Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 marzo 2008, n.411

La realizzazione di edifici e strutture destinate al culto rientra tra
le attività sociali e di promozione umana, a cui la nostra Carta
Costituzionale offre particolare rilievo e tutela, sia in quanto
esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche
in forma associata (art. 19), sia più in generale quale oggetto di
una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana
(art. 2).

Sentenza 15 maggio 2008, n.172

E’ legittimo il diniego dell’Amministrazione comunale alla
realizzazione di una “cappelletta votiva” su di un’area destinata a
verde agricolo. Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto
infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la destinazione a
verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per
impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di
“infrastrutturazione secondaria” risponderebbe ad un interesse
pubblico primario dell’Amministrazione comunale, pertanto non
assoggettato, né subordinato alle destinazioni urbanistiche impresse
dal piano regolatore generale.

Sentenza 17 aprile 2008, n.1296

Ai sensi della legge n. 124/1999, l’insegnamento prestato non può
costituire una generica esperienza didattica da far valere in ogni
settore disciplinare, bensì uno specifico elemento di qualificazione
professionale ai fini di un insegnamento corrispondente al posto di
ruolo cui si vuole accedere. In questi termini, la giurisprudenza –
nel caso di sessioni riservate di abilitazione – ha espresso il
costante indirizzo nel senso della non apprezzabilità
dell’insegnamento della religione cattolica, trattandosi di
insegnamento privo di corrispondenza nella dotazione di organico dei
ruoli ordinari e di collegamento con una individuata classe di
concorso (da ultimo, cfr. Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1515;
Idem, 22 giugno 2004 n. 4447; idem, 28 settembre 2001 n. 5153 e 15
ottobre 1999 n. 1405).

Ordinanza 08 maggio 2008, n.707

TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707: “Sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III nelle persone dei Signori: Domenico Giordano, Presidente Pietro De Berardinis Ref., relatore Raffaello Gisondi, Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella […]

Sentenza 13 marzo 2008, n.450

L’art. 3 dell’O.M. 1/2001 stabiliva che coloro che erano stati
ammessi a partecipare ai corsi indetti con O.M. 153/1999 e O.M.
33/2000 con riserva, perché non in possesso dei requisiti di
servizio, e che avevano sostenuto gli esami finali, potessero
presentare apposita istanza per ottenere lo scioglimento della
riserva, cioè l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie
definitive e permanenti, con la relativa abilitazione, entro il
termine previsto dall’art. 4 della stessa. Nel caso di specie, non
avendo la ricorrente presentato la relativa domanda, e non essendo
conseguentemente intervenuto alcun provvedimento risolutivo
dell’originaria iscrizione con riserva, quest’ultima si è
protratta fino alla definizione della questione sollevata in sede
giurisdizionale relativa al possesso in capo alla ricorrente del
titolo di partecipazione ai corsi di abilitazione di cui alle OO.MM.
153/1999 e 33/2000, sfociata in esito negativo.

Ordinanza 10 marzo 2008, n.10

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 33, primo,
secondo e terzo comma e 117, primo comma, della Costituzione – nel
testo vigente anteriormente alla riforma del titolo V della
Costituzione operato con la legge costituzionale n.3/2001 – la
questione di legittimità costituzionale della Legge Regionale
dell’Emilia Romagna n.52 del 24 aprile 1995, posto che
l’intervento legislativo regionale in oggetto, riguardante
l’erogazione di un sostegno finanziario comunale in favore delle
scuole private d’infanzia – non appare rientrare in alcuna delle
materie riservate alla competenza regionale dall’art.117, primo
comma, della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma del
titolo V della stessa. Non solo. Tale intervento legislativo – nel
perseguire espressamente “l’obiettivo di realizzare un sistema
integrato delle scuole dell’infanzia basato sul progressivo
coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative,
in una logica di qualificazione delle stesse che sappia valorizzare
competenze, risorse e soggetti pubblici e privati” (art. 2 L. R.
52/1995) – attiene specificamente alla materia dell’istruzione che
era preclusa alla competenza regionale (ad eccezione dell’istruzione
artigiana e professionale) dall’art. 117, primo comma, della
Costituzione.

Sentenza 04 marzo 2008, n.787/07

Il diritto all’obiezione di coscienza è compreso nel diritto di
libertà religiosa – sancito dall’art. 16 della Costituzione spagnola
– e può essere esercitato anche qualora non venga disciplinato
espressamente dalla legge. Nel caso di specie, è stato riconosciuto
legittimo l’esercizio dell’obiezione di coscienza dei genitori nei
confronti della partecipazione dei figli alle lezioni della materia
scolastica “Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos”.
Quest’ultima, infatti, riguarda contenuti collegati con l’etica ed i
valori morali, e può dunque risultare in contrasto con le convinzioni
religiose dei genitori e con il diritto ad educare i figli
conformemente ad esse, come riconosciuto sia dalla Costituzione
spagnola (art. 27.3), sia dalla CEDU (art. 2 del 1° protocollo
addizionale).

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Sentenza 04 aprile 2007, n.1380

La nozione di continuità del servizio, richiesta dall’art. 2 del
Decreto dirigenziale del 2.2.2004 di indizione del concorso per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado (quattro anni continuativi nelle scuole
statali o paritarie, dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003)
implica che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio
per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi,
non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività
nello svolgimento di tale attività.