Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 30 Gennaio 2004

Accordo 26 luglio 2001

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica del Gabon sullo statuto dell’Insegnamento cattolico

Firmato il 26 luglio 2001
Pubblicato in AAS 93 (2001), pp. 839-844

La Santa Sede e la Repubblica gabonese, desiderosi di fissare gli elementi principali dello statuto dell’Istruzione cattolica nel Gabon:

– in riferimento, per lo Stato gabonese, alla Costituzione della Repubblica e alle stipulazioni degli articoli 5 e 14 dell’Accordo-quadro fra la Santa Sede e la Repubblica gabonese sui principi e su certe disposizioni giuridiche concernenti le loro relazioni e la loro collaborazione, riconoscono alla Chiesa cattolica il libero esercizio della sua missione apostolica, in particolare per quanto concerne l’istruzione in tutte le sue forme e il diritto di creare delle istituzioni educative di ogni grado e di gestirle secondo i regolamenti canonici e nel rispetto della legislazione gabonese, precisati dalle disposizioni particolari del presente Accordo bilaterale; e, per la Santa Sede, alla Dichiarazione conciliare “Gravissimum educationis” e alle norme del Diritto canonico;
– coscienti dell’antica e benefica presenza dell’Istruzione cattolica in seno della società gabonese;
– richiamando i principi internazionalmente riconosciuti in materia di libertà d’insegnamento;

sono convenuti su quanto segue:

ARTICOLO 1 – Lo Stato gabonese conferma il riconoscimento d’utilità pubblica, di diritto, delle istituzioni d’istruzione prescolare, primaria, secondaria, generale, tecnica e professionale create sul suo territorio dalla Chiesa cattolica. Le istituzioni indicate nel capoverso precedente sono registrate dal Consiglio dell’Istruzione cattolica; questo repertorio diviene ufficiale dopo l’Accordo delle autorità pubbliche competenti. Di conseguenza, gli allievi di questi istituti si presentano agli esami e concorsi nazionali nelle medesime condizioni degli allievi dell’Istruzione pubblica. Le condizioni di creazione e di riconoscimento d’utilità pubblica delle istituzioni d’istruzione superiore obbediscono alla normativa in vigore. Le condizioni in cui gli istituti d’Istruzione cattolica rilasciano dei titoli, dei gradi e dei diplomi distinti dai diplomi nazionali sono soggette all’applicazione della legislazione gabonese.

ARTICOLO 2 – L’Istruzione cattolica così riconosciuta gode di una autonomia di gestione, nel quadro delimitato dalla legislazione gabonese e dal presente Accordo.

ARTICOLO 3 – L’autonomia considerata nell’articolo precedente concerne specialmente gli ambiti dell’istruzione religiosa, del reclutamento, della gestione delle carriere degli agenti appartenenti in proprio all’Istruzione cattolica e della gestione amministrativa e finanziaria delle sue attività d’insegnamento, nel quadro fissato dalla legislazione gabonese, senza pregiudizio del controllo delle autorità competenti e di quelle della Chiesa.

ARTICOLO 4 – Una Carta dell’Istruzione cattolica è promulgata dalla Conferenza dei vescovi del Gabon nel rispetto della Costituzione, della legge e dei regolamenti in vigore e ne è inviata ufficialmente copia alle autorità gabonesi competenti. Questo documento ha per oggetto di ricordare e d’indicare precisamente le esigenze di questa Istruzione sottolineandone il carattere proprio.

ARTICOLO 5 – L’Istruzione cattolica si conforma alla normativa dello Stato in materia d’istruzione. Essa è associata all’elaborazione “normative per il servizio dell’Educazione nel Gabon e, a questo titolo, è invitata dai Ministeri competenti nelle toro diverse commissioni e specialmente nelle commissioni dei movimenti del personale, come pure in quelle incaricate dell’organizzazione degli esami e concorsi u€fidali di differenti livelli, su tutta l’estensione del territorio nazionale:

ARTICOLO 6 – I manuali scolastici utilizzati negli istituti dell’Istruzione cattolica rispettano i programmi ufficiali e sono scelti dalle autorità di questo ordine d’insegnamento; la loro conformità ai programmi ufficiali è apprezzata dalle autorità pubbliche competenti garantita dallo Stato.

ARTICOLO 7 – L’Istruzione cattolica dispone di un’ispezione pedagogica amministrativa e finanziaria propria, ciò che non può impedire l’esercizio di quella appartenente ai funzionari qualificati dell’Educazione Nazionale. Quest’ultima s’applica ai manuali, ai metodo d’insegnamento, ai programmi e alle norme di funzionamento e di sviluppo degli istituti d’insegnamento fissati dalla legislazione e dalla normativa in vigore. L’ispezione finanziaria concerne soltanto le somme ricevute dalle autorità gabonesi. La presa in carico da parte dello Stato gabonese dei sussidi di studio e di aiuti diversi destinati agli allievi e studenti regolarmente iscritti nell’Istruzione cattolica è fissata per legge, nelle medesime condizioni che nell’Istruzione pubblica. Questi sussidi di studio e aiuti diversi sono versati agli interessati o alle loro famiglie, nelle medesime condizioni che nell’Istruzione pubblica.

ARTICOLO 9 – Lo Stato gabonese attribuisce ugualmente all’Istruzione cattolica, nel limite delle sue possibilità di bilancio, una sovvenzione. Questa sovvenzione è versata globalmente alla Direzione Nazionale dell’Istruzione Cattolica. Il Consiglio dell’Istruzione cattolica è incaricato della ripartizione di questa sovvenzione. L’Istruzione cattolica ha il diritto di richiedere ai genitori degli allievi un contributo alle spese scolastiche, fissate in maniera identica secondo le categorie d’istituto e secondo la natura delle prestazioni particolari fornite da ogni istituto. L’ammontare della contribuzione considerata nel capoverso precedente è fissato dalle autorità pubbliche, su proposta del Consiglio dell’Istruzione cattolica, in conformità alla normativa in vigore.

ARTICOLO 10 – Oltre alla sovvenzione dello Stato gabonese e alla contribuzione dei genitori degli allievi alle spese scolastiche, tutte e due previste all’articolo precedente, le risorse dell’Istruzione cattolica comportano ugualmente:

– le contribuzioni di persone fisiche di ogni nazionalità;
– le contribuzioni ottenute presso differenti organismi nazionali e internazionali, come pure dei doni e legati, con riserva del rispetto dell’ordine pubblico.

ARTICOLO 11 – L’Istruzione cattolica comprende due categorie di operatori:

– i funzionari e i contrattisti dello Stato gabonese messi a disposizione di questa Istruzione;
– gli operatori appartenenti in proprio a questa Istruzione.

Tutti questi operatori sono ugualmente sottoposti e tenuti al rispetto delle regole emanate dalla Carta considerata all’articolo 4 del presente Accordo e completate dalla normativa interna di ogni istituto.

ARTICOLO 12 – Lo statuto degli operatori appartenenti in proprio all’Istruzione cattolica è di diritto privato. A questo titolo, 1’Istruzione cattolica assume liberamente il proprio personale, rispettando tuttavia le condizioni fissate dalle autorità gabonesi in materia di formazione e di diplomi richiesti per insegnare. Di conseguenza, lo sviluppo delle carriere e tutte le nomine, salvo eccezioni debitamente previste e accettate dalle rispettive autorità, sono di competenza del Consiglio dell’Istruzione cattolica. Obblighi particolari potrebbero essere aggiunti allo statuto previsto al primo capoverso del presente articolo su richiesta delle autorità gabonesi e dopo intesa con il Consiglio dell’insegnamento cattolico.

ARTICOLO 13 – I funzionari e i contrattisti dello Stato gabonese messi a disposizione dell’Istruzione cattolica sono posti sotto la responsabilità amministrativa e pedagogica delle autorità competenti di questo ordine d’Istruzione. Tuttavia, essi conservano lo statuto di operatori pubblici e sono assoggettati a questo titolo al regime di gestione delle carriere e delle remunerazioni del personale civile dello Stato gabonese.

ARTICOLO 14 – In ragione del carattere proprio menzionato all’articolo 4 del presente Accordo, se un operatore messo a disposizione dell’Istruzione cattolica dallo Stato gabonese non risponde più alle condizioni enunciate nella Carta di questa Istruzione, i responsabili di quest’ultima richiedano che egli venga rimesso a disposizione del Ministero dell’Educazione Nazionale. La richiesta di un operatore messo a disposizione dell’Istruzione cattolica di abbandonare questo ordine d’Istruzione può essere presa in considerazione dai servizi del Ministero dell’Educazione Nazionale, secondo il parere del Consiglio dell’Istruzione cattolica.

ARTICOLO 15 – La Santa Sede e la Repubblica gabonese concordavano di regolare per via diplomatica le eventuali difficoltà legate all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. Ogni Parte può proporre degli emendamenti scritti a ogni disposizione del presente Accordo. Questi emendamenti avranno effetto dopo l’approvazione dell’altra Parte. Il presente Accordo può essere rescisso da ciascuna delle Parti, a condizione che una notifica scritta sia stata fatta almeno sessanta giorni prima della data di rescissione.

ARTICOLO 16 – Il presente Accordo è stato redatto in due esemplari in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 17 – Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

Fatto in Vaticano, il 26 luglio 2001

Jean-Louis TAURAN
Arcivescovo titolare di Thelepte
Segretario per le Relazioni con gli Stati

André MBA OBAME
Ministro dell’Educazione Nazionale