Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 27 marzo 2008

Non sussiste fumus boni iuris in ordine alla domanda inibitoria
relativa all’apertura del sepolcro (poi trasformata in richiesta di
ripristino dello stato dei luoghi) e alla esposizione delle spoglie di
San Padre Pio, fondata su di una disposizione testamentaria di
carattere non patrimoniale rivolta al Sindaco di San Giovanni Rotondo.
In tale disposizione testamentaria appare, infatti, inequivocabile la
volontà dello scrivente di sottoporsi “alla volontà dei Superiori”
ed, in particolare, la manifestazione del proprio “desiderio” che, in
assenza di opposizione dei Superiori, le sue spoglie fossero composte
“in un tranquillo cantuccio di questa terra”. Ritiene, pertanto, il
giudicante che il dichiarante abbia effettuato espressione di un mero
“desiderio” e non già di una vera e propria disposizione non
patrimoniale di ultima volontà, con conferimento di un vero e proprio
mandato ad un preciso soggetto giuridico: a sostegno di tale
conclusione devono, infatti, essere considerate le modalità di
espressione della manifestazione di volontà dell’assunto testatore,
il contesto nel quale è inserita l’espressione, il notevole lasso di
tempo intercorso tra il momento dell’effettuazione della dichiarazione
e il momento della morte del testatore, avvenuta nel 1968
(quarantacinque anni dopo), la mancata indicazione precisa del
soggetto mandatario e la mancanza di indicazione del luogo preciso in
cui doveva essere effettuata la sepoltura. Inoltre, ove pure voglia
essere ritenuta la natura di testamento della espressione riportata,
deve comunque essere dato rilievo all’espressa manifestazione di
volontà di Padre Pio di sottoporsi alta volontà dei “Superiori”,
posto che le disposizioni testamentarie devono essere interpretate
cercando di ricostruire la volontà effettiva del de cuius.

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.

Sentenza 24 gennaio 2008

Qualora nell’atto di donazione di un immobile e nel successivo atto di
accettazione, si faccia espresso riferimento alla destinazione dello
stesso ad determinato culto, ciò non legittima di per sè il possesso
esclusivo di tale bene da parte della relativa organizzazione
religiosa (nel caso di specie, inoltre, i convenuti non avevano
diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE
CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, facendo parte della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale – secondo i rilievi
svolti dal Tribunale adito – avrebbe da tempo aderito ad una diversa
comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE
CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con
quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI).

Sentenza 28 febbraio 2007

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale è stato
riconosciuto, in più occasioni dalla giurisprudenza, in favore del
convivente more uxorio a seguito del decesso dell’altro convivente
(cfr. Trib. Roma, sentenza n. 9693 del 9 luglio 1991). Non vi è
pertanto alcun motivo per negare il diritto, a determinate condizioni,
al risarcimento di tale danno non patrimoniale, allorché la
convivenza riguardi, oltre alla coppia, anche il figlio di uno dei due
conviventi, con cui l’altro, pur non essendo genitore, abbia
instaurato un solido legame affettivo.

Sentenza 02 marzo 2007, n.21

L’esercizio del diritto di difesa costituisce una facoltà
dell’incolpato e non può trasformarsi ab extra in imposizione per il
soggetto che liberamente intenda sottrarsi all’iter disciplinare,
rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi
a ciò deputati.

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Sentenza 25 settembre 2006, n.19381

Il nome “Democrazia Cristiana” ed il simbolo tradizionale dello scudo
crociato costituiscono patrimonio di tale associazione ed, essendo
essi fissati dallo statuto, la loro modificazione non può avvenire
che per deliberazione dell’assemblea dell’associazione (id est, il
Congresso), ai sensi degli articolo 16 e 21 cc., e non per
deliberazione di altri organi (nel caso di specie, il Consiglio
nazionale).

Decreto 10 giugno 2005, n.3

Il costituente, nel riconoscere – all’art. 29 – «i diritti della
famiglia come società naturale», ha inteso far riferimento al
tradizionale rapporto di coniugio tra soggetti appartenenti a sesso
diverso, secondo una concezione, che prima ancora che nella legge,
trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura, nella storia
della nostra comunità nazionale; principio confermato, inoltre, dalle
disposizioni in materia contenute nella legge ordinaria (artt. 89,
143-bis, 156-bis, 231, 235, 262 c.c.). La diversità di sesso dei
nubendi può pertanto ritenersi elemento essenziale per poter
qualificare, nel nostro ordinamento, la fattispecie «matrimonio».
Ciò rilevato si deve dunque ritenere legittimo il rifiuto
dell’ufficiale dello stato civile di accogliere l’istanza di
trascrizione di matrimonio tra persone dello stesso sesso,
regolarmente contratto all’estero, per l’assenza dei requisiti minimi
essenziali che consentono di inquadrare la fattispecie in esame nella
stessa previsione legale «matrimonio»; presupposto quest’ultimo
indefettibile per la trascrizione, essendo venuto meno quel
collegamento funzionale con l’ordinamento straniero, che è condizione
indispensabile per rendere accettabile l’atto nel nostro ordinamento.

Sentenza 27 aprile 2005

L’art. 8 del nuovo accordo concordatario consente che la trascrizione
del matrimonio religioso sia “effettuata anche posteriormente su
richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la
conoscenza e senza l’opposizione dell’altro” (comma 6). Fondamento
giuridico della legittimità di detta trascrizione risulta dunque –
come più volte rilevato dalla giurisprudenza – la manifestazione
della volontà espressa dagli sposi. Deve pertanto rilevarsi, al
riguardo, l’inammissibilità e l’irrilevanza del consenso “a futura
memoria”, non potendo essere considerate espressive – del pur tacito
assenso preteso dalla legge vigente – né le manifestazioni di
volontà della trascrizione risalenti al solo momento della
celebrazione, né eventuali dichiarazioni – testamentarie o no – di
conferma dell’originaria volontà degli effetti civili rilasciate dal
de cuius precedentemente alla data di presentazione della tardiva
richiesta di trascrizione. In tale fattispecie, infatti sono
necessarie – ai sensi della disposizione in esame – la conoscenza e la
mancata opposizione del coniuge al momento della richiesta di
trascrizione, evidentemente insussistenti nel caso in cui quest’ultimo
sia deceduto. Sul punto, non può pertanto ritenersi condivisibile
l’interpretazione secondo cui, laddove la volontà di trascrivere sia
stata chiaramente manifestata, l’eventuale morte di uno dei coniugi
non potrebbe impedire la trascrizione, rendendo altresì irrevocabile
la volontà del coniuge defunto. Tale ricostruzione, infatti, risente
in realtà di un (pre)giudizio di valore, che è quello di garantire
l’efficacia di atti negoziali, oltre i limiti formali e temporali
previsti in modo univoco dalla legge in esame, che risulta ispirata al
principio opposto della certezza delle situazioni giuridiche
realizzate e mantenute in vita.