Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 febbraio 2002, n.3472

La radio vaticana è un ente centrale della Chiesa, a norma dell’art.
11 del trattato del Laterano 11 febbraio 1929 (legge n. 810 del 1929),
sia perché è inserita nell’ambito della Segreteria di Stato della
Santa Sede e il suo direttore generale è nominato dal Pontefice, sia
perché è uno strumento al servizio della stessa Santa Sede per
l’evangelizzazione in adempimento del ministero petrino. In
conseguenza, a norma del citato art. 11 del trattato, lo Stato
italiano è carente di giurisdizione nei confronti dei responsabili
della gestione di detta radio, quando siano imputabili della lesione
prevista e punita dall’art. 674 c.p., per aver diffuso radiazioni
elettromagnetiche in territorio italiano atte a offendere e molestare
le persone ivi residenti. I problemi posti da tali impianti vanno
risolti con accordi fra lo Stato e la Santa Sede.

Sentenza 07 novembre 2003

In tema di reati contro la famiglia, allorché le parti provengono per
nazionalità e quindi cultura, religione e formazione, da contesti
istituzionali e sociali del tutto diversi da quelli dello Stato
ospite, alla cui giurisdizione sono sottoposti, è opportuno che il
giudice, per la completezza della conoscenza degli elementi oggettivi
e soggettivi che sono alla base della sua decisione, si interroghi
sull’influenza che quei dati originari possano avere avuto sul fatto
commesso in Italia. In particolare, il diritto di famiglia marocchino
prevede che il matrimonio – secondo quanto stabilito dalla religione
islamica – possa essere sciolto in due modi: tramite il ripudio
(c.d. talaq) o il divorzio; mentre il divorzio è un diritto che
spetta alla donna, ma che è dalla legge circoscritto a soli cinque
gravi casi, per contro, il talaq consente al marito di ripudiare la
moglie senza necessità di addurre alcun motivo a sostegno di tale
pretesa. Tuttavia, considerato che lo scioglimento del matrimonio
concerne i rapporti tra i coniugi e non determina in alcun modo la
cessazione dei doveri di assistenza dei genitori nei confronti dei
figli, nel caso di specie, posto che l’imputato aveva avuto concreta
esperienza del fatto che, per le leggi dello Stato ospite, in quanto
padre era titolare del diritto/dovere di provvedere a fornire al
figlio minore i necessari mezzi di sussistenza (secondo quanto
disposto, al riguardo, dal Tribunale dei minorenni) e che lo stesso
era conscio, per propria cultura e religione (e dunque diritto) di
origine, di dovere provvedere al figlio fino all’età puberale, non
emergono elementi di meritevolezza tali da fondare la legittimità
della concessione delle attenuanti generiche ed il connesso effetto
premiale proprio della riduzione fino ad un terzo della pena da
applicarsi.

Ordinanza 24 gennaio 2005

Giudice per le Indagini Preliminari di Milano.Ordinanza del 24 gennaio 2005: “Reato di associazione con finalità di terrorismo: scarcerazione disposta per sopravvenuta carenza di gravi indizi di reato”. N. 28491/04 R.G. N.R.N.5774/04 R.G. G.I.P. Tribunale di MilanoUfficio del Giudice per le Indagini Preliminari REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice dr. Clementina Forleo, all’esito del […]

Sentenza 26 novembre 1999

La condotta del genitore che, per motivi religiosi, imponga ai figli
minori di sottoporsi, rispettivamente, ad un intervento di
circoncisione e di infibulazione, integra – stante nel caso di specie
il vincolo della continuazione – gli estremi del reato di lesioni
personali volontarie, di cui all’art. 582 c.p., aggravato – ex
art. 585 c.p. in relazione all’art. 577 ed ex art. 61, n. 11 c.p. –
dell’avere commesso il fatto ai danni di propri discendenti e con
abuso di autorità e coabitazione.

Ordinanza 01 ottobre 2002

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI N. 154/99 R.G. notizia di reato N. 544/99 R.G. G.I.P. ORDINANZA di archiviazione Il Giudice per le Indagini Preliminari dr. Giandomenico Gallo letti gli atti del procedimento penale sopraindicato nei confronti di *** *** *** ed altri tutti indagati per il reato di diffamazione (artt. […]

Sentenza 26 settembre 2003, n.539

L’intervento chirurgico di circoncisione maschile integra gli estremi
del reato di truffa ai danni di Ente Pubblico, laddove – in assenza di
reali esigenze terapeutiche – venga eseguito unicamente per motivi
religiosi. Nulla impedisce, infatti, a chi lo ritenga necessario o
opportuno di sottoporsi a circoncisione o ad altra pratica rituale,
che non comporti menomazioni permanenti del proprio corpo. Tuttavia,
non è lecito l’utilizzo di artifici e raggiri per porre a carico
della collettività, in assenza di necessità di cura, i costi di una
operazione a valenza privata, posto che la circoncisione rituale non
costituisce una prestazione sanitaria riconosciuta come rimborsabile.
Tali condotte configurano, pertanto, il reato di cui all’art. 640,
comma 2 c.p., senza che possa essere attribuito alla motivazioni
religiose, alla base di dette azioni, il valore di condizione per
l’esercizio di un diritto, scriminante come tale sul piano penale.

Ordinanza 26 luglio 1995, n.186

Giusta la natura individuale del diritto alla salute, spetta in via
esclusiva al paziente o ai suoi familiari la valutazione circa
l’opportunità di un intervento chirurgico con alte probabilità di
esito infausto, quali che siano le motivazioni della scelta.
Correlativamente, non può configurarsi, quanto meno nella detta
ipotesi, un dovere di attivarsi a tutela della salute altrui a carico
degli esercenti la professione sanitaria che ricevano il rifiuto
all’intervento da parte del congiunto legittimato ad assumere la
decisione in luogo del paziente.

Ordinanza 29 ottobre 1997

Sono configurabili gli estremi del reato di favoreggiamento personale
aggravato nella condotta del sacerdote che celebri Messa nel
nascondiglio di un capo mafia latitante, in tal modo consentendo al
fuggiasco di soddisfare le proprie esigenze religiose e spirituali
senza recarsi in chiesa e quindi senza esporsi al rischio di essere
sorpreso dall’autorità di polizia che lo ricerca. Sono configurabili
gli estremi del reato di favoreggiamento personale aggravato nella
condotta del sacerdote che, presentandosi spontaneamente innanzi
all’autorità di polizia per rendere dichiarazioni in merito al suo
possibile coinvolgimento nella latitanza di un noto boss mafioso, si
astenga dal rivelare il nome — pur conoscendolo — di chi lo ha
condotto presso il rifugio del ricercato.

Sentenza 27 aprile 1995

Non sono configurabili i reati di cui alla L. 7 agosto 1982, n. 516 a
carico dei responsabili di un’associazione religiosa (nella
fattispecie: di dianetica e scientologia), allorché non siano da
questa effettuate attività commerciali rivolte a soggetti terzi
rispetto agli associati.

Sentenza 26 gennaio 1999

E’ ravvisabile il delitto di sequestro di persona nella condotta dei
genitori che, contrari alla scelta di vita della figlia maggiorenne,
suora novizia, in occasione d’una visita alla stessa, dopo averla
fatta salire in automobile, ve la trattengono contro la sua volontà
trasportandola in luogo diverso dal convento ove era ospitata secondo
la sua vocazione.