Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 aprile 2008

Una normativa nella quale si concede la pensione di vedovanza
unicamente al coniuge superstite, e non anche al partner superstite di
un’unione solidale registrata tra persone dello stesso sesso,
costituisce un’ipotesi di discriminazione diretta fondata
sull’orientamento sessuale, qualora il diritto nazionale abbia
equiparato – relativamente al trattamento previdenziale – le unioni
registrate al matrimonio. Non è rilevante, in questo caso, il
ventiduesimo considerando della direttiva 2000/78, in base al quale
restano “impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato
civile e le prestazioni che ne derivano”; infatti, se è vero che tale
materia rimane di competenza degli Stati membri, questi, tuttavia,
devono legiferare nel rispetto delle disposizioni della direttiva, che
sancisce un divieto di discriminazione nelle condizioni di lavoro, ivi
comprese tutte le prestazioni che – come quelle del caso di specie –
siano assimilabili ad una retribuzione ex art. 141 TCE.

Ordinanza 21 dicembre 2004

Tribunale di Torino. Ordinanza 21 dicembre 2004, “Rischio di persecuzione connesso alle tendenze sessuali e divieto di espulsione di cittadino extracomunitario”. In OLIR: Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile. Sentenza 25 luglio 2007, n. 16417 ORDINANZA A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.11.2004; Il ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto di espulsione per difetto di […]

Ordinanza 16 luglio 2007, n.574

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13 n. 2 della legge 19 febbraio 2004 n. 40,
nella parte in cui non consente di accertare, mediante la diagnosi
preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna
ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano
affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano
portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato
pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna.

Sentenza 24 settembre 2007

L’art. 6 della legge n. 40/2004 stabilisce che prima del ricorso
“e altresì in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita” il medico debba informare in
maniera dettagliata i soggetti che alle tecniche medesime abbiano
avuto legittimo accesso “sui possibili effetti collaterali sanitari
e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse,
sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti”.
Il successivo art. 14 della legge precisa ed integra la disposizione
di cui all’art. 6 prevedendo, in capo ai soggetti che abbiano avuto
accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, il
diritto di essere informati sul numero e, su loro esplicita richiesta,
“sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire
nell’utero” (art. 14, 5° comma). Nell’ottica del consenso
informato, dunque, non può seriamente dubitarsi che l’impianto in
utero dell’embrione prodotto in vitro integri un trattamento
sanitario e che pertanto debba essere preceduto da una adeguata
informazione su tutti gli aspetti rilevanti, compreso il numero e lo
stato di salute degli embrioni destinati all’impianto. Negare
l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata
richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge significherebbe dunque
rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento
sanitario da eseguirsi, indispensabile invece sia nella prospettiva di
una gravidanza pienamente consapevole, consentendo ai futuri genitori
di prepararsi psicologicamente ad affrontare eventuali problemi di
salute del nascituro, sia in funzione della tutela della salute
gestazionale della donna. Deve dunque ritenersi possibile la
praticabilità della diagnosi preimpianto quando la stessa risponda
alle seguenti caratteristiche: sia stata richiesta dai soggetti
indicati nell’art. 14, 5° comma, della l. n. 40/2004; abbia ad
oggetto gli embrioni destinati all’impianto nel grembo materno
(destinazione che, ad esempio, deve invece ritenersi esclusa per gli
embrioni che si trovino in stato di crioconservazione in attesa di
estinzione); sia strumentale all’accertamento di eventuali malattie
dell’embrione e finalizzata a garantire a coloro che abbiano avuto
legittimo accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita
una adeguata informazione sullo stato di salute degli embrioni da
impiantare.

Sentenza 12 aprile 2006

Nei casi in cui il fondatore-capostipite non manifesti la volontà di
limitare la cerchia dei contitolari del diritto di proprietà e di
utilizzo del sepolcro ai suoi soli eredi, il sepolcro si intende
destinato al fondatore familiaeque suae, e quindi il diritto alla
sepoltura spetta a tutti i discendenti del fondatore nonché ai
rispettivi coniugi.

Decisione 07 ottobre 2005

La presenza di una croce latina sul suolo pubblico viola il principio
di aconfessionalità e laicità dello stato, sancito dall’art. 1,
par.4, della Costituzione della California. E’ da ritenersi contrario
alla Costituzione il tentativo di trasferire al Governo Federale la
proprietà del terreno ove si trova la croce, allo scopo di evitarne
la rimozione: tale tentativo si configura, infatti, come un
trattamento preferenziale di una religione da parte dello stato,
vietato dall’art. 16, par.5, della Costituzione.

Ordinanza 20 dicembre 2005

Esaminando la struttura delle fattispecie di cui all’articolo 151,
comma 1, Cpmp, si osserva che il provvedimento di chiamata alla armi
non concorre a costituire il precetto della norma incriminatrice ma è
un presupposto della condotta costituita dall’assenza legittima
senza giusto motivo protrattasi per almeno cinque giorni consecutivi.
Ciò premesso, e tenuto conto in particolare del fatto che la legge
non esclude che nel futuro si possa nuovamente ricorrere al servizio
militare di leva, non si può in alcun modo ritenere abolito il reato
in questione. L’attuale sospensione della coscrizione obbligatoria non
comporta infatti l’abrogazione di una norma penale rivolta a tutelare
l’interesse dello Stato ad assicurare comunque la presentazione alle
armi del cittadino ogniqualvolta questi sia chiamato ad adempiere il
servizio di ferma in base ad un legittimo provvedimento dell’Autorità
militare; solo un eventuale intervento del Parlamento, ai sensi
dell’art. 79 Costituzione, potrebbe dunque determinare l’estinzione
dei reati di assenza commessi anteriormente alla cessazione del
servizio militare obbligatorio.

Sentenza 18 dicembre 2003, n.865/2001

Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), Sentencia de 18 diciembre 2003, n. 865/2001. Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil tres. Vistos los autos del recurso contencioso-administrativo 865/2001 que ante esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido el Procurador Dª. MARÍA RODRÍGUEZ PUYOL, en […]

Sentenza 03 marzo 2003, n.297/2003

Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), Sentencia de 3 marzo 2003, n. 297/2003. En Madrid a tres de marzo de dos mil tres Visto el recurso de apelación número 5 del año 2003, interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid contra Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 26 […]

Sentenza 02 aprile 2004, n.284/2004

Tribunal Superior de Justicia Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª), Sentencia de 2 abril, n. 284/2004 En Madrid a dos de abril de dos mil cuatro Visto el recurso de apelación número 1 del año 2004 interpuesto por el Procurador Sr. Aragón Martín en nombre y representación de Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo […]