Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 26 Gennaio 2004

Accordo 25 luglio 2002

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Ceca sul regolamento dei rapporti reciproci.

Firmato il 25 luglio 2002.
Ratifica respinta dal Parlamento.

La Santa Sede e la Repubblica Ceca, partendo dalle tradizioni secolari della comune storia della Chiesa cattolica e dello Stato Ceco,
convinte dell'utilità e della necessità di regolare i propri rapporti reciproci in modo che vi si rifletta lo sviluppo dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato e anche in relazione ai fondamentali cambiamenti in corso in Europa,
consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nel Paese ceco, come nella storia europea e mondiale, nella creazione e nella salvaguardia dei valori spirituali, culturali e umani, e contemporaneamente del potenziale del quale la Chiesa cattolica dispone nel processo di pacificazione nel mondo,
riconoscendo il fatto, che la Repubblica Ceca è uno Stato democratico e di diritto, che salvaguarda i diritti naturali ed irrinunciabili e le libertà fondamentali dell'uomo, ispirate ai principi del diritto internazionale e in particolare a quelli riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, richiamandosi rispettivamente, la Santa Sede ai documenti del Concilio Vaticano II e alle norme del Diritto canonico, e la Repubblica Ceca al suo ordinamento costituzionale e all'ordinamento giuridico, esprimendo la comune volontà di garantire una cooperazione sicura e armoniosa tra le Parti, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1 – La Santa Sede e la Repubblica Ceca (in seguito solo le "Parti contraenti") si riconoscono reciprocamente la personalità giuridica internazionale, si considerano reciprocamente soggetti indipendenti e autonomi secondo il diritto internazionale e si impegnano a rispettare pienamente questa soggettività.
ARTICOLO 2 – Le Parti contraenti confermano la rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso la Repubblica Ceca a livello di Nunziatura Apostolica e la rappresentanza diplomatica della Repubblica Ceca presso la Santa Sede a livello di Ambasciata.
ARTICOLO 3 – (1) La Chiesa cattolico-romana e la Chiesa cattolico-greca (in seguito solo la "Chiesa cattolica") sono nella Repubblica Ceca persone giuridiche in conformità alle norme interne della Chiesa cattolica e all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(2) La Santa Sede assicurerà la coincidenza dei confini delle diocesi e amministrazioni apostoliche romano-cattoliche, come anche delle eparchie e degli esarcati greco-cattolici esistenti nella Repubblica Ceca con i confini statali della medesima.
ARTICOLO 4 – Le Parti contraenti convengono che nella Repubblica Ceca la libertà religiosa è rispettata e garantita in conformità con l'ordinamento costituzionale della Repubblica Ceca e gli atti internazionali, cui essa aderisce.
ARTICOLO 5 – (1) La Santa Sede prende atto che la Repubblica Ceca è, secondo il proprio ordinamento costituzionale, uno Stato aconfessionale e perciò non legata a nessuna confessione religiosa.
(2) La Repubblica Ceca, a sua volta, prende atto che la Chiesa cattolica si orienta nella sua attività ai propri principi, e particolarmente alla dottrina espressa dal Concilio Vaticano 11 circa l'ecumenismo ed il dialogo religioso.
ARTICOLO 6 – Con il proprio ordinamento giuridico, la Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di esercitare liberamente la sua missione apostolica; di gestire le proprie attività, in particolare di erigere, mutare o sopprimere i propri organismi e le proprie strutture interne; di scegliere, nominare e revocare i propri sacerdoti e le altre persone direttamente coinvolte nell'attività pastorale, conformemente alle proprie esigenze e le proprie norme, indipendentemente dalle Autorità dello Stato.
ARTICOLO 7 – Le Parti contraenti rispettano il principio secondo il quale nessuno può essere costretto a prestare il servizio militare, se questo fosse contrario alla sua coscienza o alla sua professione religiosa.
ARTICOLO 8 – Le Parti contraenti riconoscono che i mezzi di comunicazione sociale svolgono un ruolo importante nella protezione della libertà di pensiero e di coscienza, come anche della libertà di confessione religiosa e sono pronte a continuare a sostenerli nella realizzazione di questo ruolo.
ARTICOLO 9 – La Chiesa cattolica celebra le funzioni durante le quali vengono contratti i matrimoni. Il matrimonio così contratto, che adempie le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca per contrarre il matrimonio, ha identica validità ed identiche conseguenze giuridiche come il matrimonio contratto secondo la forma civile.
ARTICOLO 10 – (1) La Chiesa cattolica istituisce, secondo le proprie norme, le sue persone giuridiche per l'organizzazione e la professione della fede cattolica e per le attività della stessa Chiesa, in particolare nei campi della scuola, della sanità, dell'assistenza sociale e della carità. Le persone giuridiche della Chiesa così istituite diventano persone giuridiche nel senso dell'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite da questo ordinamento giuridico.
(2) La Repubblica Ceca garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di formare i sacerdoti ed il personale religioso e laico nelle scuole e nelle istituzioni educative, che le sono proprie.
ARTICOLO 11 – (1) La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e gestire, secondo lo spirito della sua missione apostolica e le proprie norme, scuole e istituti prescolastici e scolastici propri che diventano componenti del sistema di istruzione della Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le università istituite dalla Chiesa cattolica hanno il diritto di svolgere le loro attività nella Repubblica Ceca, quando adempiono le condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico nella Repubblica Ceca.
I seguenti commi di questo articolo trattano solo la posizione delle scuole, comprese le università, gli istituti prescolastici e scolastici, che sono o diventano parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca.
(2) Le scuole e gli istituti prescolastici e scolastici ecclesiastici (in seguito solo "scuole") offrono servizi scolastici ed istruzione parificati a quelli delle scuole e degli istituti prescolastici e scolastici istituiti da altre autorità che fanno parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca. La loro posizione ed il loro finanziamento sono regolati dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Le università di cui al comma 1 offrono un'istruzione a livello universitario pari all'istruzione universitaria offerta dalle università pubbliche e statali.
(3) Le Parti contraenti considerano i certificati di studio, ottenuti presso le scuole e le università, di cui al comma 1, di pari livello dei certificati rilasciati da analoghe scuole e università appartenenti al sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca riconosce i certificati di studio universitario ed i titoli e i gradi accademici nella teologia e nelle scienze sacre rilasciati da facoltà teologiche statali e religiose straniere, riconosciuti dalla Chiesa cattolica, alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(4) Le attività delle facoltà teologiche cattoliche vengono regolate, in conformità all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, dalle norme interne della facoltà, approvate a loro volta dal senato accademico dell'università, previa approvazione della rispettiva autorità religiosa. 1 docenti accademici ecclesiastici che insegnano la religione cattolica nelle università pubbliche necessitano la previa approvazione della competente autorità ecclesiastica. La revoca di tale approvazione comporta la perdita dell'autorizzazione del rispettivo docente religioso accademico ad insegnare la religione cattolica.
(5) La Repubblica Ceca renderà possibile l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e negli istituti prescolastici e scolastici e lo svolgimento delle attività del tempo libero dei bambini e della gioventù organizzate dalla Chiesa cattolica, nel rispetto della libertà di coscienza, dei convincimenti, della responsabilità e degli interessi dei genitori e di altri rappresentanti legali dei bambini. Queste attività si svolgono alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca e secondo i programmi stabiliti dalla competente autorità della Chiesa cattolica.
(6) La Chiesa cattolica provvede all'insegnamento della religione nelle scuole e negli istituti prescolastici e scolastici che fanno parte del sistema dell'istruzione pubblica della Repubblica Ceca, con insegnanti che, in base alla loro idoneità didattica in materia, saranno incaricati dell'insegnamento della religione cattolica dall'Ordinario locale con un apposito documento (missio canonica). La revoca di tale mandato comporta la perdita dell'incarico del rispettivo insegnante di insegnare la religione cattolica. Nei rapporti giuridico?lavorativi, gli insegnanti della religione cattolica godranno delle stesse condizioni previste dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca per gli altri insegnanti.
(7) I contenuti e la metodologia dell'insegnamento della religione cattolica, di cui al comma 6, devono essere conformi alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica direttive programmi e libri di testo per questo insegnamento della religione cattolica necessitano dell'approvazione da parte della rispettiva autorità ecclesiastica.
ARTICOLO 12 – (1) Le Parti contraenti continueranno a collaborare nella salvaguardia e nella manutenzione del patrimonio culturale della Repubblica Ceca, parte integrante del patrimonio culturale europeo.
(2) In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali, in particolare quelli di rilevanza nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici della Chiesa cattolica.
(3) La Chiesa cattolica, consapevole del valore del suo patrimonio culturale, si impegna a far sì che tutti coloro, che hanno interesse a conoscerlo, possano accedervi a farne oggetto di studio.
(4) La Repubblica Ceca continuerà a sostenere con i mezzi finanziari dello Stato la Chiesa cattolica, nella tutela dei suoi beni culturali e quelli di valore nazionale, delle collezioni di carattere museale e dei singoli oggetti da collezione, nonché dei documenti di archivio, e ciò ad un livello equipollente al sostegno dato ad altri proprietari del patrimonio culturale di valore nazionale.
ARTICOLO 13 – (1) La Chiesa cattolica offre, secondo le sue possibilità, aiuti umanitari nella Repubblica Ceca e all'estero ed è pronta a cooperare con le organizzazioni governative e non governative della Repubblica Ceca.
(2) Le organizzazioni di carità della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca sono rette da propri statuti in conformità all'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca e hanno il diritto al finanziamento dal bilancio dello Stato dei servizi sociali da esse offerte, alle stesse condizioni delle altre strutture di uguale o analogo carattere.
(3) La Chiesa cattolica ha il diritto di esercitare il servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono l'assistenza sociale, alle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.
(4) Ulteriori condizioni per l'esercizio e per l'assicurazione del servizio spirituale e pastorale nei centri, che offrono l'assistenza sociale, potranno essere stabilite da accordi tra la competente autorità ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sociale.
ARTICOLO 14 – (1) La Chiesa cattolica ha il diritto di istituire e gestire strutture sanitarie alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(2) La Chiesa cattolica ha il diritto di svolgere il servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie a favore delle persone che vi sono ricoverate e lo richiedono.
(3) Ulteriori condizioni per l'esercizio e per l'assicurazione del servizio spirituale e pastorale nelle strutture sanitarie potranno essere stabilite da accordi tra la competente autorità ecclesiastica e il rispettivo centro di assistenza sanitaria.
ARTICOLO 15 – (1) Alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca, la Chiesa cattolica:
a) ha il diritto di svolgere il servizio spirituale e pastorale nei penitenziari, nelle carceri di custodia cautelare ed eventualmente in altre istituzioni di analogo carattere;
b) ha il diritto di agire anche durante le procedure concernenti l'assunzione delle prove, la mediazione e altre simili, connesse con il procedimento penale e l'applicazione della pena, oppure con le misure a questo collegate;
c) può essere incaricata di amministrare e di gestire stabili, nei quali sia istituito un penitenziario.
(2) Condizioni più dettagliate per l'esercizio e per l'assicurazione dei servizi, di cui al comma 1, sono stabilite da accordi tra la Chiesa cattolica e quelli dell'organo competente dell'amministrazione dello Stato.
ARTICOLO 16 – (1) La Chiesa cattolica ha il diritto di assicurare l'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate, che intendono avvalersene, alle condizioni stabilite dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca.
(2) Ulteriori determinazioni per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 potranno essere precisate da Accordi tra la Chiesa cattolica e gli organi competenti dell'amministrazione dello Stato. Tali disposizioni non impediscono che le Parti contraenti stipulino un apposito Accordo per l'assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate.
ARTICOLO 17 – (1) La Repubblica Ceca si impegnerà, nel modo più rapido possibile e accettabile per le due Parti, a risolvere le questioni riguardanti i beni patrimoniali della Chiesa cattolica.
(2) Il trattamento economico della Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca è garantito dall'ordinamento giuridico della Repubblica Ceca. Nel caso dell'elaborazione di un nuovo modello di finanziamento, sarà assicurato che la procedura riguardante la sua introduzione non
sia, nel periodo transitorio, causa di problemi economici per la Chiesa cattolica. II nuovo modello sostituirebbe l'attuale.
(3) Gli organi competenti della Repubblica Ceca e i rappresentanti della Chiesa cattolica, di cui all'Articolo 18 del presente Accordo, collaboreranno insieme nelle questioni citate nei commi I e 2.
ARTICOLO 18 – (1) Le questioni che riguardano l'intera Chiesa cattolica nella Repubblica Ceca, in particolare quelle che richiedono soluzioni nuove o supplementari, sono trattate dalla Conferenza Episcopale Ceca con i ministeri e con le altre Autorità amministrative della Repubblica Ceca. Questa disposizione non altera il diritto delle Parti contraenti di trattare tali questioni.
(2) Le questioni citate potranno essere regolate anche sia con nuovi Accordi tra le Parti contraenti, sia con intese tra le competenti Autorità amministrative e la Conferenza Episcopale Ceca, che agisce con il consenso della Santa Sede.
ARTICOLO 19 – Eventuali controversie, che potrebbero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, saranno risolte dalle Parti contraenti per via diplomatica.
ARTICOLO 20 – Il presente Accordo può essere modificato o completato in base al reciproco consenso delle Parti contraenti. Le modifiche e le aggiunte devono essere fatte per iscritto.
ARTICOLO 21 – (1) Il presente Accordo è soggetto alla ratifica della Santa Sede secondo le sue norme procedurali, ed alla ratifica da parte della Repubblica Ceca conformemente al suo ordinamento giuridico.
(2) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
(3) Il presente Accordo è stipulato per una durata indeterminata.
Ciascuna delle Parti contraenti può denunciano per iscritto: in tal caso l'Accordo cesserà di essere in vigore 6 mesi dopo la data della notifica della denuncia all'altra Parte contraente.

Dato a Praga, il 25 luglio 2002, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e ceca, dei quali entrambi i testi fanno ugualmente fede.

Per la Santa Sede
Erwin Josef ENDER
Per la Repubblica Ceca
Gil SOLEDA