Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Marzo 2005

Accordo 12 novembre 2003

Accordo fra la Santa Sede e il Land Brandeburgo, 12 novembre 2003.

La Santa Sede […] e il Land Brandeburgo […]

concordi nel desiderio di consolidare, sviluppare e promuovere in spirito di amicizia le relazioni tra il Land Brandeburgo e la Chiesa cattolica,

in considerazione della condizione giuridica della Chiesa cattolica nello stato di diritto liberale e democratico, garantita dalla Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania e dalla Costituzione del Land Brandeburgo,

nel rispetto della libertà di fede del singolo e della libertà religiosa, nel riconoscimento del significato che la fede cristiana, la vita ecclesiale e il servizio caritativo hanno per la solidarietà umana e per il senso di responsabilità dei cittadini per il bene comune, nella persuasione che il rapporto fra Stato e Chiesa è contrassegnato da autonomia e collaborazione, e con lo scopo di configurare in modo congiunto la collaborazione tra il Land e la Chiesa cattolica,

considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola il Land Brandeburgo, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929,

concludono il seguente Accordo, per mezzo del quale viene regolata in modo stabile la situazione giuridica della Chiesa cattolica nel Brandeburgo:

Art. 1
(Libertà di fede e autonomia)

1. Il Land dà protezione legale alla libertà di professare e praticare la fede cattolica.
2. La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente nell’ambito delle leggi generali vigenti.

Art. 2
(Protezione della domenica e del giorno festivo)

La protezione delle domeniche e delle festività ecclesiastiche riconosciute dalla legge civile è garantita.

Art. 3
(Provvista di uffici)

La Chiesa cattolica conferisce i propri uffici senza il concorso del Land o del Comune.

Art. 4
(Insegnamento della religione cattolica)

1. Il Land accorda alla Chiesa cattolica il diritto di impartire regolarmente alle alunne e agli alunni in tutti i tipi e gradi di scuole, nei locali delle scuole in gestione pubblica, l’insegnamento della religione cattolica che sta in conformità con i principi della Chiesa medesima. L’insegnamento della religione dovrà essere integrato nel regolare orario d’insegnamento.
2. L’insegnamento della religione cattolica presuppone un’autorizzazione ecclesiastica (missio canonica) da parte dell'(arci)vescovo competente. L’autorizzazione può essere accordata temporaneamente. L'(arci)vescovo può revocare l’autorizzazione ecclesiastica. L’autorizzazione è accordata soltanto a persone con una formazione sufficiente.
3. Spetta alla Chiesa cattolica emanare i programmi-quadro, scegliere gli strumenti didattici e approvare il materiale scolastico, i quali sono equivalenti a quelli dell’insegnamento statale.

Art. 5
(Educazione cattolica)

1. La Chiesa cattolica, le sue comunità religiose e le sue istituzioni hanno il diritto di erigere e di dirigere scuole di grado universitario, scuole in gestione propria su base confessionale così come altri centri di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento.
2. Il Land considera questi istituti di istruzione come parte costitutiva del sistema pluralistico di istruzione.
3. L’autorizzazione e il riconoscimento di tali istituti di istruzione come anche la loro promozione con fondi pubblici si determinano secondo la legislazione del Land.
4. Nella misura in cui i curricoli di istruzione, per i quali vengono conferiti attestati finali o vengono rilasciati riconoscimenti da parte dello Stato, sono equivalenti a quelli nell’ambito statale, è assicurata l’equiparazione nel quadro della legislazione del Land.

Art. 6
(Formazione teologica nelle università del Land)

Qualora il Land si proponga di istituire presso un’università del Land un curricolo di formazione in Teologia cattolica e in Pedagogia della religione oppure altri curricoli degli studi di teologia cattolica, viene stipulata un’intesa a parte con la Chiesa cattolica.

Art. 7
(Settore sociale)

La Chiesa cattolica e le sue istituzioni caritative hanno il diritto di operare e di mantenere proprie istituzioni nell’ambito sociale. I gestori delle istituzioni, che adempiono compiti di servizio per il bene comune, sono presi in considerazione nell’assegnazione delle sovvenzioni, nel quadro delle regolamentazioni giuridiche, allo stesso modo di altri gestori che forniscono prestazioni assimilabili.

Art. 8
(Cura d’anime in istituzioni speciali)

1. Negli ospedali, negli istituti di prevenzione e pena, nelle case di assistenza ed in istituzioni simili così come presso la polizia, si devono rendere possibili visite per la cura d’anime e attività ecclesiastiche nella misura dei bisogni esistenti. Il gestore mette a disposizione gratuitamente locali adatti.
2. Presso istituzioni di altri gestori pubblici il Land si adopererà affinché nelle medesime siano possibili visite per la cura d’anime e attività ecclesiastiche conformemente al comma 1.
3. I particolari vengono regolati mediante un’intesa a parte. Intese sulla pastorale speciale, che sono già stipula-te, rimangono intatte.

Art. 9
(Diritto di diniego di testimonianza)

Gli ecclesiastici, i loro assistenti e le persone che in preparazione alla professione partecipano all’attività professionale, hanno la facoltà, anche in procedimenti che sono soggetti alla legislazione del Land, di rifiutare la testimonianza su quello che è stato confidato o è in altro modo diventato noto ad essi nella loro qualità di incaricati pastorali.

Art. 10
(Enti radiotelevisivi)

1. Il Land si adopererà affinché gli enti radiotelevisivi di diritto pubblico mettano a disposizione della Chiesa cattolica congrui tempi di trasmissione per scopi dell’evangelizzazione e della cura d’anime così come per altri programmi religiosi anche su questioni della responsabilità pubblica della Chiesa cattolica. Si porrà sempre attenzione a che nei programmi degli enti televisivi di diritto pubblico le convinzioni morali e religiose della popolazione siano rispettate. Nell’organo di controllo la Chiesa cattolica dovrà essere rappresentata adeguatamente.
2. Rimane intatto il diritto della Chiesa cattolica di organizzare enti radio-televisivi privati a norma delle prescrizioni del diritto del Land o di partecipare a emittenti radiotelevisive di diritto privato.

Art. 11
(Diritti degli enti giuridici)

1. Le (arci)diocesi, le sedi (arci)episcopali, i capitoli metropolitano o cattedrale, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come anche i raggruppamenti formati da parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, sono enti di diritto pubblico. Il loro servizio è servizio pubblico di natura propria.
2. Le (arci)diocesi notificheranno al Governo del Land nonché agli enti territoriali comunali, interessati sotto l’aspetto territoriale, le decisioni riguardanti l’erezione e la modifica degli enti ecclesiastici di diritto pubblico. Le decisioni vengono pubblicate nella gazzetta ufficiale della rispettiva (arci)diocesi.
3. L’erezione, la trasformazione e lo scioglimento di istituti e fondazioni ecclesiastici di diritto pubblico con personalità giuridica propria necessitano dell’autorizzazione da parte del Governo del Land. Restano intatte le disposizioni di legge riguardanti le fondazioni di diritto civile con capacità giuridica.

Art. 12
(Diritti di proprietà)

1. Alle (arci)diocesi, alle sedi (arci)episcopali, ai capitoli metropolitano o cattedrale, alle parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e ai raggruppamenti di esse come anche alle istituzioni ecclesiastiche di qualsiasi forma giuridica sono garantiti la loro proprietà ed altri diritti relativi al patrimonio.
2. Nell’applicare prescrizioni relative al diritto di esproprio, le autorità del Land avranno riguardo agli interessi ecclesiastici nel quadro della valutazione discrezionale a termine di legge. Qualora nei casi di esproprio o di alienazione di terreni ecclesiastici gli enti giuridici ecclesiastici o altre istituzioni ecclesiastiche si propongano di acquisire terreni sostitutivi di uguale valore, le autorità del Land daranno ad essi sostegno nel quadro delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nei casi in cui la Chiesa cattolica sia colpita da precedenti interventi giuridico-patrimoniali, le sue rivendicazioni si regolano secondo le disposizioni di legge.
4. Le disposizioni ecclesiastiche concernenti l’amministrazione del patrimonio della Chiesa sono rese note d’ufficio nel Land Brandeburgo.

Art. 13
(Cimiteri)

1. I cimiteri cattolici godono della stessa protezione statale dei cimiteri comunali.
2. Le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche cattoliche hanno il diritto di istituire nuovi cimiteri o di ampliare quelli esistenti, nel quadro delle leggi.
3. La Chiesa cattolica ha il diritto di celebrare il culto divino nei cimiteri pubblici.
4. I gestori dei cimiteri ecclesiastici possono emanare regolamenti per l’uso e per le tariffe, facendosi guidare dai principi vigenti per i comuni.
5. Nei cimiteri ecclesiastici si deve consentire la sepoltura di tutti i deceduti nel comune, se non v’è a disposizione un cimitero comunale. In ciò si devono osservare le prescrizioni ecclesiastiche.

Art. 14
(Salvaguardia dei monumenti)

1. La Chiesa cattolica e il Land Brandeburgo cooperano nella salvaguardia, nella cura e nella conservazione dei monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale.
2. La Chiesa cattolica si impegna, nei limiti di quanto si può ragionevolmente attendere, a conservare, curare e rendere accessibili al pubblico i propri monumenti di rilevanza culturale con le relative appartenenze fondiarie, come pure i loro oggetti artistici e culturali.
3. Nel caso di decisioni su monumenti ecclesiastici che sono destinati a servire per la liturgia o per altre funzioni ecclesiastiche, le autorità preposte alla salvaguardia e alla sovrintendenza dei monumenti devono rispettare le esigenze della pratica della religione, dichiarate dal competente organo direttivo della Chiesa. Nei casi controversi decide il Ministro competente per la salvaguardia dei monumenti di concerto con l’ufficio ecclesiastico competente.
4. Il Land contribuisce alla conservazione e alla cura dei monumenti a norma delle leggi e nella misura dei fondi che stanno a sua disposizione. Il Land si adopererà per far sì che la Chiesa cattolica riceva aiuti anche da quelle istituzioni che a livello nazionale e internazionale operano per la cura del patrimonio culturale e monumentale.
5. Reperti monumentali mobili, di importanza per la liturgia o per altro scopo cultuale, che vengono scoperti su un terreno ecclesiastico e sono stati abbandonati o sono stati così a lungo nascosti che non si riesce più a rintracciare il proprietario, sono lasciati in prestito alla Chiesa gratuitamente, qualora passino nella proprietà del Land. I particolari sono regolati di volta in volta mediante intesa separata.

Art. 15
(Prestazioni finanziarie del Land)

1. Il Land versa alla Chiesa cattolica un contributo globale in luogo di pagamenti, effettuati in passato per fini di governo ecclesiastico e di retribuzione e previdenza dei parroci, come pure in luogo di altri pagamenti, fondati in passato su legge, accordo o speciali titoli legali. La prestazione finanziaria globale ammonta annualmente a 1.000.000,00 di euro e viene corrisposta di volta in volta in rate mensili anticipate, pari alla dodicesima parte dell’importo globale, la prima volta per l’anno 2004. Dopo cinque anni le Parti contraenti riconsidereranno un aumento di detto importo di cui al periodo 2.
2. Il Land sovvenziona il mantenimento della struttura architettonica degli edifici ecclesiastici mediante lo stanziamento di una somma di 100.000,00 euro all’anno. L’assegnazione dei fondi avviene attraverso il Ministero competente per gli affari delle Chiese. Dopo cinque anni le Parti contraenti riconsidereranno detto importo.

Art. 16
(Parrocchia cattolica di Neuzelle)

1. Il Land versa alla Chiesa cattolica una somma di 50.000,00 euro all’anno per le finalità della parrocchia cattolica di Neuzelle.
2. Il dovere del Land relativo al mantenimento architettonico dell’antica chiesa collegiata a Neuzelle e il diritto della parrocchia cattolica di Neuzelle di farne un uso illimitato ed esente da tributo come chiesa parrocchiale a norma del diritto canonico, sono garantiti. Con ciò non è escluso un uso della chiesa collegiata da parte della Fondazione Abbazia di Neuzelle, nella misura in cui rimane salvaguardato il carattere sacro dell’edificio. L’obbligo di mantenimento degli edifici della Chiesa è adempiuto tramite la Fondazione Abbazia di Neuzelle e, nel caso del suo scioglimento, tramite il suo successore legale.
3. Non sussistono ulteriori diritti della parrocchia cattolica di Neuzelle nei riguardi del Land, della Fondazione Abbazia di Neuzelle o del suo successore legale.

Art. 17
(Diritto di imposta ecclesiastica)

1. Le (arci)diocesi, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i raggruppamenti di esse hanno il diritto di percepire l’imposta ecclesiastica, incluso il contributo alla Chiesa (Kirchgeld), a norma delle disposizioni previste dalla legislazione del Land, sulla base dei regolamenti delle imposte. Il regolamento delle imposte ecclesiastiche e le sue modifiche e integrazioni, come anche le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche, necessitano del riconoscimento da parte dello Stato.
2. Le (arci)diocesi concorderanno un’addizionale unitaria nella configurazione dell’imposta ecclesiastica come addizionale dell’imposta sul reddito (imposta sul salario) e dell’imposta sul patrimonio, e concorderanno un calcolo unitario nella riscossione del contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un’altra confessione.
3. Le deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche si considerano riconosciute se corrispondono alle condizioni che sono concordate con le (arci)diocesi. Se l’imposta ecclesiastica viene riscossa come addizionale unitaria dell’imposta sul reddito (imposta sul salario) e dell’imposta sul patrimonio o come contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un’altra confessione, le (arci)diocesi notificheranno le loro deliberazioni sulle imposte ecclesiastiche al Ministero delle Finanze del Land Brandeburgo.

Art. 18
(Amministrazione delle imposte ecclesiastiche)

1. Su istanza delle (arci)diocesi, il Land assume l’amministrazione dell’imposta ecclesiastica, che consiste in addizionali dell’imposta sul reddito (imposta sul salario) e dell’imposta sul patrimonio, nonché del contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge appartiene ad un’altra confessione, a condizione che le Chiese concordino un calcolo unitario e aliquote percentuali unitarie come addizionale dell’imposta secondo la capacità contributiva. Se l’imposta sul reddito viene riscossa nei luoghi di lavoro nel Brandeburgo mediante ritenuta fiscale, sul salario lavorativo, si farà obbligo ai datori di lavoro di trattenere e di versare anche l’imposta ecclesiastica secondo l’aliquota tributaria autorizzata. Come indennizzo per l’amministrazione dell’imposta ecclesiastica il Land riceve una percentuale del gettito riscosso dalle casse fiscali, che deve essere fissata tra le Parti contraenti. Gli uffici fiscali, secondo le prescrizioni dell’ordinamento tributario e nell’osservanza delle disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati, comunicano agli uffici indicati dalle (arci)diocesi le necessarie informazioni in tutte le questioni relative al diritto di imposta ecclesiastica, nei limiti della documentazione disponibile.
2. Se l’amministrazione dell’imposta ecclesiastica è trasferita agli uffici fiscali, allora anche l’esazione dell’imposta ecclesiastica spetta agli uffici fiscali a norma delle disposizioni di legge.

Art. 19
(Collette)

La Chiesa cattolica e le sue istituzioni hanno il diritto di chiedere offerte e altre prestazioni volontarie per i loro fini. Esse possono fare collette a domicilio e sulle strade con autorizzazione da parte dello Stato.

Art. 20
(Esenzione da tasse)

La Chiesa cattolica, le (arci)diocesi, le sedi (arci)episcopali, i capitoli metropolitano e cattedrale, le parrocchie e simili comunità ecclesiastiche e i raggruppamenti formati da queste parrocchie e simili comunità ecclesiastiche, come pure gli altri enti, istituti e fondazioni ecclesiastici di diritto pubblico con personalità giuridica propria, sono esenti dal pagamento delle tasse amministrative, basate sulla legislazione del Land, nella misura in cui l’atto d’ufficio serve direttamente al perseguimento di fini ecclesiastici.

Art. 21
(Dati anagrafici)

1. Ai fini della sistemazione e della cura dell’anagrafe ecclesiastica, la competente autorità anagrafica trasmetterà alla Chiesa cattolica i dati del registro della popolazione richiesti per l’espletamento dei suoi compiti.
2. Gli uffici anagrafici ecclesiastici trasmettono alle autorità anagrafiche i dati che a norma del diritto statale motivano o fanno terminare l’appartenenza alla Chiesa cattolica.
3. La Chiesa cattolica garantisce la tutela della riservatezza dei dati nell’ambito ecclesiastico.
4. La trasmissione dei dati viene fatta con esenzione da tasse.

Art. 22
(Reciproca collaborazione)

1. Il Land e le (arci)diocesi manterranno un contatto permanente per curare le loro relazioni. Prima della regolamentazione di affari che toccano interessi di ambedue le parti, queste si concerteranno e in qualsiasi momento si metteranno a disposizione per discutere tali questioni.
2. Prima che mediante legge od ordinanza normativa siano regolate questioni generali che possono toccare direttamente gli interessi della Chiesa cattolica, il Governo del Land sentirà per tempo la Chiesa cattolica.

Art. 23
(Clausola della composizione amichevole)

Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d’opinione, che sorgessero eventualmente fra di esse circa l’interpretazione o l’applicazione di qualche disposizione del presente Accordo.

Art. 24
(Clausola della parità di trattamento)

Qualora il Land in Accordi con altre comunità religiose conceda diritti e prestazioni superiori al presente Accordo, le Parti contraenti esamineranno insieme se a motivo del principio di parità di trattamento siano necessarie modifiche del presente Accordo.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente Accordo – incluso il Protocollo Finale che forma parte costitutiva dell’Accordo -, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, necessita di ratifica. Gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima.
2. L’Accordo entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

PROTOCOLLO FINALE

In relazione all’Articolo 2:

Le festività ecclesiastiche riconosciute dalla legge civile sono determinate mediante legge del Land. Oltre alle domeniche e alle festività ecclesiastiche riconosciute civilmente, il Land rispetta anche le altre festività cattoliche. Nel quadro delle leggi vigenti, il Land adotta regolamentazioni che rendono possibile agli appartenenti alla Chiesa cattolica, che si trovano in situazioni di lavoro, di formazione e di scuola, frequentare la celebrazione liturgica nelle altre festività cattoliche.

In relazione all’Articolo 3:

1. Il Land non insiste sull’osservanza dei requisiti enumerati negli articoli 9 e 10 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e nell’articolo 14, capoverso 2, numero 1, e capoverso 3 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.
2. Il Land non applica gli articoli 6 e 7 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929, per quanto essi si riferiscono al concorso del Land.
3. Il Land non applica l’articolo 16 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.
4. Nel caso di una sede (arci)episcopale impedita o vacante, il capitolo metropolitano o cattedrale comunica al Ministro Presidente il nome di colui che ha assunto il governo transitorio dell'(arci)diocesi.
5. Alcuni giorni prima della nomina di un ecclesiastico, nell’arcidiocesi di Berlino, nella diocesi di Görlitz o nella diocesi di Magdeburgo, a Ordinario del luogo, a Vescovo ausiliare o a vicario generale, la competente autorità ecclesiastica darà conoscenza al Ministro Presidente di tale intenzione e delle notizie personali dell’ecclesiastico medesimo.

In relazione all’Articolo 4:

1. Le Parti contraenti convengono sui principi indicati nell’Articolo 4, senza pregiudizio delle diverse opinioni giuridiche circa la questione di quale posizione spetti, secondo la Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania, all’insegnamento della religione nelle scuole in gestione pubblica.
2. La relativa legge del Land, che fu varata d’intesa con la Chiesa cattolica, corrisponde ai principi esposti nell’Articolo 4.
3. Le Parti contraenti dichiarano la propria disponibilità a riesaminare la situazione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole in gestione pubblica dopo un tempo adeguato di tre anni al massimo, nel quale vengono acquisite esperienze in merito all’attuale regolamentazione. All’occorrenza, in conformità alle conoscenze che nel frattempo si sono conseguite, le regolamentazioni vengono sviluppate ulteriormente di concerto con la Chiesa cattolica, tenendo conto delle circostanze.
4. Modificazioni dell’attuale regolamentazione vengono stabilite mediante scambio di Note.

In relazione all’Articolo 4, comma 3:

Le (arci)diocesi o le persone da esse incaricate hanno accesso all’insegnamento della religione, per sincerarsi che il contenuto e la forma dell’insegnamento della religione cattolica corrispondono ai principi della Chiesa cattolica.

In relazione all’Articolo 8:

1. Il bisogno di visite per la cura d’anime e di funzioni ecclesiastiche è determinato dal residente, dal paziente o dal detenuto nei confronti della rispettiva istituzione. Per principio si deve presupporre l’esistenza di un bisogno, fintanto che nell’istituzione si trovino persone con appartenenza alla confessione cattolica ed esse non abbiano rifiutato una cura pastorale.
2. Le istituzioni menzionate nell’Articolo 8, comma 1, informano i loro residenti, pazienti e detenuti delle possibilità di ricevere visite per l’assistenza spirituale e di partecipare a funzioni ecclesiastiche. Ciò include la notificazione del nome, dell’indirizzo e della reperibilità del competente incaricato pastorale.
3. Ai residenti, ai pazienti e ai detenuti delle menzionate istituzioni, inoltre, si domanda – possibilmente nel quadro dell’ammissione nell’istituzione – se siano d’accordo sulla trasmissione, all’incaricato pastorale di volta in volta competente per loro, del fatto della propria permanenza nell’istituzione. L’indicazione dell’appartenenza religiosa nel formulario di ammissione costituisce un’adeguata dichiarazione di consenso soltanto qualora si faccia espresso riferimento alla trasmissione, prevista e consentita, dei dati all’incaricato pastorale e l’interessato non si opponga.
4. Nella misura in cui l’interessato non può manifestare la propria esplicita volontà e la presunta volontà dell’interessato nel singolo caso non risulta nemmeno chiaramente riconoscibile dalle particolari circostanze, si devono interrogare i parenti prossimi oppure altre persone che sono di riferimento.

In relazione all’Articolo 11, comma 1:

1. La dichiarazione che il servizio ecclesiastico è servizio pubblico consegue dallo stato di ente di diritto pubblico. Essa non significa che il servizio ecclesiastico sia servizio pubblico ai sensi del diritto statale relativo al servizio pubblico. Attesi l’autonomia della Chiesa e i compiti del servizio ecclesiastico, diversi rispetto a quelli del servizio pubblico statale, le regolamentazioni del diritto statale relativo al servizio pubblico non si applicano direttamente al servizio ecclesiastico. Esse tuttavia, fatta salva la particolarità ecclesiastica, vengono assunte dalla Chiesa nei loro principi, ciò che anche giustifica la qualificazione del servizio ecclesiastico come servizio pubblico di natura propria.
2. Le conseguenze di un cambiamento a partire dal servizio ecclesiastico e viceversa seguono come regola le prescrizioni del diritto relativo al servizio pubblico nonché le disposizioni e le direttive del diritto relativo alle tariffe e ai contratti di lavoro, che di volta in volta sono normative per le Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti prendono come norma che il passaggio dal servizio ecclesiastico al servizio pubblico e viceversa non avrà, come conseguenza, svantaggi derivanti dall’applicazione delle disposizioni del diritto relativo al servizio.

In relazione all’Articolo 12, comma 1:

La proprietà e gli altri diritti relativi al patrimonio sono garantiti a norma dell’articolo 140 della Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania in connessione con l’articolo 138, capoverso 2, della Costituzione Tedesca dell’ 11 agosto 1919.

In relazione all’Articolo 15, comma 1:

Il contributo globale ai sensi del comma 1 viene erogato come prestazione finanziaria del Land alla Chiesa cattolica in conformità all’articolo 140 della Legge Fondamentale per la Repubblica Federale di Germania in connessione con l’articolo 138, capoverso 1, primo periodo, della Costituzione Tedesca dell’ 11 agosto 1919 come pure all’articolo 37, comma 2, della Costituzione del Land Brandeburgo.

In relazione all’Articolo 16, comma 2:

Eventuali divergenze di opinione che sorgessero circa la salvaguardia del carattere sacro dell’edificio, vengono sottoposte al Vescovo di Görlitz, il quale deciderà dopo una valutazione di tutte le ragioni.

In relazione all’Articolo 17, comma 1:

La procedura per l’autorizzazione segue le norme della legge sulla riscossione delle tasse da parte delle Chiese e altre comunità religiose nel Land Brandeburgo del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale, I pag. 251).

In relazione all’Articolo 17, comma 3:

1. Una deliberazione (arci)diocesana o locale sulle imposte ecclesiastiche, mediante la quale l’imposta viene percepita come addizionale unitaria dell’imposta sul reddito (imposta sul salario), si considera riconosciuta se l’addizionale non supera l’aliquota percentuale riscossa nell’anno precedente.
2. Una deliberazione (arci)diocesana o locale sulle imposte ecclesiastiche, mediante la quale è determinata la riscossione di un contributo alla Chiesa (Kirchgeld), si considera riconosciuta se il contributo alla Chiesa si mantiene in un ambito, che è concordato fra il Ministero delle Finanze del Land Brandeburgo e le (arci)diocesi.

In relazione all’Articolo 18, comma 2:

L’esazione non ha luogo se le (arci)diocesi vi rinunciano per motivi speciali nel singolo caso.

In relazione all’Articolo 19:

Di regola vengono autorizzate ogni anno due collette generali a domicilio e sulle strade.

In relazione all’Articolo 20:

1. Fini ecclesiastici sono i fini indicati nelle relative disposizioni di legge.
2. L’esenzione vale anche per le tasse che riscuotono i tribunali ordinari nelle cause della giurisdizione contenziosa e volontaria ad eccezione della giurisdizione del lavoro, gli ufficiali giudiziari, le autorità dell’amministrazione giudiziaria e le autorità dell’amministrazione dei tribunali del lavoro. Le persone giuridiche di diritto privato, create dalla Chiesa cattolica, le quali perseguono direttamente fini ecclesiastici, sono esenti dal pagamento delle tasse secondo la tariffa delle spese giudiziarie e delle tasse nelle pratiche dell’amministrazione giudiziaria.

In relazione all’Articolo 22, comma 2:

Il Governo del Land si adopererà per applicare l’Articolo 22, comma 2, anche nelle iniziative del Land nei confronti della Federazione e in relazione all’Unione Europea.