Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 marzo 2004, n.181

Tar Lombardia. Sentenza 5 marzo 2004, n. 181. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA Registro Generale: 902/2000 nelle persone dei Signori: FRANCESCO MARIUZZO Presidente ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice STEFANO TENCA Giudice, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella udienza camerale del 24 febbraio 2004 Visto il ricorso 902/2000 proposto da: […]

Sentenza 10 novembre 2003, n.200400987

Tar Lazio. Sez. III bis. Sentenza 10 novembre 2003, n. 200400987. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III BIS composto dai Magistrati: Saverio CORASANITI – PRESIDENTE Eduardo PUGLIESE – CONSIGLIERE Antonio VINCIGUERRA – CONSIGLIERE rel.est. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso […]

Sentenza 11 luglio 1996, n.1155

Il divieto permanente di uso e detenzione di armi o munizioni previsto
dall’art. 9 l. n. 772/1972 opera soltanto per gli ammessi al
servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile; mentre
non può estendersi ai casi di obiezione totale, in cui – diversamente
dalle fattispecie di obiezione parziale – il rifiuto è diretto contro
il servizio militare in quanto tale, e non è pertanto incompatibile
con l’appartenenza ad un corpo armato non militare quale la Polizia
di Stato. é, quindi, illegittima l’esclusione da concorso pubblico
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato di un obiettore totale
al servizio militare, in quanto costui non ha chiesto di – e quindi
non è mai stato ammesso a – prestare servizio militare non armato o
servizio civile sostitutivo.

Sentenza 05 maggio 1993, n.420

Il rapporto intercorrente tra l’Opera Nazionale per il Mezzogiorno
d’Italia ed il Fondo edifici di culto ha natura privatistica e le
relative controversie (nella specie inerenti a restituzione di taluni
beni immobili) rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria.

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).

Sentenza 19 dicembre 1992, n.558

É legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale
neghi il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di
un fabbricato ad uso di civile abitazione su terreno di proprietà del
monastero richiedente che sia stato autorizzato all’acquisto del
predetto terreno con decreto contenente la previsione della
destinazione dell’immobile a fini esclusivi di culto e religione.

Sentenza 26 luglio 1995, n.190

L’art. 73 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nello stabilire, in
materia di retrocessione di congrui locali annessi alle chiese ex
conventuali da destinarsi ad uso rettoria per le opere di culto e di
religione, che “le cessioni e ripartizioni in quanto non ancora
eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni
vigenti”, conferisce ultrattività alla disposizione dell’art. 8
della legge 27 maggio 1929, n. 848 senza in nulla innovarla, essendo
finalizzata più che al rilascio dei beni, inteso come passaggio del
possesso (onere quasi completamente assolto), a favorire gli atti
negoziali di cessione dei beni (atti raramente formalizzati).”La
congrua parte… ad uso di rettoria” di cui all’art. 8 della legge
27 maggio 1929, n. 848 va identificata nei locali strettamente
necessari per le funzioni propriamente amministrative di competenza
delle chiese (attualmente enti parrocchie) nonché nei locali per
alloggio degli officianti e del personale in genere addetto alle
attività della chiesa; tale essendo il significato tecnico di
rettoria, non può essere utilizzato per indicare ulteriori attività
e iniziative delle parrocchie (iniziative associative, pastorali, di
animazione spirituale, di catechesi, di apostolato) che pur connesse
lato sensu al concetto di culto, non rientrano nelle funzioni
istituzionali dell’ente chiesa.

Ordinanza 08 gennaio 1992, n.3

É inapplicabile nei confronti del Sovrano Militare Ordine di Malta la
normativa di cui all’art. unico r.d.l. 30 agosto 1925 n. 1621,
concernente atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel regno,
convertito nella l. 15 luglio 1926 n. 1623, poiché il semplice
scambio di note diplomatiche non appare sufficiente ad integrare la
condizione di reciprocità ivi richiesta. É fondato, a livello di
fumus boni iuris, il ricorso avverso il decreto del ministero di
grazia e giustizia 17 ottobre 1991, col quale è stata negata
l’autorizzazione a procedere esecutivamente su beni del Sovrano
militare ordine di Malta per ragioni di inopportunità, in quanto esso
non tiene in alcuna considerazione che il credito in oggetto concerne
retribuzioni di lavoro subordinato, attinenti ad un bene della vita
costituzionalmente protetto, non meno di quello dei rapporti di
convenienza fra Stato italiano ed organizzazioni internazionali.

Sentenza 12 ottobre 2001, n.8465

T.A.R. Lazio, Sezione I bis. Sentenza 12 ottobre 2001, n. 8465. sul ricorso n. 21554/2000 proposto dal Movimento per la Vita Italiano, in persona del Presidente p.t. Carlo Casini, e dal Forum delle Associazioni Familiari, in persona del Presidente p.t. Luisa Capitanio Santolini, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliati […]

Ordinanza 14 gennaio 2004, n.56

Tar Veneto, Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati: Stefano Baccarini – Presidente Marco Buricelli – Consigliere Angelo Gabbricci – Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2007/02, proposto da Soile Lautsi, in proprio e quale genitore dei […]