Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 08 maggio 2018

"Art. 1

Il
Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza
della Sede Apostolica per la promozione della vita e
dell’apostolato dei fedeli laici, per la cura pastorale dei
giovani, della famiglia e della sua missione, secondo il disegno di
Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana. A tali fini,
secondo i principi della collegialità, sinodalità e
sussidiarietà, il Dicastero intrattiene relazioni con le
Conferenze Episcopali, le Chiese locali e altri organismi ecclesiali,
promovendo lo scambio tra di essi e offrendo la sua collaborazione
affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse a
suddette materie."

Motu proprio 12 febbraio 2018

"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:

Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.

Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.

Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.

Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."

Fonte: w2.vatican.va

Costituzione apostolica 08 dicembre 2017

"Nel rilanciare gli studi
ecclesiastici si avverte la viva esigenza di imprimere un nuovo
impulso alla ricerca scientifica condotta nelle nostre
Università e Facoltà ecclesiastiche. La Costituzione
Apostolica Sapientia christiana introduceva la ricerca come un
«dovere fondamentale» in costante «contatto con la
realtà stessa […] per comunicare la dottrina agli
uomini del proprio tempo nella varietà delle
culture»[60]. Ma nella nostra epoca, segnata dalla condizione
multiculturale e multietnica, nuove dinamiche sociali e culturali
impongono un allargamento di questi scopi. Difatti per adempiere
alla missione salvifica della Chiesa «non
è sufficiente la preoccupazione dell’evangelizzatore
di giungere ad ogni persona […] il Vangelo si annuncia
anche alle culture nel loro insieme»[61]. Gli
studi ecclesiastici non possono limitarsi a trasferire
conoscenze, competenze, esperienze, agli uomini e alle donne del
nostro tempo, desiderosi di crescere nella loro consapevolezza
cristiana, ma devono acquisire l’urgente compito
di elaborare strumenti intellettuali in grado di proporsi come
paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio
in un mondo contrassegnato dal pluralismo eticoreligioso."

Fonte del documento: w2.vatican.va

Documento 25 novembre 2017

"Al fine di rendere
l’applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a
due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace
per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione
matrimoniale, ho deciso, in ragione dell’ufficio di Vescovo di
Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni
aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la
figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico nel
Processo breviore."

FONTE DEL DOCUMENTO:
www.vatican.va

Lettera 18 ottobre 2017

"…nella convinzione, pertanto, di dover assicurare da parte mia
una più fraterna attenzione e un più sollecito
accompagnamento umano, sacerdotale, spirituale e professionale a
quanti servono nel cosiddetto 'ruolo diplomatico' della Santa
Sede – Capi Missione e Collaboratori – e a quanti ade esso
stanno preparandosi – alunni della Pontificia Accademia
Ecclesiastica – dispongo quanto segue:

1)
L’attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie
viene debitamente rafforzato, costituendo la Terza Sezione della
Segreteria di Stato, con la denominazione di Sezione per il
Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede
.

(…)"

Motu proprio 03 settembre 2017

"il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."

Fonte del
documento: w2.vatican.va

Lettera apostolica 01 aprile 2017, n.0206

“Sanctuarium in Ecclesia”: Lettera apostolica del
Santo Padre Francesco in forma di Motu proprio con la quale si
trasferiscono le competenze sui Santuari al Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Fonte
del documento: press.vatican.va