächsische Ministerpräsident