Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 22 Agosto 2003

Accordo 15 settembre 1997

Accordo fra la Santa Sede e il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, 15 settembre 1997.

Firmato il 15 settembre 1997
Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 98-116

La Santa Sede, rappresentata dal Nunzio Apostolico in Germania, Arcivescovo Dott. Giovanni Lajolo,

il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, rappresentato dal Ministro-Presidente, Dott. Berndt Seite,

concordi nel desiderio di dare un nuovo ordinamento in diritto e libertà alle relazioni fra il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e la Chiesa cattolica,

nella consapevolezza dell’autonomia dello Stato e della Chiesa, nel reciproco rispetto del loro diritto di autodeterminazíone e nella disponibilità alla collaborazione,

nel rispetto della libertà religiosa del singolo,

nel comune desiderio di rispettare e salvaguardare la dignità umana e i diritti dell’uomo,

nella persuasione che in una società pluralistica la fede cristiana, la vita ecclesiale e l’azione caritativa danno un contributo per il bene comune ed il senso di responsabilità dei cittadini per la cosa pubblica,

riconoscendo che resta in vigore il Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, e senza pregiudizio della permanenza in vigore della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929, concludono il seguente Accordo.

Articolo 1

Il Land dà protezione, mediante la Costituzione e la legge, alla libertà di professare e praticare la fede cattolica e all’azione caritativa della Chiesa cattolica (in seguito: la Chiesa).

Articolo 2

La Chiesa regola e amministra i propri affari autonomamente nell’ambito delle leggi generali vigenti.

Articolo 3

(1) Il Governo del Land e gli Arcivescovi diocesani si incontrano regolarmente per la chiarificazione di questioni e per l’approfondimento delle loro relazioni.

(2) Il Governo del Land informa gli Arcivescovi dei progetti di legislazione e dei programmi, che toccano direttamente interessi della Chiesa, e li consulta.

(3) Le arcidiocesi curano i propri affari nei confronti del Land in modo unitario. Gli Arcivescovi nominano un incaricato permanente comune presso la sede del Governo del Land.

Articolo 4

(1) Il Land garantisce nelle scuole pubbliche l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria. L’insegnamento della religione cattolica può essere impartito collegando varie classi e vari tipi di scuole. Il Land e la Chiesa possono concordare un’organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica, divergente dall’organizzazione scolastica generale.

(2) L’insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità con i principi della Chiesa cattolica. La Chiesa partecipa all’elaborazione delle direttive-quadro e dei programmi, alla scelta degli strumenti didattici e all’approvazione del materiale scolastico. Il suo consenso è necessario in quanto viene toccato il contenuto dell’insegnamento della religione, compresa la relativa didattica.

(3) L’insegnamento della religione cattolica presuppone un’autorizzazione ecclesiastica (missio canonica) da parte dell’Arcivescovo competente. Questi può revocare l’autorizzazione ecclesiastica.

(4) La designazione di insegnanti di religione dipendenti della Chiesa (katechetische Lehrkrafte) viene regolata da intesa.

Articolo 5

La Chiesa può gestire scuole sostitutive nel quadro delle disposizioni dell’articolo 7 della Legge Fondamentale, scuole integrative come anche Alte Scuole (Hochschulen) e altri istituti di formazione.

(2) La legge regola l’autorizzazione, il riconoscimento e la promozione di tali istituti da parte dello Stato.

(3) Il Land promuove tali istituti nella stessa misura degli istituti di altri gestori.

Articolo 6

Se il Land o una delle sue Alte Scuole vogliono erigere un istituto scientifico di teologia cattolica o di pedagogia della religione cattolica, è necessaria un’intesa a parte del Land con la Santa Sede.

Articolo 7

La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche da parte dello Stato è garantita.

Articolo 8

(1) Negli ospedali pubblici, nelle case di assistenza, negli istituti di prevenzione e pena, nei centri di formazione della polizia ed in istituzioni pubbliche simili, la Chiesa esercita attività pastorale. Essa ha il diritto di celebrare il culto divino e di organizzare manifestazioni religiose.

(2) Il gestore mette a disposizione il locale. Per rendere possibile la cura d’anime, egli comunica al competente ufficio ecclesiastico i nomi delle persone che professano la fede cattolica, quando tale comunicazione non sia contraria alla loro volontà.

(3) La Chiesa nomina i cappellani. L’accesso a un istituto giudiziario o di polizia presuppone l’accordo del Governo del Land circa la persona del cappellano; il Governo del Land può revocare il proprio accordo per un motivo importante. L’accesso alle altre istituzioni ha luogo dopo aver preso contatto con il gestore. I particolari vengono regolati da intesa con il Land o con il gestore.

Articolo 9

Gli ecclesiastici hanno facoltà, anche in procedimenti che sono soggetti al diritto del Land, di rifiutare la testimonianza su questioni loro confidate in qualità di pastori d’anime.

Articolo 10

(1) La Chiesa e le sue istituzioni, nell’adempimento della loro missione, assumono compiti come gestori riconosciuti dell’assistenza non statale alla gioventù.

(2) La Chiesa e le sue istituzioni caritative, nell’adempimento della loro missione, assumono compiti di assistenza sanitaria e sociale. A tal fine mantengono case di assistenza e altre istituzioni.

(3) Le istituzioni ecclesiastiche hanno diritto alle stesse sovvenzioni degli altri gestori non statali.

(4) Una precedenza nell’espletamento dei compiti a favore dei gestori non statali, esistente a norma della Costituzione o della legge, deve essere rispettata da tutti gli uffici pubblici.

Articolo 11

(1) I cimiteri ecclesiastici godono della stessa protezione dei cimiteri comunali.

(2) Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di istituire nuovi cimiteri a norma delle leggi.

(3) Nei cimiteri ecclesiastici si deve consentire la sepoltura di tutti i deceduti nel comune, se non v’è a disposizione un cimitero comunale.

(4) La Chiesa ha il diritto di celebrare funerali e altre cerimonie religiose nei cimiteri pubblici.

Articolo 12

(1) Il Land si adopererà affinché gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico e gli enti radiotelevisivi privati concedano alla Chiesa congrui tempi di trasmissione per cerimonie liturgiche e celebrazioni come anche per questioni inerenti alla missione della Chiesa. Negli organi di controllo (consigli della radiotelevisione, commissioni dei programmi) la Chiesa dovrà essere adeguatamente rappresentata.

(2) Resta intatto il diritto della Chiesa di organizzare una propria radiotelevisione a norma delle leggi o di avere parte in enti radiotelevisivi.

Articolo 13

(1) Il Land riconosce gli enti ecclesiastici come enti di diritto pubblico.

(2) Le arcidiocesi notificano al Governo del Land le decisioni riguardanti l’erezione e la modifica degli enti ecclesiastici.

Articolo 14

(1) Le prescrizioni della Chiesa sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti ecclesiastici e dei titolari ecclesiastici di patrimonio con capacità giuridica, che sono dotati di personalità giuridica pubblica, vengono presentate al Governo del Land prima della loro emanazione. Esso può sollevare eccezione entro un mese, quando non sia garantita una regolare rappresentanza giuridico-patrimoniale. Nell’interesse della sicurezza dei rapporti giuridici il Governo del Land provvede alla necessaria pubblicazione.

(2) La Chiesa esercita il controllo sulle fondazioni ecclesiastiche.

Articolo 15

(1) La Chiesa è libera nella provvista dei suoi uffici.

(2) Il servizio ecclesiastico è servizio pubblico. La Chiesa cura che la formazione dei dipendenti ecclesiastici sia equivalente a quella dei dipendenti statali.

Articolo 16

(1) Il Land garantisce alla Chiesa, alle sue parrocchie e simili comunità ecclesiastiche ed ai suoi enti patrimoniali con capacità giuridica, la proprietà e altri diritti secondo le disposizioni dell’articolo 140 della Legge Fondamentale e dell’articolo 9, comma 1, della Costituzione del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore in connessione con l’articolo 138, comma 2, della Costituzione tedesca dell’11 agosto 1919.

(2) L’autorità competente per gli espropri ha riguardo agli interessi della Chiesa. Qualora il beneficiario dell’esproprio non sia il Land, il Governo del Land si adopera affinché il beneficiario metta a disposizione della Chiesa, a titolo di indennizzo, un terreno adatto in sostituzione.

(3) Nei casi in cui la Chiesa sia colpita da precedenti interventi giuridico-patrimoniali, le sue rivendicazioni si regolano secondo le disposizioni di legge.

Articolo 17

(1) La Chiesa e il Land portano insieme la responsabilità per la salvaguardia e la conservazione dei monumenti ecclesiastici.

(2) La Chiesa assicura che i suoi monumenti resteranno conservati e saranno resi accessibili, qualora vi sia un interesse pubblico. Pertanto non sono ammissibili espropriazioni a norma del diritto sulla salvaguardia dei monumenti.

(3) Nel caso di decisioni su monumenti che servono immediatamente a scopi liturgici o cultuali o a simili scopi ecclesiastici, le autorità per la salvaguardia dei monumenti tengono in considerazione le esigenze dichiarate dalle autorità ecclesiastiche superiori. L’autorità ecclesiastica superiore decide dopo aver preso contatto con la suprema autorità preposta alla salvaguardia dei monumenti, qualora l’autorità inferiore per la salvaguardia dei monumenti o il competente ufficio del Land non riconoscano le esigenze rivendicate.

(4) Mediante intese possono essere affidati alla Chiesa compiti a salvaguardia dei monumenti.

(5) Nella promozione prevista dal diritto relativo ai monumenti, anche per quanto concerne l’assegnazione di fondi, il Land ha riguardo per i particolari compiti della Chiesa in ordine alla salvaguardia dei monumenti. Esso si adopera per far sì che la Chiesa riceva aiuti anche da quelle istituzioni, che a livello nazionale e internazionale operano per la cura del patrimonio culturale e monumentale.

Articolo 18

(1) Le arcidiocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di percepire dai propri membri l’imposta ecclesiastica e il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle leggi.

(2) Per il calcolo dell’imposta ecclesiastica come addizionale dell’imposta sul reddito (imposta sul salario), le arcidiocesi concordano un’aliquota aggiuntiva unitaria.

(3) I regolamenti delle imposte ecclesiastiche, le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche, la loro modifica e integrazione necessitano del riconoscimento da parte dello Stato. Questo può essere rifiutato soltanto nel caso di contrasto con le disposizioni fiscali statali. Le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche si considerano riconosciute se corrispondono alle deliberazioni del precedente esercizio finanziario.

(4) La determinazione e la riscossione dell’imposta ecclesiastica sono affidate agli uffici fiscali. Quando l’imposta viene riscossa nei luoghi di lavoro nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore mediante detrazione dal salario lavorativo, i datori di lavoro sono obbligati a trattenere e a versare l’imposta ecclesiastica.

(5) Per l’amministrazione dell’imposta ecclesiastica il Land riceve un indennizzo che ammonta a una porzione del gettito delle imposte ecclesiastiche, da fissare di comune accordo. Gli uffici fiscali danno le necessarie informazioni ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni relative all’imposta ecclesiastica. Gli uffici ecclesiastici mantengono il segreto fiscale.

(6) L’esazione delle imposte ecclesiastiche spetta agli uffici fiscali. Essa non ha luogo se le arcidiocesi vi rinunciano.

Articolo 19

(1) Le arcidiocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e le altre istituzioni ecclesiastiche sono autorizzate a chiedere offerte ed altre prestazioni volontarie per fini ecclesiastici.

(2) Alla Chiesa viene accordata, di regola due volte all’anno, l’autorizzazione per una colletta generale a domicilio e sulle strade per fini ecclesiastici.

Articolo 20

(1) Mediante prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa il Land adempie i propri obblighi ai sensi dell’articolo 140 della Legge Fondamentale e dell’articolo 9, comma 1, della Costituzione del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore in connessione con l’articolo 138, comma 1, periodo 1, della Costituzione tedesca dell’11 agosto 1919.

(2) Il Land versa un contributo globale alle arcidiocesi in luogo di tutte le dotazioni concesse in passato per la gerarchia ecclesiastica e per il trattamento economico e la pensione dei parroci, come anche in luogo di tutti, gli altri pagamenti basati su speciali titoli giuridici.

(3) Il contributo globale ammonta annualmente a 750.000 marchi tedeschi e viene pagato in rate mensili, la prima volta per l’anno 1996.

(4) Se cambia la retribuzione dei funzionari a servizio del Land, cambia corrispondentemente il contributo globale. Come base di calcolo si assume la carica d’ingresso per il servizio amministrativo superiore generale (gruppo di retribuzione A 13 della legge retributiva federale, settimo livello di anzianità di servizio).

(5) A saldo di tutti gli altri diritti di valore patrimoniale della Chiesa e delle sue istituzioni, che non si fondano sul presente Accordo o su leggi generali, il Land versa alle arcidiocesi, una sola volta, due milioni di marchi tedeschi.

(6) Le arcidiocesi concordano fra di loro la ripartizione delle prestazioni statali. Esse comunicano il risultato al Governo del Land.

Articolo 21

Esenzioni e riduzioni di imposte e di tasse, basate sul diritto del Land e concesse al Land stesso, valgono anche per gli enti ecclesiastici di diritto pubblico.

Articolo 22

(1) Nella sistemazione dell’anagrafe ecclesiastica il Land appoggia la Chiesa in base alla legge del Land sull’anagrafe.

(2) Le autorità anagrafiche trasmettono alla Chiesa i dati indicati nella legge dei Land sull’anagrafe. La trasmissione viene fatta con esenzione da tasse.

(3) La Chiesa mantiene la riservatezza su tali dati. Il Governo del Land può verificare questa riservatezza.

(4) La Chiesa, da parte sua, trasmette alle autorità anagrafiche i dati riguardanti l’appartenenza ad essa.

Articolo 23

Se il Land concede ad altre Chiese e comunità religiose diritti e prestazioni superiori al presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del principio di parità siano oggettivamente giustificate modifiche dei presente Accordo.

Articolo 24

Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d’opinione, che sorgessero eventualmente fra di Loro in avvenire circa la interpretazione o l’applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.

Articolo 25

(1) Le materie delle relazioni fra il Land e la Chiesa, trattate nel presente Accordo, sono regolate in modo definitivo con questo Accordo.

(2) Resta intatto l’Accordo fra la Santa Sede e la Città Libera e Anseatica di Amburgo, il Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore e il Land Schleswig-Holstein sull’erezione dell’arcidiocesi e della provincia ecclesiastica di Amburgo del 22 settembre 1994.

(3) Restano intatte le disposizioni della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 riguardanti la procedura nella provvista della sede vescovile, nella nomina di un Coadiutore come anche nella provvista dei canonicati a Berlino. Queste disposizioni valgono per l’arcidiocesi di Berlino anche in relazione al Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, fino a che non venga raggiunta un’altra intesa.

(4) Resta intatta anche la permanenza in vigore degli accordi menzionati nel preambolo.

Articolo 26

(1) Il presente Accordo, che è redatto nelle lingue tedesca e italiana, dovrà essere ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti della ratifica.

(2) In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in doppio originale.

15 settembre 1997.

Protocollo finale

In relazione all’Articolo 8, comma 2

L’esigenza di servizi pastorali e di funzioni ecclesiastiche è determinata dal residente, dal paziente o dal detenuto nei confronti della rispettiva istituzione. Le istituzioni pubbliche, menzionate nell’Articolo 8, informano i loro residenti, pazienti e detenuti delle possibilità di ricevere visite per l’assistenza spirituale e di partecipare a funzioni ecclesiastiche. Ciò include la notificazione del nome, dell’indirizzo e della reperibilità del competente cappellano.

Ai residenti, ai pazienti e ai detenuti delle menzionate istituzioni in gestione pubblica, inoltre, si domanda – possibilmente nel quadro dell’accettazione nell’istituzione – se siano d’accordo sulla comunicazione del fatto della loro permanenza nell’istituzione al cappellano competente rispettivamente per ognuno di loro. L’indicazione dell’appartenenza religiosa nel formulario di accettazione costituisce un’adeguata dichiarazione di consenso, soltanto qualora si faccia ivi espresso riferimento alla comunicazione, prevista e consentita, dell’informazione al cappellano e l’interessato non si opponga.

Le Parti contraenti convengono che l’Articolo 8, comma 2, si riferisce esclusivamente ai gestori pubblici. Nei confronti dei liberi gestori il Land si adopererà affinché anche questi, alle medesime condizioni, facciano giungere al competente cappellano le necessarie comunicazioni in maniera appropriata. I particolari vengono regolati da un’intesa a parte.