Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 25 gennaio 1996, n.96

Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle cause
di invalidità dei matrimoni contratti da cittadini italiani secondo
le norme canoniche in quanto non è possibile, secondo una
interpretazione letterale o sistematica, individuare nel testo del
Concordato, come modificato dall’Accordo di revisione del 1984,
nessuna norma che preveda la riserva di giurisdizione in favore dei
tribunali ecclesiastici. É inammissibile la domanda di nullità di un
matrimonio concordatario alla stregua dell’art. 122, 2º comma cod.
civ. quando l’azione è proposta dal coniuge che ha indotto
l’altra parte in errore ed al quale per tale motivo, non spetta la
legittimazione attiva.

Ordinanza 15 gennaio 1996, n.287

Tribunale Civile di Salerno. Ordinanza 15 gennaio 1996, n. 287. (Palumbo; Libero) (omissis) Osserva in diritto Nel nostro ordinamento l’attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno status familiare, per cui quando l’art. 6 c.c. dispone: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito” non rinvia a norme che […]

Decreto 16 giugno 1995, n.620

Nell’ipotesi in cui i nubenti, celebrando matrimonio concordatario,
sottoscrivano entrambi gli originali dell’atto di matrimonio ma una
sola dichiarazione di scelta della separazione dei beni, deve comunque
ritenersi validamente manifestata la loro volontà di optare per tale
regime patrimoniale. A tale omissione è possibile ovviare producendo
all’ufficiale di stato civile copia integrale dell’originale
dell’atto di matrimonio inserito nei registri parrocchiali.
Peraltro, l’annotazione tardivamente effettuata non potrà avere
efficacia retroattiva nei riguardi dei terzi di buona fede. Deve
essere rigettata la domanda di rettificazione dell’atto di
matrimonio celebrato secondo il rito concordatario quando le parti
deducano un’omissione di carattere formale (nella specie: omessa
sottoscrizione della dichiarazione di scelta del regime di separazione
dei beni nel secondo originale) la quale non concerne la correzione di
eventuali errori materiali od omissioni compiute dall’ufficiale di
stato civile, bensì riguarda l’attività di certificazione del
ministro di culto.

Sentenza 07 gennaio 1995, n.14

A seguito dell’Accordo del 18 febbraio 1984 (Legge n. 121/85) è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica in materia
di nullità del matrimonio, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica, le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Tale criterio, tuttavia, se trova fondamento
testuale nella normativa in tema di delibazione, non riceve analogo
sostegno nel caso di cognizione diretta del giudice italiano;
pertanto, in via di principio, non può essere esclusa la
giurisdizione dello Stato neppure dalla pendenza davanti ad un giudice
straniero della medesima causa o di altra con questa connessa alla
stregua di quanto dispone l’art. 3 c.p.c. Venuta meno la
giurisdizione esclusiva dei tribunali ecclesiastici per le cause di
nullità del matrimonio concordatario, la parte interessata, nel
proporre tale domanda davanti al giudice italiano, potrà
elettivamente dedurre in via alternativa o cumulativa l’applicazione
delle norme che disciplinano la validità del vincolo matrimoniale
alla stregua dell’uno o dell’altro ordinamento, con il limite, per
quanto riguarda l’ordinamento canonico, derivante dal disposto
dell’art. 31 disp. prel. c.c. Deve essere dichiarata la nullità del
matrimonio canonico con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e
3º comma, punto 1, c.c., nel caso in cui sia accertato che il
consenso di una delle parti è stato prestato per effetto di errore
essenziale sull’impotenza coeundi dell’altra parte, conosciuta
soltanto dopo la celebrazione del matrimonio.

Ordinanza 11 giugno 1994

E’opinabile la sussistenza del fumus boni juris nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. instaurato sul presupposto dell’efficacia civile di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per timore di
eccezionale gravità del marito nei confronti della madre e allo scopo
di conseguire l’obbligazione indennitaria e alimentare dovuta dal
coniuge in mala fede a norma dell’art. 129 bis c.c., mancando nella
specie l’attribuibilità del vizio al coniuge ed essendo invece
indifferente la conoscenza della nullità da parte del medesimo.

Sentenza 24 marzo 1994, n.3327

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio
concordatario celebrato tra una cittadina italiana ed un cittadino
iraniano, diversamente che nel procedimento di separazione personale,
la legge sostanziale applicabile deve essere desunta dall’art. 17
disp. prel. cod. civ. poiché la relativa pronunzia viene ad incidere
sullo status coniugale. Nel giudizio di cessazione degli effetti
civili di un matrimonio concordatario celebrato tra una cittadina
italiana ed un cittadino iraniano non è applicabile la disposizione
di cui all’art. 1133 del cod. civ. iraniano secondo la quale
“l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogniqualvolta lo vorrà”,
integrando una inemendabile violazione del principio di parità tra i
coniugi e ponendosi, conseguentemente, in aperto contrasto con i
principi di ordine pubblico, sia, internazionale, sia, interno.

Ordinanza 23 ottobre 2003

Il principio di pluralità deve intendersi quale salvaguardia del
pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e
13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica
rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso (non affiggendo
nelle aule crocifissi). Parimenti lesiva della libertà di religione
sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre
religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di
fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata
esposizione di simboli religiosi, piuttosto che attraverso
l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in
concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per
ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun
credo.

Sentenza 12 agosto 1992, n.790

La clausola testamentaria che attribuisce al legatario l’usufrutto
di determinati beni a condizione (e per il tempo che) mantenga lo
stato di nubilato deve considerarsi lecita indipendentemente
dall’indagine sull’effettiva portata della volontà del testatore,
in quanto l’art. 636, 2º comma, c.c. detta una disciplina oggettiva
delle disposizioni condizionali.

Sentenza 12 luglio 1995, n.427

L’adozione o ancor piú il proseguimento, da parte di una persona,
di una fede religiosa diversa da quella professata dal coniuge e da
quest’ultimo non condivisa né apprezzata, non può costituire di
per sé motivo di addebito della separazione, non potendosi in alcun
modo rimproverare ad un soggetto di esercitare un suo diritto
costituzionale, nonostante l’inevitabile incidenza sull’armonia
del ménage familiare. L’appartenenza di un genitore ad una
religione (nella specie: dei Testimoni di Geova) diversa da quella
cattolica professata dall’altro coniuge, non può costituire fattore
di discriminazione nella scelta del genitore affidatario, ma solo
elemento di valutazione nella prospettiva di garantire al minore un
equilibrato sviluppo. Peraltro, atteso il carattere tendenzialmente
segregativo e totalizzante del modello comportamentale geovista, il
giudice può inibire al genitore la partecipazione del minore alle
riunioni del gruppo religioso e l’assistenza a quelle che si
svolgano eventualmente in casa, almeno fino a quando costui non appaia
così condizionabile e impressionabile in ragione della sua età.

Sentenza 17 febbraio 1994, n.72

A seguito dell’Accordo di revisione del Concordato stipulato il 18
febbraio 1984 e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121 è
venuta meno la “riserva” della giurisdizione ecclesiastica, sulle
controversie in materia di nullità del matrimonio celebrato secondo
le norme del diritto canonico, con la conseguenza che per tali
controversie sussistono tanto la giurisdizione italiana quanto la
giurisdizione ecclesiastica le quali concorrono secondo il criterio
della prevenzione. Va dichiarata la nullità del matrimonio canonico
con effetti civili a norma dell’art. 122, 2º e 3º comma n. 1, c.c.
nel caso in cui sia accertato che il consenso di una delle parti è
stato prestato per effetto di errore essenziale sull’impotentia
generandi dell’altra parte, conosciuta soltanto dopo la celebrazione
del matrimonio.