Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Accordo 04 maggio 1974

Accordo 4 maggio 1974: “Convenzione Supplementare alle Convenzioni Diplomatiche del 14 maggio e 8 settembre 1828 tra la Francia e la Santa Sede relativo alla Chiesa e al
Convento di Trinità dei Monti”.

Sua Santità Paolo VI e il Presidente della Repubblica Francese, desiderosi che la chiesa e il Convento di Trinità dei Monti nonché l’insieme degli edifici che ne dipendono, affidati alle Dame Francesi del Sacro Cuore in virtù delle Convenzioni Diplomatiche del 14 maggio e 8 settembre 1828 (per realizzarvi un) Istituto di Educazione per giovani fanciulle, possa continuare ad essere utilizzato al meglio a beneficio delle famiglie ed in particolare delle famiglie francesi o di lingua francese insediate o di passaggio in Roma, hanno incaricato rispettivamente S.E.R il Cardinale Jean Villot del titolo della Santa Trinità, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e il Sig. René Brouillet, Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, di concertare e stipulare le clausole opportune da inserire in un Addendum alle predette Convenzioni.

I Commissari, debitamente autorizzati hanno convenuto e concordato le seguenti clausole:

1. In risposta all’auspicio formulato dalla Superiore Generale della Società del Sacro Cuore di Gesù per quanto concerne l’insegnamento della lingua e della cultura francese nella Casa di Educazione denominata “Istituto del Sacro Cuore della Trinità dei Monti”, in base alla lettera datata 23 luglio 1971, il Governo Francese provvederà alla remunerazione di un conveniente numero di insegnanti laici francesi, in possesso delle abilitazioni e diplomi richiesti, reclutati dalla Superiore dell’Istituto e accettati dalle autorità francesi.

2. Un servizio religioso e una predica in lingua francese saranno garantiti ogni domenica e giorno di festa nella chiesa di Trinità dei Monti ad opera di un prete francese con qualifica di rettore, senza che ciò abbia a modificare le modalità di utilizzo della chiesa per il servizio religioso dell’Istituto del Sacro Cuore e delle sue opere. Il Rettore sarà nominato dall’Ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, previa consultazione con la Superiora Generale della Società del Sacro Cuore. La sua funzione è disciplinata dallo stesso statuto vigente circa i altri rettore delle chieste appartenenti ai pii istituti di Francia in Roma e Loreto. Il Rettore risiederà nel Convento.

3. Sia durante l’anno scolastico che durante le vacanze, gli edifici dell’Istituto del Sacro Cuore di Trinità dei Monti possono essere utilizzati per l’accoglienza di giovani fanciulle francesi o di lingua francese nonché delle loro famiglie in pellegrinaggio o in soggiorno a Roma. Ciò vale anche in occasione di manifestazioni religiose quali l’Anno Santo, cerimonie di canonizzazione e beatificazione o raduni di organizzazioni cattoliche.

4. Le modalità di applicazione di quanto stipulato agli articoli 1, 2 e 3 di cui sopra, previa informativa resa alla Santa Sede, saranno stabilite all’occorenza per mezzo di lettere scambiate tra l’Ambasciata di Francia con la Superiore Generale della Società del Sacro Cuore di Gesù.