Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 aprile 2005, n.7791

Nei confronti degli enti estranei all’ordinamento italiano perché
enti di diritto internazionale, il giudice italiano è carente della
potestà giurisdizionale idonea ad interferire nell’assetto
organizzativo e nelle funzioni proprie di essi, mentre può emettere
provvedimenti di contenuto esclusivamente patrimoniale. Tra questi non
può comprendersi la sentenza di condanna ad un pagamento che debba
essere logicamente preceduta da un accertamento del danno da
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
prestazioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell’ente
datore di lavoro: infatti tale sentenza, una volta passata in
giudicato, farebbe stato sia sull’obbligo di pagare sia (questione
pregiudiziale logica) sull’obbligo di ricevere a tempo indeterminato
le prestazioni lavorative. Le Sezioni Unite hanno enunciato questo
principio in un caso nel quale l’attore aveva chiesto la dichiarazione
di nullità, per contrasto con norme imperative, della clausola di
apposizione del termine ad un contratto di lavoro avente ad oggetto
mansioni di promozione e sviluppo, anche con progetti speciali,
dell’Opera romana pellegrinaggi – articolazione del Vicariato di
Roma, ente della Santa Sede – nel quale egli svolgeva compiti di
direttore di agenzia, e la conseguente condanna al pagamento di
retribuzioni non corrisposte, a partire dalla cessazione di fatto del
rapporto; la Corte ha dichiarato il difetto della giurisdizione
italiana, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.

Sentenza 13 febbraio 1993, n.1824

Con l’accordo del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con Legge n.121 del
1985, è stata abrogata la riserva di giurisdizione a favore dei
tribunali ecclesiastici in tema di nullità del matrimonio. Pertanto,
a seguito di tale modifica, i tribunali ecclesiastici non sono più
l’unico organo competente a giudicare su tale materia. Anche il
giudice italiano, in quanto preventivamente adito, può così
pronunciarsi sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario.

Sentenza 26 febbraio 2004, n.3892

Le controversie circa la validità o l’efficiacia dell’atto
costitutivo di una fondazione rientrano nella giurisdizione del
giudice ordinario, in quanto il negozio di fondazione integra un atto
di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento
amministrativo di riconoscimento. Pertanto, detto negozio deve
ritenersi regolato, sotto il profilo della validità, dalle norme
privatistiche. Tale disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento alle fondazioni ecclesiastiche, non risultando – al
riguardo – di ostacolo la previsione di cui all’art. 20, comma 1,
della Legge n. 222 del 1985, la quale si limiita a disciplinare le
modalità di recepimento nell’ordinamento statale dei provvedimenti di
soppressione o estinzione dell’Ente ecclesiastico da parte della
competente Autorità confessionale, senza incidere in alcun modo sulla
distinzione tra atto negoziale di costituzione dell’Ente e
provvedimento ecclesiastico di creazione o soppressione dello stesso
nel relativo ordinamento.

Sentenza 24 febbraio 2000, n.40

Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie concernenti le procedure di affidamento di appalti,
quando il soggetto appaltante – nella specie un ente ecclesiastico
– pur non avendo natura pubblicistica, sia tenuto all’osservanza
della disciplina pubblicistica degli appalti, risultando pertanto
irrilevante la qualificazione giuridica, pubblica o privata, di tale
soggetto.

Sentenza 16 maggio 2002, n.13666

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e
beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
396 del 1988 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale
dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui
non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare
a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato,
qualora abbiano tuttora i requisiti di una istituzione privata – la
natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata di
volta in volta, dall’autorità giudiziaria ordinaria,
indipendentemente dall’esito delle procedure amministrative
eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal
D.P.C.M. 16 febbraio 1990; peraltro, affinchè possa essere
riconosciuta l’ispirazione religiosa di un ente di assistenza, che
costituisce – secondo quanto indicato dalla lettera c), dell’art. 1
terzo comma, di detto D.P.C.M. – una delle condizioni alternativamente
necessarie (accanto al carattere associativo e al carattere di
istituzione promossa ed amministrata da privati) perchè possa
riconoscersi natura di ente privato alla detta istituzione, occorre
che ricorrano l’elemento teleologico dell’azione amministrativa
dell’ente e il collegamento di esso con organismi confessionali,
mentre non hanno rilievo ostativo nè la circostanza che
l’istituzione operi con risorse prevalentemente comunali (essendo
l’origine laica dei finanziamenti pienamente compatibile con una
utilizzazione dei medesimi in modo corente con l’ispirazione
religiosa), nè il fatto che il consiglio di amministrazione
dell’Ente sia designato dal Consiglio comunale, nulla impedendo che
un organismo amministrativo non formato da religiosi obbedisca, nelle
sue determinazioni, ad un indirizzo religioso. (In applicazione di
tali principi, le Sezioni unite, all’esito dell’esame del relativo
statuto e delle circostanze valorizzate al riguardo dal giudice di
merito, hanno riconosciuto natura di ente privato alla Casa di
ospitalità per indigenti di San Cataldo, operante nella Regione
siciliana, ed hanno perciò dichiarato la giurisdizione del giudice
ordinario in ordine alle controversie concernenti rapporti di lavoro
con detto Ente).

Sentenza 11 luglio 2001, n.9382

Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici
nell’apposito registro delle persone giuridiche – iscrizione ammessa,
ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del
1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che
producano un attestato del Ministero dell’interno dal quale risulti il
possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7
giugno 1929 – sono devolute alla cognizione del giudice ordinario,
atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in
ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di
opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta
dell’interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella
mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza
esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a
degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell’ente
istante o di terzi.

Sentenza 18 ottobre 1993, n.10300

Il giudizio sull’esistenza e sulle vicende del vincolo associativo
(a seguito di provvedimenti di sospensione o di espulsione), che lega
un associato ad una Confraternita avente scopo esclusivo di religione
e di culto (nella specie, quella del SS. Sacramento di Grumo Appula),
costituita nell’ambito dell’ordinamento ecclesiastico, si sottrae
– ai sensi della normativa concordataria di cui alle LL. 25 marzo 1985
n. 121, 20 maggio 1985 n. 206 e 20 maggio 1985 n. 222 – alla
giurisdizione del giudice italiano, anche quando si tratti di
organizzazione soggetta alle leggi civili sulle associazioni non
riconosciute, atteso che i provvedimenti suddetti implicano
l’esercizio di poteri organizzativi interni, in vista
dell’indicato scopo della Confraternita dal cui controllo lo Stato
italiano si astiene per effetto della richiamata normativa,
rimettendolo all’esclusiva competenza dell’Autorità
ecclesiastica.

Sentenza 26 febbraio 1993, n.2415

Il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alla domanda
concernente la risoluzione, a causa della soppressione della relativa
carica, del rapporto di lavoro del segretario generale
dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine Militare
di Malta (Acismom) e le conseguenze patrimoniali dell’allegata
illegittimità di detta risoluzione, tenuto conto che l’esame di
tale controversia implica necessariamente un’indagine ed un
sindacato sull’assetto organizzativo dell’ente, avente
soggettività internazionale, essendo l’attività di detto organo
non limitata alla sfera sanitaria ma strettamente inerente alle
funzioni istituzionali e pubblicistiche (nell’ambito
dell’ordinamento maltese), dell’Acismom.

Sentenza 25 gennaio 2002, n.911

I decreti in tema di potestà dei genitori sui figli minori o che
dispongano l’affidamento ex art. 4 comma 2 l. 4 maggio 1983 n. 184
sull’adozione, anche se resi dal giudice di secondo grado in esito a
reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi
dell’art. 111 cost. neppure se statuiscono esplicitamente o
implicitamente sulla giurisdizione italiana.

Sentenza 01 marzo 2002, n.3033

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).