Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Novembre 2004

Accordo 21 agosto 2002

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca.

Firmato il 21 agosto 2002
Pubblicato in AAS 3 (2003), p. 176-80.

La Santa Sede, riconoscendo condizioni particolari di vita e la necessità di forma specifica dell’assistenza religiosa ai membri delle Forze Armate e dei Corpi Armati ed alle persone private della liberta per ordine dell’autorità statale

e la Repubblica Slovacca, riconoscendo il suo obbligo di garantire condizioni adeguate per la stabile e conveniente assistenza religiosa ai fedeli cattolici nell’ambito delle Forze Armate della Repubblica Slovacca, del Corpo di Polizia, dei Corpo di guardia carceraria e giudiziaria della Repubblica Slovacca, della Polizia ferroviaria (in seguito solo «Forze Armate e Corpi Armati») ed alle persone private della libertà per ordine dell’autorità statale,

riferendosi all’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca firmato il 24 novembre 2000 in Vaticano (in seguito solo « Accordo Base »),

hanno concordato quanto segue:

1. 1. La Santa Sede erigerà l’Ordinariato delle Forze Armate e dei Corpi Armati (in seguito solo «Ordinariato ») per l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici nelle Forze Armate e nei Corpi Armati della Repubblica Slovacca ed alle persone private della libertà per ordine dell’autorità statale (in seguito solo « assistenza religiosa »).
2. L’Ordinariato sarà secondo il Diritto Canonico e secondo la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae assimilato ad una diocesi e sarà anche istituzione peculiare nelle strutture delle Forze Armate e dei Corpi Armati. L’Ordinariato godrà della personalità giuridica canonica. L’Ordinariato avrà la personalità giuridica secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.
3. Le sue attività verranno svolte secondo le norme del Diritto Canonico e della Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, secondo il presente Accordo e secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

2. 1. All’Ordinariato sarà preposto l’Ordinario delle Forze Armate e dei Corpi Armati (in seguito solo « Ordinario »). L’Ordinario sarà membro della Conferenza Episcopale della Slovacchia e sarà anche inserito nella struttura delle Forze Armate della Repubblica Slovacca. La sede dell’Ordinariato sarà a Bratislava.
2. La Santa Sede ha il diritto esclusivo di nominare l’Ordinario.
3. La giurisdizione dell’Ordinario è personale, ordinaria, propria e cumulativa con la potestà dell’Ordinario locale.
4. L’Ordinario ha il diritto di comunicare liberamente con i sacerdoti e con i diaconi, con i religiosi, con i seminaristi (in seguito solo «chierici ») e con tutti coloro che svolgeranno l’assistenza religiosa; dirigerà, assicurerà e controllerà la loro attività in conformità con le norme giuridiche relative alla protezione dei fatti coperti da segreto.

3. 1. In base alle norme del Diritto Canonico, alla giurisdizione dell’Ordinariato appartengono i fedeli cattolici:
a) i membri ed i dipendenti delle Forze Armate e dei Corpi Armati ed i dipendenti dei relativi organi amministrativi statali che vi svolgono il loro lavoro.
b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa. e così i parenti che abitano nella stessa casa,
c) gli uditori e gli studenti delle scuole delle Forze Armate e dei Corpi Armati, i degenti ed il personale delle istituzioni sanitarie e sociali subordinate ai relativi organi dell’amministrazione statale,
d) tutti i fedeli cattolici incaricati o approvati secondo il Diritto Canonico dallo stesso Ordinario nel servizio permanente per l’Ordinariato,
e) le persone in esecuzione della custodia carceraria, in esecuzione della pena detentiva, le persone arrestate o le persone fermate.

4. 1, Secondo le norme del Diritto canonico. l’Ordinario verrà assistito nelle sue attività dal vicario generale, dagli altri vicari, dai sacerdoti e dai diaconi.
2. L’Ordinario farà indipendentemente ed esclusivamente la scelta dei vicario generale, degli altri vicari e la scelta dei sacerdoti e dei diaconi per l’assistenza religiosa nell’Ordinariato e deciderà circa la loro nomina, il trasferimento, la rinuncia al servizio e la rimozione secondo il Diritto Canonico.

5. 1. I vescovi diocesani ed i Superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica concederanno all’Ordinariato un numero adeguato di chierici. I chierici diocesani potranno essere incardinati nell’Ordinariato secondo le norme del Diritto Canonico.
2. L’Ordinario avrà il diritto secondo le esigenze e dopo l’accordo previo con i vescovi diocesani o con i superiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica di autorizzare i loro chierici anche solo all’ausilio temporaneo o occasionale nell’Ordinariato secondo il Diritto Canonico ed ai sensi delle norme giuridiche della Repubblica Slovacca.

6. I chierici avranno il diritto di svolgere il servizio militare obbligatorio ed il servizio civile nella forma dell’assistenza religiosa nelle Forze Armate.

7. 1. I sacerdoti ed i diaconi, incaricati in modo permanente dell’assistenza religiosa nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, avranno gli stessi obblighi e diritti che il Diritto Canonico accorda a tutti i sacerdoti diocesani e ai diaconi e manterranno un rapporto di servizio con le strutture delle Forze Armate e dei Corpi Armati.
2. I chierici che svolgeranno l’assistenza religiosa nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, avranno il diritto alla comunicazione libera con i superiori dell’Ordinariato in conformità con le norme giuridiche relative alla protezione dei fatti coperti da segreto.

8. 1. L’assistenza religiosa e la celebrazione dei riti religiosi faranno parte del servizio dei sacerdoti e dei diaconi dell’Ordinariato.
2. Nell’esercizio dell’assistenza religiosa, sacerdoti e diaconi si atterranno unicamente alle relative disposizioni liturgiche e canoniche.

9. 1. Se qualche chierico incaricato dell’assistenza religiosa dovesse essere soggetto nel suo servizio a sanzioni disciplinari di carattere non canonico, il Superiore competente delle Forze Armate o dei Corpi Armati vi provvederà previo accordo con l’Ordinario.
2. L’Ordinario comunica l’eventuale sanzione canonica inflitta ad un chierico, al competente Superiore delle Forze Armate o dei Corpi Armati per i provvedimenti del caso.

10. 1. La Repubblica Slovacca provvederà alle esigenze finanziarie e materiali dei chierici dell’Ordinariato secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca.
2. La Repubblica Slovacca provvederà finanziariamente e materialmente alle attività dell’Ordinariato nelle Forze Armate e nei Corpi Armati, alla sede dell’Ordinariato, alla chiesa, alla curia dell’Ordinariato ed ai luoghi adeguati per le funzioni religiose.

11. 1. Il funzionamento dell’Ordinariato verrà specificato negli Statuti del medesimo, elaborati dall’Ordinario, emanati dalla Santa Sede e conformi all’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca ed ai principi di quest’Accordo.

12. La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo « Alte Parti »), s’impegnano a risolvere eventuali incompatibilità nell’interpretazione e nell’applicazione di quest’Accordo in forma di consultazioni bilaterali.

13. 1. Quest’Accordo potrà essere modificato e completato in base al reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte dovranno essere fatte per iscritto.

14. 1. Quest’Accordo sarà soggetto alla ratifica ed entrerà in vigore il giorno trenta (30) dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. Quest’Accordo sarà stipulato per un tempo indeterminato ed il suo vigore finirà al più tardi con la cessazione dell’Accordo Base.

(Omissis)