Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 gennaio 2006, n.77

Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso
inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito
dell’organizzazione dell’ente; ogni doglianza relativa presuppone
pertanto la tempestiva impugnativa dell’atto di riferimento (nel
caso di specie, un cappellano ospedaliero lasciava quale erede
universale l’ente morale ricorrente, il quale avanzava, nei confronti
dell’azienda sanitaria locale, una serie di pretese econimiche
connesse al relativo rapporto di pubblico impiego; pretese considerate
inammissibili dal Tribunale adito, in quanto concernenti atti divenuti
ormai inoppugnabili)

Sentenza 21 luglio 2006, n.7650

L’eventuale lesione della posizione soggettiva del residente in
un’area in cui sia stato rilasciato il permesso di costruire un
edificio destinato al culto, risulta percepibile già al momento
dell’individuazione di detta area e della sua assegnazione in diritto
di superficie, non trattandosi di un mero stralcio a generici fini di
pubblico interesse, ma ad uno scopo specifico. Ne discende che il
ricorso che abbia ad oggetto il permesso di costruire risulta
inammissibile, qualore sia mancata l’impugnativa degli atti
presupposti nei termini di legge.

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

Il diploma conseguito presso gli Istituti Magistrali è titolo di
studio necessario per concorrere alla classe di insegnamento della
religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola
elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado (cfr. D.P.R. n.
751/1985). Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma
accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso. (Nel
caso di specie, l’Amministrazione scolastica anteponeva alla
ricorrente, titolare di diploma magistrale, nella graduatoria relativa
concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie, candidate dotate del diploma accademico di Magistero in
scienze religiose)

Sentenza 20 giugno 2006, n.2622

L’art. 2, comma 4, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15
giugno 1999 esclude la validità dei servizi prestati
nell’insegnamento della religione cattolica ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata per il conseguimento
dell’idoneità all’insegnamento nella scuola materna, poichè non
prestati su posti di ruolo e non relativi a classi di concorso. La
legittimità di tale previsione è stata più volte confermata dalla
giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come gli insegnanti
di religione cattolica, costituendo nell’ordinamento scolastico una
categoria speciale posta ai margini dell’organizzazione scolastica e
caratterizzata dalla peculiarità della materia insegnata, non
appartengano ai ruoli dei docenti statali, con la conseguenza che il
servizio prestato in qualità di insegnante di religione non è utile
ai fini della fruizione del beneficio dell’inserimento in ruolo
(cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 8 aprile 2003, n. 3532).

Sentenza 22 maggio 2006, n.603

L’Accordo di Villa Madama tra la Repubblica italiana e la Santa Sede –
all’art. 9 punto 2 – contiene un significativo riconoscimento del
valore storico della religione maggioritariamente praticata nel
territorio nazionale (“la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano”). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato
anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la
visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici
scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A
tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da
quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo
i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento
con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici.
L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel
settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono
semplici fruitori di un servizio ma componenti della stessa comunità
scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994).

Sentenza 22 marzo 2006, n.94

La giurisdizione del Giudice amministrativo (analogamente a quella
civile, ed a differenza di quella costituzionale e penale) è una
giurisdizione di diritto soggettivo, volta cioè alla tutela di
interessi individuali, nell’ambito della quale la parte antagonista
dell’Amministrazione non tende all’affermazione del diritto
oggettivo, bensì a tutelare una propria situazione giuridica
soggettiva rilevante per l’ordinamento, che si ritenga in qualche
modo incisa dalla Pubblica Amministrazione, sia che si verta in
materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi in senso
proprio. Ciò è confermato dalla circostanza che, nella giurisdizione
amministrativa, il processo è sempre promosso dal soggetto titolare
dell’interesse particolare che viene azionato, e dalle disposizioni
che prevedono la piena disponibilità del giudizio; dovendo quindi
ritenersi, in ultima analisi, che scopo immediato della giurisdizione
amministrativa è la tutela degli interessi particolari (di qualunque
natura, siano essi direttamente o indirettamente riconosciuti
dall’ordinamento) in qualche modo incisi dall’azione della P.A..Ne
consegue che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza
travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice, quali
configurate dal vigente ordinamento, perchè invoca, per un verso, la
verifica di detto Tribunale sull’azione amministrativa, in nome di
un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di
un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede
l’emanazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed “erga
omnes” che presuppone un giudizio circa la legittimità e la vigenza
delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso negli uffici
giudiziari ed in genere negli uffici pubblici.

Ordinanza 02 marzo 2006, n.331

Appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14,
comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, coma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, dispone che – per l’eventuale configurazione
di commissioni di esame di Stato formate da soli candidati privatisti
– queste ultime “possono essere costituite soltanto presso gli
istituti statali”, per contrasto con i principi costituzionali
desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Ordinanza 15 marzo 2006, n.1502

TAR Lazio – Sez. III quater. Ordinanza n. 1502/2006. Visto il ricorso 810/2006 proposto da: FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA – (FLC-CGIL), rappresentato e difeso da: Buccellato Avv. Fausto e Barsanti Mauceri AVV. Isetta, con domicilio eletto in Roma, Viale Anegelico, 45 presso Buccellato Avv. Fausto contro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA, rappresentato e difeso […]

Sentenza 12 gennaio 2006, n.288

Il mantenimento delle tradizioni sociali, religiose e culturali del
Paese di origine non può costituire, di per sé soltanto, un ostacolo
all’integrazione nella comunità italiana ed un sicuro indice di
mancata accettazione dei valori fondamentali del nostro Stato

Ordinanza 01 febbraio 2006, n.742

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III quater. Ordinanza n. 742 del 1 febbraio 2006 MARIO DI GIUSEPPE Presidente LINDA SANDULLI Cons. UMBERTO REALFONZO Cons., relatore ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 01 Febbraio 2006 Visto il ricorso 414/2006 proposto da: (…) rappresentato e difeso da: (…) contro MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA per l’annullamento, […]