Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 27 maggio 2008

L’affidamento esclusivo costituisce – nello spirito della nuova
legislazione (legge n. 54/2006) – l’eccezione alla regola generale
individuata nell’affido c.d. condiviso. La riforma, infatti,
ribadisce e amplia il principio della bigenitorialità, intesa quale
diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i
genitori, introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di
New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori. Ciò non toglie,
tuttavia, che il legislatore abbia mantenuto, quale valvola di
sicurezza del sistema, l’ipotesi dell’affidamento esclusivo qualora
ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del
minore.

Decreto 05 giugno 1995

Lo stato di gravidanza della minore non può costituire da solo grave
motivo per l’autorizzazione al matrimonio ex. art. 84, 2º comma
cod. civ., se non è accompagnato da una sufficiente maturità e
indipendenza della minore e dall’esistenza in atto di valide
prospettiva di formazione di un’autonoma famiglia.

Sentenza 14 ottobre 1995, n.16

Deve essere accolto il ricorso in opposizione al decreto di stato di
adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera
(nella specie, tunisina) e deve invece procedersi ad una adozione in
deroga ai sensi dell’art. 44 lettera c) L. 184/1983, che permetta
alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia
confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la
madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture
differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a
crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le
radici storiche.

Decreto 28 gennaio 1994

Ricorrono i gravi motivi per l’autorizzazione a contrarre matrimonio
di minori infradiciottenni qualora vi sia una convivenza in atto tra i
nubendi per aver già celebrato matrimonio religioso e si sia
verificata l’interruzione spontanea della gravidanza.