Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 12 Maggio 2008

Accordo 03 dicembre 2007

Accordo fra la Repubblica di Albania e la Santa Sede su alcune questioni economiche e tributarie, 3 dicembre 2007.

La Repubblica di Albania e la Santa Sede nella comune volontà di rafforzare i rapporti reciproci, richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti della libertà di coscienza e di religione, considerando l’importante contributo sociale, morale e storico della Chiesa Cattolica nella vita della nazione, con l’intenzione di definire un quadro legale pertinente per il normale andamento delle attività della Chiesa Cattolica in Albania, hanno convenuto sull’opportunità di addivenire ad un Accordo per meglio regolamentare alcune questioni di natura economica e tributaria.

Pertanto, concordano quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica di Albania garantisce il diritto riconosciuto alla Chiesa Cattolica in Albania di possedere e amministrare autonomamente beni e risorse economiche confacenti allo svolgimento della propria missione.

Articolo 2

La Chiesa Cattolica può liberamente procurarsi e ricevere aiuti materiali o finanziari provenienti da fedeli e donatori, anche dall’estero. Essa può organizzare collette pubbliche e ricevere offerte che serviranno per lo svolgimento della sua missione. Le sovvenzioni finanziarie di qualunque genere e ogni altra entrata legittima, come pure le donazioni materiali, destinate alla realizzazione della propria missione, non saranno soggette ad alcuna tassa o imposta.

Articolo 3

Sono esenti dalla tassa sull’edificio gli immobili di proprietà o in uso della Chiesa Cattolica, dei suoi Enti e delle sue Istituzioni contemplate nel Codice di Diritto Canonico, costituite dalle competenti Autorità ecclesiastiche come persone giuridiche ecclesiastiche o riconosciute come Organizzazioni senza scopo di lucro della Chiesa Cattolica e registrate presso i competenti organi statali albanesi, nei casi in cui essi siano usati per il culto, il governo e l’amministrazione ecclesiastica, l’attività pastorale, umanitaria e caritativa, la formazione dei sacerdoti e dei religiosi, l’insegnamento della teologia e altre scienze ecclesiastiche, come pure per l’abitazione dei ministri e di culto e del personale religioso e laico a servizio della Chiesa.

Articolo 4

Le esenzioni previste all’art. 3 del presente Accordo non si applicheranno qualora gli immobili in esso menzionati venissero utilizzati per attività di lucro, nel qual caso si ricorrerà alla legislazione vigente, tenendo conto delle tabelle immobiliari fissate dai locali organi amministrativi dello Stato.

Articolo 5

Per gli edifici e gli ambienti adibiti ad attività educative e scolastiche, anche universitarie e post-laurea, sociali e sanitarie, di proprietà o in uso degli Enti e delle Istituzioni di cui all’Articolo 3 del presente Accordo si applicherà la tariffa stabilita dagli organi amministrativi locali che non dovrà essere superiore a quella stabilita per le altre Organizzazioni senza scopo di lucro che svolgano le stesse attività. Tale tariffa si stabilirà computando soltanto la superficie dell’ambiente nel quale si svolgono le attività contemplate.

Articolo 6

I beni, mobili e immobili, di proprietà della Chiesa Cattolica o dei suoi Enti, utilizzati per l’esercizio del culto, il governo e l’amministrazione ecclesiastica, l’attività pastorale, umanitaria e caritativa, la formazione dei sacerdoti e dei religiosi, come pure per l’abitazione dei ministri di culto e del personale religioso e laico a servizio della Chiesa, saranno esenti dal pagamento dell’imposta di successione o di passaggio di proprietà, nel caso di donazioni fra la Chiesa Cattolica e i suoi Enti o fra gli Enti stessi previsti all’art. 3 di questo Accordo. La destinazione di detti beni sarà comprovata dai relativi atti notarili.

Articolo 7

Sono esenti dall’obbligo del versamento contributivo di assicurazione sociale e sanitaria i ministri di culto e il personale religioso e laico a servizio della Chiesa, di nazionalità straniera, regolarmente residenti in Albania, i quali non beneficiano di alcun reddito o compenso per l’esercizio della loro attività a servizio della Chiesa, anche in qualità di fondatori, dirigenti o rappresentanti legali di Enti o Istituzioni di cui all’art. 3 del presente Accordo, e che hanno già versato tali contributi nei Paesi di provenienza. Ai summenzionati soggetti spetterà l’onere della dimostrazione documentale presso gli organi statali competenti.

Articolo 8

Le persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa Cattolica, contemplate nel codice di Diritto Canonico o riconosciute dalla competente Autorità ecclesiastica e registrate presso i corrispondenti organi statali, per quanto riguarda le loro attività di carattere istituzionale, come il culto, il governo e l’amministrazione ecclesiastica, l’attività pastorale, umanitaria e caritativa, la formazione dei sacerdoti e religiosi, l’insegnamento della teologia e altre scienze ecclesiastiche, non sono obbligate a tenere i registri contabili ed a sottostare agli standard amministrativi previsti nelle leggi e negli atti normativi subordinati alla legge in vigore. Di conseguenza, per tali attività esse non hanno l’obbligo di presentare il bilancio contabile annuale agli organi competenti dello Stato e neppure di depositarlo presso gli organismi statali stabiliti dalla legislazione vigente.

Articolo 9

In caso di questioni incerte, irrisolte e contese che riguardano la Chiesa Cattolica in Albania e i suoi Enti e Istituzioni come persone giuridiche ecclesiastiche o riconosciute come Organizzazioni senza scopo di lucro della Chiesa Cattolica e registrate presso i competenti organi statali albanesi, la Chiesa Cattolica in Albania e l’autorità competente nella Repubblica d’Albania costituiranno una commissione bilaterale “ad hoc” con il compito di trovare soluzioni accettabili da entrambe le parti.

Articolo 10

Nel caso in cui, per varie cause o circostanze, si renda necessario in futuro regolamentare altre questioni in materia economica e tributaria non contemplate nel presente Accordo, le parti firmatarie converranno per la conclusione di Accordi Addizionali.

Articolo 11

Questo Accordo sarà vigente al momento della reciproca notifica dell’adempimento, presso ciascuna Parte, delle procedure interne necessarie perché entri in vigore.
Questo Accordo verrà disdetto allorché una Parte notificherà all’altra la sua decisione per iscritto. L’Accordo sarà abrogato 90 (novanta) giorni dopo la data di notificazione.

Tirana, 3 dicembre 2007

Per l’Albania
Ministro I. Fincaneve

Per la Santa Sede
+S.E. Mons. Giovanni Bulaitis
Nunzio Apostolico