Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E
Le erogazioni liberali del reddito d’impresa sono deducibili ex art.
65, 2º co., lett. a), TUIR, anche se effettuate a favore di persone
giuridiche di diritto straniero, a condizione che ricorrano i
requisiti essenziali richiesti dalla legislazione italiana. Nel caso
degli enti di diritto vaticano tali requisiti appaiono soddisfatti
dall’assetto complessivo dei rapporti tra lo Stato Città del Vaticano
e la Repubblica Italiana, in virtù del quale il provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico è di
per sé sufficiente a conferire la piena soggettività di diritto alla
fondazione. La personalità di diritto canonico è portatrice di
effetti diretti nell’ordinamento italiano, in adempimento alle norme
speciali pattizie, fatte salve le formalità di iscrizione nei
registri delle persone giuridiche italiane anche per gli enti che
stabiliscono la sede in Italia senza rinunciare alla nazionalità
originaria. Ricorrendo nella specie le caratteristiche dell’ente non
commerciale, è applicabile alla fondazione il regime tributario
dell’art. 114 TUIR relativo alle imposte di registro e di bollo.