Pronuncia 07 novembre 1995, n.219
La volgarizzazione del dato religioso attuata attraverso
l’utilizzazione del lessico del mondo religioso, in un contesto
commerciale, non costituisce offesa delle convinzioni religiose dei
cittadini. Il parametro di valutazione di ciò che deve ritenersi
offensivo deve ricomprendere sia l’evoluzione del senso comune sia i
principi fondamentali della religione. La concezione liberale accolta
dal codice e ribadita nella giurisprudenza del Giurì consente di
considerare non offensiva la pubblicità che, pur utilizzando
riferimenti religiosi, non si appropria di elementi che sono
considerati dalla generalità dei cittadini avvolti dalla sacralità.