Accordo 29 gennaio 1999
Accordo sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e sull’educazione religiosa negli istituti prescolastici, 29 gennaio 1999.
Art. 1
1. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e medie pubbliche è obbligatorio per gli alunni che l’hanno scelto.
2. La scelta dell’insegnamento della religione cattolica come materia obbligatoria deve essere presentata per iscritto al direttore della scuola.
3. Per gli alunni di età inferiore ai 15 anni, la dichiarazione, di cui al numero 2 del presente articolo deve essere fatta dai genitori o dal tutore; per gli alunni di età superiore ai 15 anni, la dichiarazione viene presentata dall’alunno stesso e dal genitore o tutore.
4. L’insegnamento della religione cattolica viene espletato secondo le stesse modalità delle altre materie obbligatorie, in modo particolare per quanto riguarda l’inserimento dell’insegnamento della religione nell’orario di lezione.
5. Per svolgere l’insegnamento della religione cattolica, la classe, vale a dire un gruppo educativo-istruttivo, deve essere formata, in situazioni normali, da un minimo di 7 alunni.
6. L’educazione religiosa negli istituti prescolastici si effettua per i bambini il cui genitore, oppure tutore, ha presentato al direttore dell’istituto una dichiarazione scritta.
Art. 2
È dovere delle autorità scolastiche ed ecclesiastiche, nel momento in cui viene scelto l’insegnamento della religione cattolica, dare agli alunni e ai loro genitori, o tutori, informazioni necessarie sullo scopo, contenuto e fine dell’insegnamento medesimo.
Art. 3
1. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, elementari e medie, si svolge nel quadro del piano e programma educativo, in due ore settimanali.
2. L’educazione religiosa negli istituti pubblici prescolastici si svolge nel quadro dell’educazione complessiva in base al programma dell’educazione religiosa dei bambini di età prescolastica.
3. I piani e i programmi per l’insegnamento della religione cattolica per le scuole pubbliche, elementari e medie, e il programma per l’educazione religiosa negli istituti pubblici prescolastici, vengono elaborati dalla Conferenza Episcopale Croata.
4. I piani e i programmi, di cui al nr. 3 del presente articolo, vengono approvati dal Ministro dell’Istruzione e dello Sport.
Art. 4
1. I libri di testo di religione sono testi scolastici del tutto equivalenti agli altri libri di testo delle materie obbligatorie, con obbligo dell’imprimatur della Conferenza Episcopale Croata, stampato nell’apposita pagina del libro.
2. Se per una classe, o un gruppo educativo-istruttivo, esiste più di un libro di testo, approvato dal vescovo diocesano, oppure dalla Conferenza Episcopale Croata, la scelta tra i vari libri di testo spetta all’insegnante di religione, previa consultazione con i genitori degli alunni o con i loro tutori.
Art. 5
1. L’insegnamento della religione cattolica, oppure l’educazione religiosa, possono essere esercitate da persone che hanno ottenuto la missio canonica dal vescovo diocesano e che adempiono alle condizioni necessarie in base alle prescrizioni di legge in vigore nella Repubblica di Croazia.
2. Quando le competenti autorità scolastiche ed ecclesiastiche ne verificano la necessità, il vescovo diocesano concede il mandato a una persona adatta per svolgere l’insegnamento della religione, oppure per l’educazione religiosa.
3. Il certificato della missio canonica per l’insegnamento del catechismo è valido fino alla revoca del vescovo diocesano.
4. Il vescovo diocesano ha il diritto di revocare, con il suo decreto, la missio canonica per l’insegnamento della religione, oppure l’educazione religiosa, a causa della mancata ortodossia nell’insegnamento o per dubbia moralità personale dell’insegnante.
Art. 6
1. L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, elementari e medie, può essere esercitato da:
– teologi laureati, oppure insegnanti di religione con equivalente diploma di scuola superiore di teologia (VII/1);
– catechisti laureati, oppure catechisti con equivalente diploma di scuola superiore di pedagogia religiosa e di catechetica (VII/1);
2. L’insegnamento della religione cattolica in tutte le classi delle scuole pubbliche elementari può essere esercitato da catechisti muniti di un diploma di scuola superiore di pedagogia religiosa e di religione, oppure da insegnanti che hanno conseguito un equivalente titolo di studio (VI), a condizione di aver terminato gli studi teologico-catechistici entro l’anno 1998.
3. L’insegnamento della religione cattolica nei primi quattro anni della scuola elementare può essere esercitato da insegnanti muniti di un diploma, oppure di un documento equivalente a una preparazione di IV grado in pedagogia religiosa e in religione, a condizione di aver terminato gli studi entro l’anno scolastico 1991/92, cioè prima dell’introduzione dell’insegnamento della religione nel sistema scolastico croato (anno sc. 1991/92).
4. L’insegnamento religioso negli istituti prescolastici può essere esercitato da:
– educatori di bambini in età prescolare a condizione che, oltre alla preparazione stabilita dalle norme della Repubblica di Croazia, abbiano una sufficiente preparazione teologico-catechistica, psico-pedagogica e didattico-metodologica in senso religioso;
– persone di cui ai paragrafi 1, 2, 3, del presente articolo, a condizione che siano preparate in modo adeguato all’insegnamento religioso ai bambini di età prescolare, previa decisione del vescovo diocesano.
5. Eccezionalmente, nel caso in cui non ci sia una persona con preparazione adeguata, di cui ai paragrafi 1, 2, 3 dell’articolo 4, l’insegnamento della religione potrebbe essere esercitato da un’altra persona alla quale il vescovo diocesano abbia concesso la missio canonica.
Art. 7
La Conferenza Episcopale Croata consegna al Ministero dell’Istruzione e dello Sport un elenco delle Scuole ecclesiastiche, abilitate a rilasciare i titoli menzionati, informandolo di tutti i cambiamenti al riguardo.
Art. 8
La Conferenza Episcopale Croata si prenderà cura dell’aggiornamento professionale permanente degli insegnanti di religione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e dello Sport.
Art. 9
Per superare l’esame di abilitazione professionale e per la promozione alla carica di consigliere o di guida, come principio valgono gli stessi criteri prescritti dagli appositi regolamenti del Ministero dell’Istruzione e dello Sport. Nello specifico, tali criteri e procedimenti vengono precisati dai regolamenti particolari, approvati dal Ministero dell’Istruzione e dello Sport e della Conferenza Episcopale Croata.
Art. 10
1. La Conferenza Episcopale Croata, tramite l’Ufficio catechistico nazionale, guida, promuove e coordina l’intera istruzione ed educazione religiosa cattolica e il perfezionamento permanente e aggiornamento professionale delle guide e dei consiglieri.
2. Presso l’Ufficio Catechistico Nazionale lavorano i consiglieri superiori per l’istruzione religiosa negli istituti prescolastici e per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e medie. Questi consiglieri vengono nominati dalla Conferenza Episcopale Croata.
3. Il vescovo diocesano, tramite i consiglieri per la catechesi nelle scuole, svolgenti attività presso gli Uffici catechistici diocesani, si prende cura dell’esercizio dell’educazione religiosa negli istituti prescolastici pubblici e dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, elementari e medie.
Art. 11
1. Le tradizioni religiose cattoliche sono profondamente radicate nel patrimonio culturale croato, fatto che verrà preso in considerazione nel sistema scolastico pubblico croato, in particolare nella realizzazione di opportuni programmi e iniziative religiose e culturali, comprendenti, oltre la scuola, vari settori della vita sociale e culturale.
2. I servizi di culto, che regolarmente si svolgono nell’ambito della chiesa, possono essere celebrati, in accordo con le autorità scolastiche, per occasioni e circostanze particolari, anche nei locali scolastici. La partecipazione di insegnanti e alunni a tali celebrazioni è volontaria. L’approvazione della celebrazione di servizi culto nei locali scolastici viene concessa dal direttore della scuola.
3. In occasione della visita pastorale del vescovo diocesano alla parrocchia, la scuola renderà possibile nei suoi locali un incontro del vescovo con gli insegnanti e gli alunni desiderosi di incontrarlo.
Art. 12
I parroci, per la natura del loro ministero, hanno diritto a esercitare l’insegnamento religioso cattolico nella scuola, anche per alcune ore alla settimana.
Art. 13
Per la soluzione di tutte le questioni che potrebbero sorgere nell’applicazione di questo Accordo, le quali potrebbero richiedere delle soluzioni aggiuntive, il Governo della Repubblica di Croazia e la Conferenza Episcopale Croata nomineranno una commissione composta da uguale numero di rappresentanti della Repubblica di Croazia e della Chiesa Cattolica.
Autore:
Santa Sede - Croazia
Dossier:
Unione europea
Nazione:
Croazia
Parole chiave:
Programmi, Insegnanti, Orario, Titoli, Scelta, Missio canonica, Obbligatorietà, Libri, Materie obbligatorie, Scuole ecclesiastiche, Visita pastorale
Natura:
Accordo