Accordo 10 gennaio 1994
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica d’Ungheria sull’assistenza religiosa alle Forze Armate e di Polizia di Frontiera.
Firmato il 10 gennaio 1994.
Pubblicato in AAS 86 (1994), pp. 574-579
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA D UNGHERIA
desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l’assistenza religiosa ai cattolici, membri delle Forze Armate e di Polizia di Frontiera Ungheresi, convengono quanto segue:
I
1. La Santa Sede erigerà in Ungheria un Ordinariato Militare per l’assistenza religiosa ai cattolici membri delle Forze Armate e di Polizia di Frontiera.
2. L’Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad una diocesi secondo la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, sarà diretto da un Ordinario Militare, che avrà diritti e doveri propri dei Vescovi diocesani. L’Ordinario Militare potrà cumulare la carica con quella di Vescovo residenziale.
II
L’Ordinario Militare sarà nominato dalla Santa Sede, previa notificazione al Governo Ungherese, tenendo conto dei criteri legali vigenti in Ungheria e delle norme relative al servizio militare. Il Governo Ungherese può presentare eventuali obiezioni di carattere politico generale nei riguardi del candidato entro quindici giorni.
III
L’Ordinario Militare sarà coadiuvato da un Vicario Generale da lui scelto d’accordo con le competenti Autorità delle Forze Armate e di Polizia di Frontiera.
IV
1. Al servizio religioso dell’Ordinariato Militare saranno destinati sacerdoti del clero secolare e religioso, i quali formeranno il suo presbiterio, potendo i primi essere incardinati nell’ordinariato secondo le norme del Diritto Canonico.
2. I sacerdoti designati in maniera stabile per il servizio religioso delle Forze Armate e di Polizia di Frontiera, quale loro impegno principale, saranno chiamati in senso proprio Cappellani Militari e avranno i diritti e i doveri canonici analoghi a quelli dei Parroci.
3. L’Ordinariato Militare potrà avvalersi anche dell’aiuto di sacerdoti e religiosi ausiliari e di complemento.
V
1. Appartengono all’ordinariato Militare e si trovano, secondo le norme del Diritto Canonico, sotto la sua giurisdizione:
a) i fedeli che sono militari, nonché gli impiegati pubblici delle Forze Armate e della Polizia di Frontiera;
b) quanti compongono le loro famiglie, cioè coniugi e figli, anche maggiorenni, se abitano nella stessa casa, e così i parenti e le persone di servizio che, parimenti, abitano nella stessa casa;
c) coloro che frequentano scuole militari o si trovano degenti o prestano servizio negli ospedali militari, nelle case per anziani o in altri simili istituti;
d) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che svolgono stabilmente un compito loro affidato dall’Ordinario Militare o con suo consenso.
2. La giurisdizione dell’Ordinario Militare è personale, ordinaria, propria ma cumulativa con la giurisdizione dei Vescovi diocesani.
VI
L’organico dell’ordinariato Militare s’adatterà alle strutture interne delle Forze Armate e di Polizia di Frontiera Ungheresi; esso comprenderà un numero adeguato di cappellani in servizio stabile, ausiliari e di complemento.
VII
L’Ordinariato Militare ha sede in Budapest.
VIII
Spetta ai Ministri della Difesa e dell’Inferno, tenuto conto delle possibilità del bilancio statale, provvedere i mezzi materiali, di personale e finanziari necessari al funzionamento dell’ordinariato Militare.
IX
I Cappellani Militari cattolici nell’esercizio delle loro attività militari saranno subordinati ai loro superiori gerarchici; nell’esercizio della loro attività pastorale seguiranno l’ordinamento e le prescrizioni dell’ordinario Militare, secondo le norme del Diritto Canonico.
X
1. Se qualche membro del clero dell’ordinariato Militare dovesse essere soggetto a sanzioni disciplinari di carattere militare, il superiore gerarchico vi provvederà in contatto con l’ordinario Militare.
2. Le sanzioni disciplinari di carattere canonico saranno di competenza dell’ordinario Militare, che ne darà comunicazione all’autorità militare competente per i provvedimenti del caso.
L’Ordinario Militare, oltre che inviare istruzioni ai Cappellani Militari e richiedere loro relazioni, potrà effettuare personalmente o per mezzo di suoi delegati ispezioni “in loco” sulla situazione del servizio religioso castrense.
XII
Il Ministero della Difesa d’accordo con il Ministero dell’Inferno e con la Conferenza Episcopale emetterà un Regolamento relativo a questioni riguardanti il funzionamento dell’ordinariato Militare.
XIII
Se sorgesse qualche difficoltà d’interpretazione o d’applicazione del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo di mutua intesa.
XIV
Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali delle Alte Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, da effettuarsi il più presto possibile.
Nel caso che una delle due Parti Contraenti consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si stipula questo Accordo, avranno inizio trattative a fine di aggiornarlo.
Dato a Budapest il 10 gennaio 1994, in due esemplari originali in lingua ungherese ed italiana, il cui testo è ugualmente autentico in ambedue le lingue.
Per la Sartia Sede
ANGELO ACERBI
Per la Repubblica d’Ungheria
FUR LAIOS
Autore:
Santa Sede - Ungheria
Dossier:
Concordati Giovanni Paolo II
Nazione:
Ungheria
Parole chiave:
Clero secolare, Giurisdizione, Fedeli, Ordinariato, Clero religioso
Natura:
Accordo