Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Febbraio 2010

Accordo 11 marzo 2009

Accordo tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde, 11 marzo 2009

L’anno 2009, il giorno 11 del mese di marzo

TRA

La Regione Lombardia, nella persona del Presidente Roberto Formigoni, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la sede della Regione in Milano, Via F. Filzi, 22

E

la Comunità ebraica, nella persona del Presidente Leone Soued, domiciliato, ai fini del presente accordo presso la sede della Comunità, in Milano, Via Sally Mayer 2

PREMESSO CHE

 la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce la dignità della persona umana e ne garantisce le libertà e i diritti inviolabili, compresi quelli afferenti la sfera religiosa, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità;
 l’articolo 8 della Costituzione stabilisce che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”;
 l’articolo 19 della Costituzione afferma che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”;
 l’articolo 38, comma 1, della Legge 23.12.1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, nel rispetto della libertà di coscienza del cittadino, assicura l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale;
 la Legge 8.03.1989, n. 101 “Norme per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane” prevede, in particolare:
□ all’articolo 7, che la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza pubblica non può impedire l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, tra cui l’osservanza delle prescrizioni ebraiche in materia alimentare;
□ l’articolo 9, che l’assistenza ai ricoverati ebrei negli istituti ospedalieri e nelle case di cura è assicurata dai ministri di culto in possesso di apposita certificazione rilasciata dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (ex articolo 3 della medesima legge);
 l’articolo 15 della Legge Regionale 16 settembre 1988, n. 48 stabilisce che “I ricoverati devono essere posti in condizione di partecipare all’esercizio del loro culto e possono ricevere la visita del ministro di culto o dei religiosi di loro scelta”;
 alcune strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde hanno avviato progetti di “umanizzazione” volti a rendere l’ambiente sanitario più consono alle esigenze culturali e
religiose e alle abitudini di vita dei singoli pazienti;
 con il presente accordo le parti intendono individuare più concrete modalità attuative delle citate disposizioni – nel rispetto dell’autonomia delle Aziende sanitarie lombarde e degli Enti di che trattasi – con particolare riferimento alle modalità di assistenza religiosa ai ricoverati che professano la religione ebraica;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Regione Lombardia si impegna a sensibilizzare le Aziende sanitarie ed ogni struttura sanitaria di ricovero e cura presente nel proprio territorio affinchè sia reso un servizio di assistenza religiosa ebraica ai degenti, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia nonché secondo il presente accordo.

ART. 2

Il servizio di assistenza religiosa comprende l’assistenza spirituale dei degenti e dei loro familiari.

ART. 3

Il servizio di assistenza religiosa dovrà essere svolto esclusivamente dai Ministri di culto ebraico nominati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 101/1989.
Per ogni singola struttura di ricovero e cura la Comunità Ebraica di Milano si impegna ad indicare un proprio Ministro di culto, comunicandone il nominativo alla stessa struttura.
Il numero dei Ministri di culto indicati per ciascuna struttura potrà variare ed essere modificato dalla Comunità stessa in relazione alle dimensioni dell’anzidetta struttura, al numero dei pazienti ebrei in essa ricoverati, alle relative richieste e al periodo di ricovero.

ART. 4

Ciascuna struttura di ricovero e cura potrà offrire la possibilità ai pazienti ebrei di ricevere pasti kasher prodotti da servizi facenti capo alla Comunità Ebraica che rispettino le normative igienico alimentari HACCPP secondo modalità e termini risultanti da specifici accordi diretti tra i Legali Rappresentanti delle strutture stesse e l’ufficio Rabbinico della Comunità ebraica di Milano.

ART. 5

Sarà cura di ciascuna struttura di ricovero e cura indicare nella propria carta dei servizi la possibilità di usufruire di assistenza religiosa ebraica e del servizio pasti kasher.

ART. 6

Compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei ed adeguati, ciascuna struttura sanitaria di ricovero e cura individuerà luoghi appositi da adibire alle funzioni religiose ebraiche di preghiera collettiva e di veglia dei defunti.

ART. 7

Nell’ambito dei rispettivi percorsi formativi di umanizzazione, le strutture sanitarie di ricovero e cura potranno offrire – con il supporto della Comunità ebraica – specifiche nozioni in tema di cura ed assistenza ai pazienti ebrei.

ART. 8

La Regione Lombardia trasmetterà alle strutture sanitarie di ricovero e cura presenti sul territorio regionale il presente Accordo al fine di facilitare la collaborazione nell’adempimento dei contenuti.

ART. 9

L’attuazione del presente Accordo non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione e/o delle strutture sanitarie di ricovero e cura lombarde.
Restano a carico esclusivo della Comunità ebraica gli eventuali costi che potrebbero derivarne.

Milano, lì 11 marzo 2009

Per Regione Lombardia
Il Presidente
Roberto Formigoni

Per la Comunità ebraica
Il Presidente
Leone Soued