Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 16 Dicembre 2003

Accordo 27 gennaio 2003

“Accordo di cooperazione tra la Repubblica Federale Tedesca e il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania”, del 27 gennaio 2003.

ACCORDO

tra la Repubblica Federale Tedesca, rappresentata dal Cancelliere federale,

e

il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania (ente pubblico), rappresentato dal Presidente e dai vicepresidenti

Preambolo

Consapevole della particolare responsabilità storica del popolo tedesco nei confronti della vita degli ebrei in Germania, a fronte della smisurata sofferenza che la popolazíone ebraica ha dovuto patire negli anni compresi tra il 1933 e il 1945, guidata dal desiderio di favorire la rinascita della vita degli ebrei in Germania e di rinsaldare e approfondire il rapporto di amicizia nei confronti della comunità di fede ebraica, la Repubblica Federale Tedesca stipula il seguente accordo con il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania,

Articolo 1
Cooperazione

Il Governo federale e l’ente pubblico “Consiglio centrale degli Ebrei in Germania”, il quale s’intende aperto a tutte le correnti interne all’ebraismo, concordano una collaborazione continuativa e di partenariato in quei settori che riguardano gli interessi comuni e che rientrano nella competenza del Governo federale. Il Governo federale contribuirà a preservare e curare l’eredità culturale degli ebrei tedeschi e a costruire una comunitá ebraica, e coadiuverà il Consiglío centrale in Germania nei suoi compiti sociali e di politica dell’integrazione. Inoltre sosterrà finanziariamente il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania nell’ademipimento dei suoi compiti sovraregionali nonché nei suoi costi di gestione.

Articolo 2
Sovvenzione statale

(1) Ai fini di cui all’articolo 1 la Repubblica Federale Tedesca verserà al Consiglio centrale degli Ebrei in Germania un importo annuale pari a 3.000.000 [non figura: Euro] a partire dal bilancio 2003 e indipendentemente dall’entrata in vigore del presente accordo.
(2) Trascorsi cinque anni a cominciare dal 2008 le parti contraenti concorderanno un adeguamento della sovvenzione ai sensi del comma 1. Le parti convengono che lo sviluppo della quantità di membri della comunità rappresentati dal Consiglio centrale costituisca un importante criterio ai fini del calcolo dell’adeguamento della sovvenzione.

Articolo 3
Modalità di pagamento

Nel 2003 la sovvenzione verrà versata in un’unica sornma, a partire dal 2004 nella misura di un quarto dell’importo annuale con cadenza 15 febbraio, 15 maggio, 15 agosto e 15 novembre.

Articolo 4
Verifica dell’impiego dei fondi

Ogni anno il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania documenterà l’impiego dei fondi mediante conteggio verificato da un revisore di conti giurato e indipendente. Il conteggio e il rapporto del revisore andranno presentati al Governo federale.

Articolo 5
Ulteriori istituzioni del Consiglio centrale

(1) Inoltre la Federazione sosterrà anche in futuro, su base volontaria, le istituzioni del Consiglio centrale degli Ebrei in Germania finora sovvenzionate: l’istituto superiore di Studi ebraici e l’Archivio centrale per la Ricerca della storia ebraico-tedesca, entrambi con sede a Heidelberg.
(2) Il finanziarnento dell’Istituto superiore di studi ebraici avviene attualmente con una quota federale del 30% previo accordo con i Länder.
3) L’Archivio centrale é sovvenzionato dalla Federazione, a livello istituzionale in base ai piani economici presentati.

Articolo 6
Esclusione di ulteriori sovvenzioni

(1) Il Consiglio centrale degli Ebrei in Germinia non avanzerà ulteriori richieste di finanziamento alla Repubblica Federale Tedesca, oltre alle sovvenzioni accordate agli articoli 2 e 5.
(2) Restano escluse da questo accordo eventuali o esistenti sovvenzioni concesse per motivi particolari alla comunità ebraica a livello federale, in particolare le sovvenzioni statali per l’integrazione dei migranti ebrei provenienti dagli Stati della CSI e per la cura dei cimiteri ebraici in stato di abbandono in base all’accordo del 21 giugno 1957 tra la Federazione e i Länder.

Articolo 7
Adeguamento dell’accordo

Le parti contraenti sono consapevoli del fatto che i sussidi finanziari fissati dal presente accordo corrispondono alle circostanze attuali. In caso di un sostanziale mutamento delle circostanze, le parti contraenti si adopereranno per trovare un idoneo adeguamento.

Articolo 8
Clausola di composizione amichevole

Qualora in futuro sorgano divergenze d’opinione circa l’interpretazione di questo accordo, le parti contraenti le appianeranno in maniera amichevole.

Articolo 9
Approvazione del Bundestag, entrata in vigore

(1) L’accordo necessita dell’approvazione del Bundestag [Parlamento tedesco] mediante legge federale.
(2) Esso entrerà in vigore il giorno dell’entrata in vigore della legge con la quale il presente accordo verrà approvato.