Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Sentenza 22 dicembre 2015, n.25767

Seppure l’astratta riconoscibilità della
legittimazione attiva del minore disabile non trovi un ostacolo
insuperabile nell’anteriorità del fatto illecito alla
nascita, giacché si può essere destinatari di tutela
anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai
sensi dell’art. 1 c.c., il supposto interesse a non nascere
mette in scacco il concetto stesso di danno. Anzitutto, perché,
in questo modo, si farebbero interpreti unilaterali i genitori
nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di
una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta;
in secondo luogo, perché l’ordinamento non riconosce
“il diritto alla non vita” e conseguentemene
l’esistenza del cd. “diritto di non nascere se non
sani”. Parimenti è infondata l’invocazione del
diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata
informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva
dell’effetto pregiudizievole. Con riguardo a tale censura, la
Corte di legittimità ha infatti chiarito che non si può
pretendere di estendere al nascituro una facoltà che è
concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni
(art. 6 della legge n. 194 del 1978).

Sentenza 17 luglio 2014, n.16380

Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la
composizione del contrasto giurisprudenziale in merito alla fatto se
la convivenza prolungata possa rappresentare una condizione di
violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque della
dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della
sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice
ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere prendere a riferimento
– in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie
– i commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983
(Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito
dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i
quali “L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tra anni". Al riguardo, la Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla
legittimità di tale disposizione originaria, nella parte in cui
disponeva che ai fini della adottabilità che i coniugi
potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10
anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata
dal legislatore italiano che, al pari di numerosi legislatori europei,
intende il matrimonio … non solo come ‘atto
costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’,
vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza
matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere
insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre
anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo
presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto
matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della
sentenza n. 281 del 1994): dalla lettura di tali disposizioni pare
evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie in
esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione
matrimonio-atto e matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della
convivenza coniugale con le caratteristiche di stabilità ed
omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni successivi
alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei
coniugi, protrattasi per almeno tra anni dalla celebrazione del
matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica
disciplinata da norme di “ordine pubblico interno
italiano”, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della
Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato,
osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità del matrimonio concordatario.


[così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle
Sezioni Unite Civili, il 3 dicembre 2013. Depositata in cancelleria il
17 luglio 2014]


cfr. in OLIR.it.
Corte
di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 1780 del 2012

Corte
di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 9844 del 2012

Corte
di Cassazione. Sezione I Civile, sentenza n. 8926 del 2012

Corte
di Cassazione, Sezione, I Civile, sentenza n, 1343 del 2011

Corte
di Cassazione. Sezioni Unite Civili. Sentenza 24 giugno – 18 luglio
2008, n. 19809

Sentenza 17 luglio 2014, n.16379

Ai fini specifici che rilevano in questa sede, ovvero la
composizione del contrasto giurisprudenziale in merito alla fatto se
la convivenza prolungata possa rappresentare una condizione di
violazione dell’ordine pubblico interno (ostativa dunque della
dichiarazione d’efficacia nell’ordinamento civile della
sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice
ecclesiastico), il Collegio ritiene di potere prendere a riferimento
– in ragione delle strette analogie tra le due fattispecie
– i commi 1 e 4 dell’art. 6 della legge n. 184 del 1983
(Diritto del minore ad una famiglia) nel testo sostituito
dall’art. 6, comma 1 della legge n. 149 del 2001, secondo i
quali “L’adozione è consentita a coniugi uniti in
matrimonio da almeno tra anni". Al riguardo, la Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi tra l’altro sulla
legittimità di tale disposizione originaria, nella parte in cui
disponeva che ai fini della adottabilità che i coniugi
potessero vantare anche una convivenza prematrimoniale di almeno 10
anni, ha sul punto precisato di appoggiare la “scelta adottata
dal legislatore italiano che, al pari di numerosi legislatori europei,
intende il matrimonio … non solo come ‘atto
costitutivo’ ma anche come ‘rapporto giuridico’,
vale a dire come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza
matrimoniale, in cui sia perdurante la volontà di vivere
insieme”; ed ha dichiarato infine che “il criterio dei tre
anni successivi alle nozze si configura come requisito minimo
presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto
matrimoniale” (n. 2 delle considerazioni in diritto, della
sentenza n. 281 del 1994): dalla lettura di tali disposizioni pare
evidente la loro possibile riferibilità alle fattispecie in
esame (in particolare, gli argomenti fondati sulla distinzione
matrimonio-atto e matrimonio rapporto, sulla valorizzazione della
convivenza coniugale con le caratteristiche di stabilità ed
omogeneità, e soprattutto sul criterio dei tre anni successivi
alle nozze). Ciò porta ad affermare che la convivenza dei
coniugi, protrattasi per almeno tra anni dalla celebrazione del
matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica
disciplinata da norme di “ordine pubblico interno
italiano”, anche in applicazione dell'art. 7, comma 1 della
Costituzione e del principio supremo di laicità dello Stato,
osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle
sentenze di nullità del matrimonio concordatario.

[Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni
Unite Civili, il 3 dicembre 2013. Depositata in cancelleria il 17
luglio 2014]


Si veda:
Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n. 712


cfr. in OLIR.it.

Sentenza 16 maggio 2014, n.10821

Le scuole private al fine di ottenere la c.d. parificazione debbono
assumere l'obbligo di garantire l'integrazione scolastica
delle persone disabili "senza oneri per lo Stato". 
Tale requisito rientra tra gli obblighi specificatamente richiesti al
momento del riconoscimento della parità. Pertanto, nessun
rimborso può venire domandato da tali istituti per le spese
sostenute al fine di garantire l'istruzione di sostegno agli
alunni disabili. Costituisce, infatti, presupposto indefettibile per
il riconoscimento della parità delle scuole private – ai sensi
degli artt. 4 della legge n. 60/2000 e 13 della legge 104/1992 – che
queste ultime assumano l'impegno a garantire il servizio
educativo, ivi comprese le prestazioni previste per i soggetti
disabili, a tutti gli studenti per i quali sia stata avanzata
richiesta.

Ordinanza 27 gennaio 2014, n.1528

Ai sensi dell'art. 14 della legge n. 520 del 1995, gli edifici
aperti al culto pubblico della CELI e delle sue Comunità,
nonchè le loro pertinenze, non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo
accordo del decano della CELI e dell'organo responsabile della sua
Comunità interessata. Nel caso di specie, la Comunità
Evangelica Christ Peace and love ha chiesto che fosse dichiarato
nullo, per violazione della L. n. 520 del 1995 (art. 14), il
provvedimento del Responsabile del settore gestione del territorio,
avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune
di un bene della Comunità stessa, affermando come tale immobile
fosse luogo di culto e preghiera e dunque assoggettato alla disciplina
della menzionata legge. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del
giudice ordinario, in base al consolidato il principio in ragione del
quale, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto
l'irrogazione di sanzioni sono devolute a tale giurisdizione posto
che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da
atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio,
bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente
consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere
stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.

Sentenza 16 settembre 2013, n.21108

Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio
nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse
del minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano
residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal
Giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o
conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero
gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi
personalmente assistito.

Sentenza 28 giugno 2013, n.16305

L’attitudine di un culto a stipulare intese con lo Stato non può
essere rimessa alla assoluta discrezionalità del potere
dell’esecutivo, risultando altrimenti incompatibile con la garanzia di
eguale libertà di cui all’art. 8, comma 1 della Costituzione. Né lo
Stato può trincerarsi, per negare tale possibilità, dietro la
difficoltà di elaborazione della definizione di confessione
religiosa. Se da tale nozione discendono conseguenze giuridiche, è
infatti inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano
carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il
riconoscimento di diritti e facoltà connesse a tale qualificazione.

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In OLIR.it
Consiglio di Stato. sentenza 18 novembre 2011
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5713]

Ordinanza 21 marzo 2013, n.7046

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 21 marzo 2013, n. 7046: "Ordine Mauriziano e giurisdizione del Giudice amministrativo".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE            SEZIONI UNITE CIVILI                         Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            Dott. PREDEN       Roberto                – Primo Presidente f.f. – Dott. ROVELLI      Luigi Antonio             – Presidente di Sez. – Dott. RORDORF      Renato                    – Presidente di Sez. – Dott. SALVAGO      […]

Sentenza 18 novembre 1997, n.11432

Cassazione, Sezioni Unite Civili. Sentenza  18 novembre 1997, n. 11432: "Facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI   Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:      Dott.    Franco            BILE                   Pres. di Sez.             ff. di                                   Primo Presidente     "       Romano            PANZARANI              Pres. di Sez.     "       Antonio           IANNOTTA               […]