Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.

Sentenza 10 maggio 2005, n.3481

TAR LAzio. Sezione Seconda Bis. Sentenza 10 maggio 2005, n. 3481: “Tombe familiari e trasmissibilità dello jus sepulchri”. In Olir: Consiglio di Stato. Sezione Quinta. Sentenza 17 novembre 2006, n. 6728 (II grado) IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – Sezione Seconda bis ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A […]

Sentenza 28 marzo 2006, n.3246

Vi è ragione di ritenere fondato il ricorso che denuncia
l’illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione
edilizia, richiesta per un intervento di restauro e risanamento
conservativo, nella parte in cui ha respinto l’istanza di restauro e
risanamento conservativo di tutto un complesso immobiliare (nel caso
di specie, ex conventuale) per la mancata documentazione dei titoli
legittimanti i volumi abusivi, senza distinguere tra la parte
dell’edificio originaria e quella abusivamente realizzata, pur
potendo disporre degli elementi istruttori per operare una siffatta
verifica.

Sentenza 19 aprile 2006, n.1031

La controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti
nascenti da una concessione cimiteriale fuoriesce dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo e non può che
trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove
infatti non vengano in rilievo questioni relative al rapporto
pubblicistico con l’ente concedente, ma controversie riguardanti
soggetti privati ed attenenti all’estensione dei diritti soggettivi
relativi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste
infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che in tal caso
non vengono in discussione né il provvedimento, né il rapporto
concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo
stesso nascono.

Sentenza 09 maggio 2006, n.3387

La concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di
una tomba familiare e i provvedimenti delle autorità che ne
autorizzano la costruzione, ove rechino esclusivamente i dati
anagrafici dei destinatari degli stessi, non sono sottraibili
all’accesso da parte di altro soggetto, che evidenzi la propria
situazione di interesse, soltanto perché da tali dati sia evincibile
l’origine etnica del titolare della concessione. La stessa
collocazione nel reparto riservato del cimitero (nel caso di specie,
israelitico) e l’adibizione della tomba per la immunazione rendono
infatti già pubblicamente manifesti questi dati anagrafici ed etnici.

Sentenza 07 marzo 2006, n.872

E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno genericamente rilasciato ad una “religiosa” per “motivi di
studio”, nel caso di diversità tra il corso per il quale il visto è
stato originariamente rilasciato (nella fattispecie, presso
l’Istituto Domenicano di S. Caterina) e quello poi effettivamente
frequentato (presso un Istituto professionale tecnico).

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Sentenza 16 ottobre 2006, n.645

L’ordinanza sindacale, che interpreti il divieto di uso di caschi
protettivi o di “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona”, di cui all’art. 5, primo comma della l. 152/1975, come
espressamente riferibile al “velo che copre il volto”, non può
essere ricondotta a mera diffida al rispetto di una norma già
esistente nell’ordinamento. Per questa fondamentale parte la
disposizione di legge richiamata viene infatti ad essere
indiscutibilmente novata, in quanto all’ordine (di legge) di non
usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona
si sovrappone l’ordine (sindacale) di considerare tali – a
prescindere da ogni altra interpretazione – anche i tradizionali
veli tipici delle donne musulmane comprensivi di burqua e chador. E’
invece evidente, che a prescindere dai singoli casi concreti in cui
ogni ufficiale di pubblica sicurezza è tenuto a valutare se la norma
di legge possa o meno ritenersi rispettata, un generale divieto di
circolare in pubblico indossando tali tipi di coperture possa derivare
solo da una norma di legge che lo specifichi.

Sentenza 03 gennaio 2006, n.9

Le disposizioni che limitano a determinate fasce orarie l’attività di
televendita di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici e la
pubblicità di tali servizi mediante sistemi di tipo interattivo
audiotex e videotex (commi 3 e 6 dell’ art. 5 ter del Regolamento,
introdotto con la delibera n. 34/05/CSP dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni), costituiscono ugualmente espressione della
potestà regolamentare espressamente riconosciuta all’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, ed, in particolare, risultano
conformi all’art. 15, ottavo comma, della 1egge 6 agosto 1990, n.
223, che vieta in assoluto le trasmissioni “che possono nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori”, ed all’art. 3, quarto comma,
del d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, che ha riservato la fascia oraria dalle
ore 23,00 alle ore 7,00 per particolari trasmissioni televisive che
possano incidere sulla sensibilità dei minori. Sussiste infatti il
concreto ed imminente rischio che la sensibilità ed il processo di
maturazione di questi ultimi, ancora privi di una autonoma capacità
di valutazione e di discernimento, possa essere negativamente
influenzata dalla continua presenza di maghi, astrologi, chiromanti e
cartomanti che, con la forza suggestiva del video, inducano a credere,
senza nessuna evidenza logica, che si possa acquistare la fortuna o si
possa predire il futuro attraverso i servizi offerti, a pagamento, via
etere.

Sentenza 26 settembre 2006, n.9455

E’ illegittimo il D.M. 25 novembre 2005, avente ad oggetto la
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza”, posto che il sistema introdotto dal legislatore, con
l’art. 17, comma 95, della L. n. 127/1997, attribuisce un importante
rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri
ordinamenti didattici, stabilendo che l’ordinamento degli studi dei
corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli stessi in conformità
a criteri generali definiti da decreti del Ministero. L’apporto
delle singole Università diviene infatti del tutto marginale, ove vi
sia – come nel caso di specie – una disciplina ministeriale
estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in
termini di credito formativo.