Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 9 Novembre 2004

Accordo 19 novembre 2002

Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia.

Firmato il 19 novembre 2002
Pubblicato in AAS 4 (2003), p. 237-45.

La Santa Sede,
rappresentata dal Nunzio Apostolico in Germania, Dott. Giovanni Lajolo, Arcivescovo titolare di Cesariana

e

lo Stato Libero di Turingia, rappresentato dal Ministro-Presidente della Turingia, Dott. Bernhard Vogel,

concordi nel desiderio di favorire la promozione e lo sviluppo della teologia cattolica in società con altre scienze e riconoscendo il contributo che ha dato per decenni nell’ambito ecclesiastico e culturale lo Studio Filosofico-Teologico di Erfurt, dal quale è derivata la Facoltà Teologica di Erfurt eretta canonicamente con Decreto N. 1281/90 della Congregazione per l’Educazione Cattolica in data 22 maggio 1999, stipulano le seguenti intese supplementari per realizzare l’erezione di una Facoltà Teologica Cattolica dell’Università di Erfurt, prospettata nel Protocollo Finale in relazione all’articolo 11, comma 2, dell’Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia dell’11 giugno 1997:

1. La Facoltà Teologica di Erfurt viene costituita in Facoltà Teologica Cattolica dell’Università statale di Erfurt.
(Protocollo Finale)

2. La Facoltà Teologica Cattolica dell’Università di Erfurt serve, nella ricerca, nell’insegnamento e nello studio, alla promozione e allo sviluppo della teologia cattolica, alla formazione scientifica nella teologia cattolica per lo stato sacerdotale e per altri ministeri ecclesiastici, come anche alla formazione di insegnanti per l’insegnamento della religione cattolica.
(Protocollo Finale)

3. Presso la Facoltà vengono istituiti i curricoli degli studi, necessari per l’adempimento dei suoi compiti. La Facoltà riceve la dotazione in personale ed in mezzi materiali, necessaria per l’adempimento dei propri compiti.
(Protocollo Finale)

4. 1. La Facoltà possiede il diritto, ecclesiastico e statale, di promuovere al dottorato e di abilitare all’insegnamento universitario.
2. Essa, inoltre, conferisce gli altri gradi accademici nella teologia cattolica. Tali gradi sono, in pari tempo, gradi ecclesiastici e statali.
(Protocollo Finale)

5. La chiamata a professore della Facoltà presuppone:
1. la conclusione degli studi della teologia cattolica;
2. una particolare attitudine al lavoro scientifico, che è comprovata dalla qualità di una laurea nella teologia cattolica oppure conformemente alla materia da insegnare, in una disciplina affine;
3. l’abilitazione all’insegnamento universitario in una disciplina della teologia cattolica o nella disciplina del ramo d’insegnamento da coprire, oppure equipollenti prestazioni scientifiche all’interno o fuori dell’ambito universitario.

6. 1. Un professore o un’altra persona, che è autorizzata all’insegnamento autonomo, è nominato o ammesso dallo Stato Libero di Turingia oppure riceve un incarico d’insegnamento soltanto se da parte del Vescovo di Erfurt non viene sollevata alcuna eccezione contro il candidato preso in considerazione.
(Protocollo Finale)
2. Qualora contro uno dei summenzionati docenti – dopo la sua chiamata, ammissione o incarico – venga opposta una contestazione da parte del Vescovo di Erfurt per valide ragioni a causa di un’offesa alla dottrina o alle esigenze di una condotta secondo l’ordinamento della Chiesa cattolica, il docente non può più svolgere la sua attività accademica. Lo Stato Libero di Turingia provvederà immediatamente a una sostituzione equivalente necessaria per sopperire ai bisogni dell’insegnamento.
(Protocollo Finale)

7. 1. Circa gli ordinamenti degli studi e degli esami si deve stabilire l’accordo con il Vescovo di Erfurt.
(Protocollo Finale)
2. Per quanto riguarda gli ordinamenti degli studi e degli esami per la formazione degli insegnanti di religione nella materia Religione cattolica, vale l’articolo 13, comma 5. dell’Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia dell’11 giugno 1997 in connessione con il Protocollo Finale.

8. Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d’opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.

9. I testi tedesco e italiano dei presente Accordo e del relativo Protocollo Finale, che è parte costitutiva dell’Accordo stesso, fanno medesima fede.

L’Accordo necessita di ratifica.
Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli Strumenti di ratifica.
Il presente Accordo è stato sottoscritto in doppio originale.

Erfurt, il 19 novembre 2002

Protocollo Finale

In relazione all’Articolo 1:
1. Gli ordinamenti degli studi e degli esami della Facoltà Teologica di Erfurt continuano a valere come ordinamenti degli studi e degli esami della Facoltà Teologica Cattolica dell’Università dì Erfurt fino all’emanazione di relativi statuti dell’Università di Erfurt.
2. Per quanto riguarda i membri e gli appartenenti della Facoltà Teologica di Erfurt, vale quanto segue:
1) I professori e i docenti universitari della Facoltà Teologica di Erfurt diventano professori e docenti universitari della Facoltà Teologica Cattolica dell’Università di Erfurt e membri della medesima Facoltà. I loro rapporti di servizio vengono trasfusi in equivalenti rapporti di servizio con lo Stato Libero di Turingia.
2) Per i collaboratori accademici della Facoltà Teologica di Erfurt e per i collaboratori della medesima Facoltà nei servizi tecnico e amministrativo vale il numero 1 analogamente.
3) Le persone, che prestano la loro opera presso la Facoltà Teologica di Erfurt come ospiti, come secondo impiego o a titolo onorifico, diventano appartenenti dell’Università di Erfurt. Ai rapporti contrattuali si applica analogamente il numero 1, periodo 2.
4) Gli studenti della Facoltà Teologica di Erfurt diventano studenti dell’Università di Erfurt e membri della studentesca dell’Università.
3. Ulteriori particolari del trasferimento, specialmente quelli relativi a dotazione materiale della Facoltà Teologica Cattolica, sono regolati mediante intese separate tra «Seminario Maggiore, società di diritto civile, Erfurt», il Capitolo Cattedrale di Erfurt e lo Stato Libero di Turingia.

In relazione all’Articolo 2:
1. Le Parti contraenti concordano che, in base all’intesa fra Stato e Chiesa, secondo le disposizioni degli Accordi fra Stato e Chiesa, la teologia cattolica all’Università dì Erfurt va coltivata in adesione al Magistero della Chiesa cattolica.
2. Al momento della stipulazione del presente Accordo, in applicazione dell’articolo 19, periodo 2, del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per i rapporti della Facoltà con l’autorità ecclesiastica sono in vigore, in luogo delle prescrizioni ecclesiastiche menzionate nel Protocollo finale all’articolo 19, periodo 2, la Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, così come le relative «Ordinationes» del 29 aprile 1979 e il Decreto di Accomodazione per le facoltà teologiche cattoliche in Germania del 1 gennaio 1983, in quanto dagli Accordi fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia non risulti una regolamentazione diversa. Per quanto riguarda lo stato ecclesiastico dei professori di teologia, in base al Decreto di Accomodazione del 1 gennaio 1983 si deve osservare la risoluzione della Conferenza Episcopale Tedesca dei 21-24 febbraio 1972.

In relazione all’Articolo 3:
1. Al momento della stipulazione del presente Accordo sono considerati necessari per l’adempimento dei compiti i seguenti curricoli degli studi;
1) curricolo degli studi per il diploma in teologia cattolica;
2) studi di specializzazione per il conseguimento della licenza e del dottorato in teologia cattolica;
3) curricoli degli studi per l’abilitazione all’insegnamento della Religione Cattolica.
2. Al momento della stipulazione del presente Accordo è considerata necessaria per l’adempimento dei suoi compiti la dotazione della Facoltà di posti di professore per le seguenti discipline:
– Filosofia
– Storia della Chiesa dell’età antica / Patrologia / Archeologia Cristiana
– Storia della Chiesa del medioevo e dell’età moderna
– Esegesi e Teologia dell’Antico Testamento
– Esegesi e Teologia del Nuovo Testamento
– Teologia Fondamentale e Scienza della Religione
– Dogmatica
– Teologia Morale
– Scienze Sociali Cristiane
– Teologia Pastorale e Pedagogia della Religione
– Liturgia
– Diritto Canonico
3. L’istituzione, il mutamento o la soppressione di un curricolo degli studi o di un posto di professore ha luogo d’intesa con il Vescovo di Erfurt.

In relazione all’ Articolo 4, comma 2:
Attualmente vengono conferiti i gradi accademici di Diplomato in teologia cattolica, come anche di Licenziato in teologia cattolica.

In relazione all’Articolo 6, comma 1:
1. La Facoltà ha il diritto di consultarsi con il Vescovo di Erfurt prima della compilazione della lista dei candidati. I particolari vengono fissati in uno scambio di Note tra il Ministro- Presidente dello Stato Libero di Turingia e il Nunzio Apostolico in Germania.
2. Il Ministero competente si procura il parere del Vescovo di Erfurt prima di partecipare la chiamata, l’ammissione o l’incarico.
3. Un’eccezione può essere sollevata per valide ragioni a causa di un’offesa alla dottrina o alle esigenze di una condotta secondo l’ordinamento della Chiesa cattolica. Insieme con l’eccezione devono essere indicate, secondo una doverosa valutazione discrezionale, le obiezioni che esistono contro la dottrina o contro la condotta. Sulle obiezioni deve essere mantenuta la segretezza.
4. Qualora contro l’interessato non venga sollevata alcuna eccezione, ciò vale in pari tempo come concessione dell’autorizzazione ecclesiastica a insegnare e come assenso a che l’interessato diventi membro della Facoltà.

In relazione all’Articolo 6, comma 2:
1. Insieme con la contestazione devono essere indicate, secondo una doverosa valutazione discrezionale, le obiezioni che esistono contro la dottrina o contro la condotta.
2. La contestazione contiene, in pari tempo, la revoca dell’autorizzazione ecclesiastica a insegnare ed ha come conseguenza il ritiro dalla Facoltà, senza pregiudizio dello stato derivante dal diritto che regola il servizio pubblico.

In relazione all’Articolo 7, comma 1:
Il competente Ministero farà entrare in vigore o metterà in vigore un ordinamento per gli studi, per gli esami, per la promozione al dottorato o per l’abilitazione alla libera docenza soltanto se prima si sarà procurata la dichiarazione del Vescovo di Erfurt che non vengono sollevate eccezioni fondate.

Erfurt, il 19 novembre 2002