Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Ordinanza 11 luglio 2008, n.323

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, legge n.
40/2004, per contrasto, quanto ai commi 1 e 2 dell’art. 14 cit., con
gli artt. 3 e 32, primo e secondo comma Cost. e dell’art. 6, comma 3,
ultima parte, legge n. 40/2004, per contrasto con l’art. 32, secondo
comma Cost., nella parte in cui impongono il divieto di
crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessarieta’
della creazione di massimo tre embrioni nonche’ la necessarieta’
dell’unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiori
a tre, e laddove prevedono la irrevocabilita’ del consenso da parte
della donna all’impianto in utero degli embrioni creati.

Decreto 04 giugno 2008, n.297

Visto il combinato disposto del nuovo art. 404 c.c. e dell’art. 6
della Convenzione di Oviedo
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2119], di cui è
stata autorizzata la ratifica in Italia con legge n. 145 del 2001,
può essere disposta la nomina di un amministratore di sostegno, che
agisca in nome e per conto del paziente nel caso di sopravvenuta
incapacità di intendere e di volere di quest’ultimo (nella
fattispecie, tale amministatore veniva riconosciuto dal Giurice
tutelare legittimato a negare il consenso ad emotrasfusioni, anche in
caso di pericolo di vita del paziente; cfr., in questo stesso senso,
Tribunale di Modena. Decreto 5 novembre 2008
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4818])

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Ordinanza 09 aprile 2008, n.245

Non è manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, in
relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui
tale norma non include il convivente more uxorio fra i soggetti
beneficiari di permessi retribuiti per l’assistenza a persona con
handicap grave.

Decreto 13 maggio 2008

L’art. 32 della Costituzione garantisce il diritto a che il naturale
evento della morte si attui con modalità coerenti all’autocoscienza
della dignità personale, quale costruita dall’individuo nel corso
della vita attraverso le sue ricerche razionali e le sue esperienze
emozionali. Per l’effetto, nel caso di paziente in stato di
incoscienza, l’amministratore di sostegno potrà negare, in nome e per
conto della persona, l’autorizzazione ai sanitari perchè
procededano ad una terapia invasiva. Tale specifico potere-dovere
andrà esercitato, tuttavia, esclusivamente a condizione che il
soggetto beneficiario non manifesti una volontà opposta quando ancora
gli resti coscienza.

Ordinanza 22 gennaio 2008, n.229

La collocazione del crocifisso o di immagini sacre, in locali
dell’amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un
pubblico servizio, attiene a scelte di carattere organizzatorio
dell’amministrazione. In tali ipotesi, infatti, si è di fronte a
provvedimenti dell’autorità amministrativa di carattere generale,
che esorbitano nel rapporto individuale di utenza o del singolo
dipendente con l’amministrazione, per cui resta devoluta al giudice
amministrativo anche l’eventuale richiesta di risarcimento. Peranto,
deve escludersi che la questione della legittimità della collocazione
della immagini sacre nei locali della pubblica amministrazione (nel
caso di specie, presso l’Unità Operativa del Comando di Polizia
Municipale) possa ricondursi ad un a mero rapporto di carattere
individuale del singolo utente o ad una questione meramente
risarcitoria, con la conseguenza che l’istanza cautelare volta ad
ottenere la rimozione dei simboli religiosi si traduce nella richiesta
di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella
gestione e nell’organizzazione della pubblica amministrazione, con
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Ordinanza 30 aprile 2008

E’ illeggittimo, in quanto emesso in violazione dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di
esclusione di una Onlus dal beneficio del 5‰, qualora nella
motivazione del predetto provvedimento, si sia omesso di dare ragione
del mancato accoglimento delle osservazioni presentate da detto ente a
seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da parte della
Agenzia stessa.

Ordinanza 28 aprile 2008

La cancellazione della ricorrente dall’elenco, di cui all’art. 1
del D.P.C.M. 16.3.2007, costituisce pregiudizio imminente ed
irreparabile in quanto idoneo a vanificare, totalmente o parzialmente,
la tutela in via ordinaria del diritto di partecipare al riparto del
5‰, poichè tale esclusione rende sostanzialmente impossibile
calcolare ex post sia quanti contribuenti avrebbero scelto di
destinare direttamente alla stessa il 5‰ della loro imposta sul
reddito delle persone fisiche sia, di conseguenza, quale sarebbe stata
la parte, sul totale delle quote del 5‰, spettante alla medesima ai
sensi dell’art. 6 comma 2° del D.P.C.M. 16.3.2007 (la ripartizione,
infatti, è fatta in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni dirette, sicché dalla totale mancanza delle prime
discenderebbe la perdita della seconda).

Sentenza 15 maggio 2008, n.937

Una volta che si sia formato il giudicato divorzile, la relativa
statuizione sì rende intangibile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche
nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sez.I,
23/03/2001, n.4202). Può però accadere che la pronuncia
ecclesiastica divenga esecutiva quando già è stato dichiarato il
divorzio dal giudice civile, ma sono ancora pendenti le decisioni
relative ai figli ed alle questioni economiche tra le parti, compreso
l’assegno divorzile. In questo caso, resta intangibile la pronuncia di
divorzio già emessa, vanno decise le questioni relative
all’affidamento dei figli e le questioni economiche conseguenti, ma
cessa la materia del contendere in relazione all’assegno divorzile.