Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 marzo 2002, n.3027

A seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui
legittimità risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte
cost.), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che all’Ospizio “beneficio Madonna delle
Grazie” di Galatina va riconosciuto il carattere di istituzione di
assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto
privato, attesa la riconducibilità all’iniziativa privata della sua
nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così
che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti
devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell’a.g.o.

Sentenza 08 luglio 1993, n.7482

La sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio nel procedimento
per il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 Cod. pen.) ha
efficacia vincolante, rispetto alle persone che abbiano partecipato al
procedimento stesso, nel successivo giudizio civile in tema di
nullità della trascrizione di matrimonio contratto dall’incapace
stesso, siccome contenente l’accertamento sullo stato di capacità
della parte lesa, che rileva in termini di fatto materiale,
trattandosi di dato suscettibile di rilievo e verifica con gli
appositi strumenti, mediante un’operazione mentale non dissimile,
salva la complessità e difficoltà, da ogni altra diretta ad
acquisire nozione concreta della realtà esterna.

Sentenza 11 aprile 1994, n.3353

Fra le imprese industriali e commerciali, alle quali, ai sensi
dell’art. 35 della legge n. 300 del 1970, trova applicazione la
disciplina dell’art. 18 della medesima legge in tema di tutela reale
del posto di lavoro, sono da ricomprendersi, in quanto produttrici di
un servizio, quelle aventi per scopo la gestione di istituti
scolastici, senza che rilevino in contrario né la qualità di
congregazione religiosa, propria del gestore – allorché il detto
servizio venga svolto per fini di lucro e non di religione e di culto,
con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 108
del 1990 per le così dette organizzazioni di tendenza, escluse
dall’ambito di operatività della tutela reale e soggette soltanto
alla legge n. 604 del 1966 -, né la fruizione di contributi pubblici
da parte dello stesso gestore.
Ai fini del licenziamento di un insegnante di una scuola gestita, con
fini di lucro e con organizzazione di tipo imprenditoriale, da una
congregazione religiosa, non costituisce giustificato motivo di
recesso né l’intento di realizzare economie di gestione attraverso
l’affidamento dello stesso posto di lavoro ad un religioso che, in
quanto membro dell’organizzazione, presti la propria attività senza
retribuzione – non inserendosi il recesso in una diversa
organizzazione aziendale intesa ad una maggiore competitività, ma
essendo esso diretto soltanto a conseguire un risparmio sulle
retribuzioni dovute al personale dipendente -, né il divisato effetto
di ottenere una prestazione che, attesa la qualità personale del
nuovo incaricato, risulti meglio improntata alla natura confessionale
della detta organizzazione, irrilevante rispetto alla struttura
imprenditoriale considerata.

Sentenza 27 febbraio 1997, n.1686

Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 27 febbraio 1997, n. 1686. (Franco Bile, Carlo Bibolini) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI riunita in camera di consiglio in persona dei sigg. magistrati FRANCO BILE PRESIDENTE DI SEZIONE f. f. di PRIMO PRESIDENTE ROMANO PANZARANI PRESIDENTE DI SEZIONE ANTONIO […]