Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2007, n.5560

Sussiste carenza di istuttoria del provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, laddove non
sia stato tenuto adeguamente conto dell’attività lavorativa
prestata dalla ricorrente e della sua speculare situazione familiare
sotto il profilo economico, nonchè del già avvenuto riconoscimento
dell’asilo politico concesso alle figlie della stessa.

Sentenza 21 maggio 2007, n.1395

TAR Puglia. Sede di Bari. Sentenza 21 maggio 2007, n. 1395: “Immobili ex conventuali e concessione d’uso perpetuo”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – II Sezione composto dai signori: PIETRO MOREA PRESIDENTE DORIS DURANTE COMPONENTE GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA all’udienza del 10 maggio 2007 Visto il ricorso 2095/2002 […]

Sentenza 17 maggio 2007, n.1498

L’art. 1 della L.R. Veneto 20 agosto 1987 n. 44 prevede che “Nella
categoria di opere di cui al primo comma” (cioè “le chiese e gli
altri edifici religiosi”) “sono compresi gli edifici per il culto e
quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro,
funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni
religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione”. Se tale è il dato letterale della norma, deve
prendersi atto che la stessa subordina l’erogazione delle
contribuzioni in discussione, da parte dei comuni, alla condizione che
si tratti di confessioni organizzate, ma non pure che abbiano
stipulato le intese con lo Stato italiano, ai sensi del terzo comma
dell’articolo 8 della Costituzione. A tale riguardo la norma
regionale, nel richiedere la condizione dell’organizzazione, fa
infatti rinvio all’intero articolo 8 della Costituzione, e non
precipuamente al terzo comma, dove si parla di intese bilaterali tra
Stato e confessioni religiose.

Ordinanza 08 settembre 2004, n.325

Il voto espresso dal docente di religione, ove determinante, si
trasforma in un giudizio motivato, perdendo ogni rilevanza ai fini
della votazione finale.

Sentenza 15 settembre 2000, n.7101

L’ordinanza ministeriale 14 maggio 1999 n. 128, recante norme per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami di maturità, stabilisce che
gli insegnanti di religione cattolica partecipano “a pieno titolo”
all’attribuzione del credito scolastico. La disposizione non comporta
una discriminazione, nè lede il diritto di scegliere liberamente se
avvalersi dell’IRC. Infatti, poichè si può ottenere credito
scolastico anche da altre attività (attività alternative
all’insegnamento della religione, oppure attività extra-scolastiche),
la valutazione degli insegnanti di religione ai fini dell’attribuzione
del credito scolastico non incide negativamente sulla condizione di
quegli studenti che, all’inizio dell’anno, liberamente e senza
alcuna conseguenza ai fini della carriera scolastica, abbiano ritenuto
di scegliere di non avvalersi della religione cattolica e di non
svolgere altra attività alternativa.

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.

Sentenza 27 marzo 2006, n.492

L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni
di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge n. 241/1990 e che, ai fini di cui al primo comma, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari dell’organizzazione. L’art. 22
della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza di accesso possa
essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso
finalizzato a prendere visionare dello statuto e dell’atto di
fondazione di una Confraternita, iscritta nei registri istituiti dalla
Regioni e dalla Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 266/1991 e svolgente attività di pubblico interesse secondo il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 266/1991).

Sentenza 24 gennaio 2007, n.86

L’interpretazione giurisprudenziale – che non esclude l’ammissione a
sessione riservata di esami di abilitazione nel caso di insegnamento
prestato per una classe di concorso diversa, ma affine – non è
applicabile agli insegnanti di religione. L’atipicità della posizione
degli insegnanti di religione non consente infatti l’assimilazione
della condizione di tali soggetti a quella delle altre categorie di
docenti (Cfr. Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III
bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, n.
2083).

Sentenza 12 febbraio 2007, n.2319

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento, che non ne consentono l’omologazione agli
insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n.
4447/2004 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3300];
n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]; n. 530 del
27.04.1999; n. 756 del 12.05.1994). Si tratta, quindi, di insegnamento
che non ha corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli
ordinari e che non trova collegamento in una individuata classe di
concorso, requisiti che devono entrambi caratterizzare, secondo quanto
prescritto dall’art. 2 della legge n. 124/1999, l’anzianità
didattica richiesta per l’ammissione alla sessione di abilitazione.

Sentenza 10 novembre 2005, n.2448

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante, che
si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Nel caso di azione di nullità del matrimonio concordatario, per la
quale si rende necessaria la preliminare enucleazione dei motivi di
invalidità nuziale, che a sua volta richiede la piena conoscenza
della patologia sofferta dal consorte del ricorrente, l’inevitabile
confronto tra i due valori esisitenti e confliggenti concerne
pertanto, in particolare, il diritto all’ostensione dei documenti,
da una parte, e il diritto alla riservatezza, dall’altra (Nel caso
di specie, veniva concesso al ricorrente l’accesso alle cartelle
cliniche della consorte, con esclusione del periodo di cura
antecedente alle nozze).