Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 maggio 1995, n.211

Deve essere pronunciata la nullità della trascrizione del matrimonio
canonico contratto da coloro i quali alla data della celebrazione
risultavano già uniti da precedente matrimonio civile. é
manifestamente inammissibile l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 12, n. 2, legge n. 847/29 per asserito contrasto con gli
artt. 3,8,19 della Costituzione, attesa l’intervenuta abrogazione
della disposizione per effetto dell’art. 13 dell’Accordo 18
febbraio 1984 (legge n. 121/1985). L’eccezione, invece, deve essere
dichiarata manifestamente infondata qualora la si intenda rivolta alla
normativa in vigore, giacché quest’ultima in alcun modo menoma o
conculca il diritto di libertà religiosa di coloro i quali,
scegliendo il matrimonio civile, già conseguirono effetti rilevanti
nell’ordinamento statuale. Alla pronuncia di nullità della
trascrizione di un matrimonio canonico consegue l’automatica
invalidità della dichiarazione di scelta del regime patrimoniale resa
dagli sposi all’atto della celebrazione.

Sentenza 26 marzo 2002

Il Tribunale di Roma, in sede di appello, pronunciandosi sulla
decisione resa dal Pretore in merito a un licenziamento connesso al
rispetto del riposo sabbatico di un lavoratore di fede avventista, ha
confermato che le conclusioni desunte dal giudice di primo grado circa
il configurarsi effettivo di un licenziamento discriminatorio
sussistono in ragione della corretta interpretazione da parte del
Pretore delle risultanze processuali. In particolare, il Tribunale ha
ritenuto infondate le richieste dell’appellante circa l’erronea
valutazione delle risultanze istruttorie in merito alla
riconducibilità del recesso ad esigenze organizzative aziendali
attinenti all’osservanza dei turni di servizio, e ha confermato la
sussistenza di ragioni discriminatorie, configurando così un
licenziamento non sostenuto da motivazioni delineanti un giustificato
motivo.

Ordinanza 17 maggio 1996

La legittimazione attiva alla reintegra nel possesso di una Chiesa
evangelica locale aperta al culto pubblico non spetta alle ADI, nella
qualità di proprietarie dell’edificio, bensì alla comunità
evangelica locale che ne risulti possessore, a nulla rilevando in
senso contrario né la mera indicazione di fonti documentali come
prova della dipendenza del possessore dal titolare di un diritto reale
sul bene, né eventuali provvedimenti disciplinari destinati ad
operare esclusivamente all’interno dell’ordinamento confessionale
specifico.