Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 novembre 2018, n.C-342/17

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che una normativa nazionale che
vieta ai cittadini di fornire un servizio di conservazione di urne
cinerarie costituisce una ingiustificata restrizione alla
libertà di stabilimento. Per quanto riguarda la tutela della
salute, le ceneri sono infatti inerti dal punto di vista biologico;
circa la tutela del rispetto della memoria dei defunti, una simile
normativa si spinge oltre quanto necessario per conseguire
l'obiettivo e infine, quanto ai valori morali e religiosi
prevalenti in Italia che osterebbero a una finalità di lucro di
simile attività, la Corte ricorda che quest'ultima è
già assoggettata a una tariffa imposta dalla pubblica
autorità e che, dunque, l'Italia non la ritiene di per
sè contraria ai propri valori.

Si ringrazia
Patrizia Clementi per la segnalazione.

Sentenza 06 novembre 2018, n.C-622-623/16

La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano deve
recuperare gli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione
dall'ICI, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la
sentenza del Tribunale UE del 2016 che avevano sancito
l’impossibilità di recupero dell’aiuto nei
confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi
"a causa di difficoltà organizzative". I giudici di
Lussemburgo hanno infatti riitenuto che tali circostanze costituiscano
mere «difficoltà interne»
all’Italia, esclusivamente ad essa imputabili e non idonee
a giustificare l’emanazione di una decisione di non recupero. La
Commissione europea avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio
l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il
recupero, anche soltanto parziale, delle somme; i ricorrenti erano
situati in prossimità immediata di enti ecclesiastici o
religiosi che esercitavano attività analoghe e quindi
l’esenzione ICI li poneva «in una situazione
concorrenziale sfavorevole e falsata. La Corte di giustizia ha
ritenuto invece legittime le esenzioni dall’IMU, in quanto con
quest'ultima imposta l’esenzione è stata limitata ai
soli locali dedicati al culto mentre l’imposta è dovuta
sul resto del fabbricato.

Sentenza 10 luglio 2018, n.C-25/17

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto
alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che la raccolta di dati personali da parte dei membri di una
comunità religiosa nell’ambito di
un’attività di predicazione porta a porta e i trattamenti
successivi di tali dati non costituiscono né trattamenti di
dati personali effettuati per l’esercizio di attività di
cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, di tale
direttiva, né trattamenti di dati personali effettuati da
persone fisiche per l’esercizio di attività a carattere
esclusivamente personale o domestico, ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 2, secondo trattino, di detta direttiva.
L’articolo 2, lettera c), della direttiva 95/46 deve essere
interpretato nel senso che la nozione di «archivio», di
cui a tale disposizione, include l’insieme di dati personali
raccolti nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta, contenente nomi, indirizzi e altre informazioni
riguardanti le persone contattate porta a porta, allorché tali
dati sono strutturati secondo criteri specifici che consentono, in
pratica, di recuperarli facilmente per un successivo impiego.
Affinché il suddetto insieme rientri in tale nozione, non
è necessario che esso comprenda schedari, elenchi specifici o
altri sistemi di ricerca.
L’articolo 2, lettera d), della
direttiva 95/46, letto alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1,
della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato
nel senso che esso consente di considerare una comunità
religiosa, congiuntamente ai suoi membri predicatori, quale
responsabile dei trattamenti di dati personali effettuati da questi
ultimi nell’ambito di un’attività di predicazione
porta a porta organizzata, coordinata e incoraggiata da tale
comunità, senza che sia necessario che detta comunità
abbia accesso a tali dati o che si debba dimostrare che essa ha
fornito ai propri membri istruzioni scritte o incarichi relativamente
a tali trattamenti.

Sentenza 20 dicembre 2017, n.C-372/16

Interpellata in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha chiarito che l’articolo 1 del
regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010,
relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel
settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione
personale, va interpretato nel senso che il divorzio risultante da una
dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale
religioso, come quello oggetto del procedimento principale, non ricade
nella sfera di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Sentenza 17 aprile 2018

Nella pronuncia relativa alla causa
C‑414/16, la Corte di Giustizia ha affermato
che "qualora una Chiesa o un’altra organizzazione la
cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali alleghi, a sostegno di un atto o di una decisione quale il
rigetto di una candidatura a un posto di lavoro al suo interno, che,
per la natura delle attività di cui trattasi o per il contesto
in cui tali attività devono essere espletate, la religione
costituisce un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto
dell’etica di tale Chiesa o di tale organizzazione, una siffatta
allegazione deve, se del caso, poter essere oggetto di un controllo
giurisdizionale effettivo".
Secondo la Corte,
l'’art. 4, par. 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio
è da interpretarsi nel senso che "il requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento
dell’attività lavorativa ivi previsto rinvia a un
requisito necessario e oggettivamente dettato, tenuto conto
dell’etica della Chiesa o dell’organizzazione di cui
trattasi, dalla natura o dalle condizioni di
esercizio dell’attività professionale in questione,
e non può includere considerazioni estranee a tale etica o
al diritto all’autonomia di detta Chiesa o di detta
organizzazione. Tale requisito deve essere conforme al principio
di proporzionalità".

Fonte del
documento: https://eur-lex.europa.eu

La redazione di OLIR.it ringrazia il Professor Nicola Colaianni per la
segnalazione del documento.

Documento 09 novembre 2017

Secondo l’opinione dell'Avvocato Generale Evgeni Tanchev,
nella Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 sarebbe ravvisabile
una norma speciale elaborata per stabilire se le opinioni personali,
nello specifico quelle di matrice religiosa, possano
costituire un requisito essenziale, oltre che legittimo, per lo
svolgimento dell’attività occupazionale, in
considerazione dei principi morali dell’organizzazione religiosa
interessata.

Sentenza 29 aprile 2015, n.C-528/13

La controindicazione permanente alla donazione di sangue per un uomo
che abbia avuto rapporti sessuali con un altro uomo in Francia
è prevista dalla legge. La limitazione in parola rispetta,
tuttavia, il contenuto essenziale del principio di non
discriminazione. Infatti, tale limitazione non rimette in discussione
detto principio in quanto tale, atteso che essa verte unicamente sulla
questione, di portata limitata, delle esclusioni dalla donazione di
sangue allo scopo di tutelare la salute dei riceventi. Resta in ogni
caso da verificare se la stessa limitazione corrisponda ad una
finalità di interesse generale, a norma dell’articolo 52,
paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, e, in caso affermativo, se essa rispetti il principio di
proporzionalità ai sensi di tale disposizione. Al riguardo,
occorre ricordare che la direttiva 2004/33 reca attuazione della
direttiva 2002/98. Conformemente alla sua base giuridica, ossia
l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a), CE, quest’ultima
direttiva ha come obiettivo la protezione della sanità
pubblica. Nel caso di specie, l’esclusione permanente dalla
donazione di sangue è preordinata a ridurre al minimo il
rischio di trasmissione di una malattia infettiva ai riceventi. Tale
esclusione contribuisce pertanto all’obiettivo generale di
garantire un livello elevato di protezione della salute umana, che
costituisce una finalità riconosciuta dall’Unione
all’articolo 152 CE, e, in particolare, ai paragrafi 4, lettera
a), e 5 di tale articolo, nonché all’articolo 35, seconda
frase, della Carta, i quali impongono che nella definizione e
nell’attuazione di tutte le politiche ed attività
dell’Unione sia garantito un livello elevato di protezione della
salute umana. Quanto al principio di proporzionalità, dalla
giurisprudenza della Corte risulta che le misure previste dalla
normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che
è appropriato e necessario al conseguimento degli obiettivi
legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo
restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure
appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva tra esse e che
gli inconvenienti causati non devono essere esorbitanti rispetto agli
obiettivi perseguiti (v. sentenze ERG e a., C‑379/08 e
C‑380/08, EU:C:2010:127, punto 86; Urbán, C‑210/10,
EU:C:2012:64, punto 24, nonché Texdata Software,
C‑418/11, EU:C:2013:588, punto 52).

Sentenza 18 dicembre 2014, n.C-364/13

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere
interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale,
attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a
svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi
della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali
conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della
capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza
che spetta al giudice nazionale verificare.