Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 luglio 2001, n.36590

In tema di responsabilità per delitto colposo (nella specie:
interruzione della gravidanza di una paziente) posto in essere
nell’esercizio della professione medica, la scelta compiuta dal
sanitario il quale, tra due possibili decisioni, abbia adottato quella
più agevole, ma poco sicura, invece dell’altra, più accurata e meno
rischiosa per la salute del nascituro, integra una ipotesi di condotta
imprudente (Fattispecie nella quale il medico, a cui erano ben
presenti le risultanze di un esame cardiotocografico, indicativo di
una probabile sofferenza fetale, riscontrando un elemento rassicurante
costituito dal movimento del feto, aveva rinviato il controllo al
giorno successivo, invece di procedere all’immediato ricovero della
paziente, sottoponendola a monitoraggio e a pronto intervento).

Sentenza 17 gennaio 2002, n.11275

In materia di beni culturali ed ambientali, risulta sussistere
continuità normativa tra la disposizione dell’art. 11 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, contenente divieto di interventi su beni
vincolati non preceduti dalla prescritta autorizzazione, e l’art. 118
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che punisce la
demolizione, rimozione, modificazione, restauro senza autorizzazione,
nonché l’esecuzione di opere di qualunque genere sui citati beni
senza approvazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto sussistere il “fumus” del reato de quo, legittimante il
sequestro preventivo dell’impianto di illuminazione della cattedrale
di Trani, per il quale non risultava rispettata la prescrizione
contenuta nell’autorizzazione di sottoporre ogni passaggio esecutivo a
sopralluoghi della soprintendenza).

Sentenza 17 settembre 2002, n.2003

L’art. 19 della Costituzione comporta la non perseguibilità
dell’associazione religiosa come tale e della relativa attività di
propaganda ed esercizio del culto, salvo il limite del buon costume;
ma ciò non significa che l’associazione di carattere religioso possa
delinquere, nè che possa liberamente costituirsi per delinquere
dietro il paravento del credo religioso, anche approfittando dello
stato di dipendenza da esso indotto sui partecipanti in forza delle
ritenute capacità taumaturgiche del suo capo carismatico.
Conseguentemente, quando, come nel caso di specie, sia accertato,
addirittura attraverso il compimento di “reati-fine”, che
l’associazione ha avuto non soltanto finalità religiose – per quanto
atipiche, stravaganti ed eterodosse – ma anche delittuose, ben può
essere configurato il reato di cui all’art. 416 c.p. e ben può essere
ritenuta pericolosa, ai fini della reiterazione nel reato e del
pericolo di inquinamento probatorio, anche la predetta dipendenza,
pure se determinata dal credo religioso.

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale
causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che
l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o
discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o
sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della
convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella
materia della estradizione, del più generale principio di
salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed
alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali. Nella specie la Corte
ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta
di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella
islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe
esposto l’estradando al giudizio secondo la legge della Sharja.

Sentenza 20 settembre 2002, n.39727

La distruzione di un affresco appartenente ad una Parrocchia integra
il reato di cui all’art. 733 c.p., in base al quale il soggetto attivo
può essere soltanto il proprietario della cosa danneggiata o
distrutta. Tale reato risulta, quindi, confifurabile in capo al
parroco, rappresentante dell’ente, mentre non possono essere accettate
interpretazioni estensive o applicazioni analogiche della norma
suddetta, tali da ricomprendere tra i destinatari del precetto
soggetti privi della titolarità di diritti reali o di possesso sui
beni protetti.

Sentenza 26 marzo 2002, n.15178

Non è considerato necessario, per la sussistenza del reato di
ingiuria e diffamazione, il c.d. “animus iniuriandi vel diffamandi”,
essendo invece sufficiente, come notato dal ricorrente, il dolo
generico (che, è stato affermato, può assumere la forma anche del
dolo eventuale). È dunque bastevole che vengano usate consapevolmente
espressioni il cui valore, socialmente diffuso, sia obiettivamente
offensivo, espressioni, insomma, adoperate in base al significato che
esse vengono ad assumere presso la stragrande maggioranza dei
consociati. Va da sè che, quando si accusi taluno di comportamenti
penalmente sanzionati, la offesa è innegabile, in quanto il disvalore
della azione cui si riferisce l’espressione è, non solo socialmente
condiviso, ma giuridicamente stabilito. Nè la qualità o lo status
colui che adopera la espressione ingiuriosa può assumere rilievo
discriminante, a meno che tale potere “pedagogico” (che comunque deve
essere esercitato entro i limiti della continenza) gli sia
riconosciuto dal destinatario o dal l’ordinamento.

Sentenza 13 marzo 2003, n.20739

Il reato di “turbatio sacrorum”, di cui all’art. 405 c.p., può essere
perfezionato da due condotte antigiuridiche: l’impedimento della
funzione, consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della
stessa fino a determinarne la cessazione, oppure la turbativa della
funzione, che si verifica quando il suo svolgimento non avviene in
modo regolare. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato il suddetto
reato nella turbativa causata dal comportamento dell’imputato, che
aveva, nel corso della celebrazione della Messa, coinvolto e
disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento.

Sentenza 05 marzo 2004, n.17664

Non è configurabile l’aggravante di cui all’art. 61 comma 10 c.p.,
allorché il reato sia stato commesso in danno di un ministro di culto
non già a causa delle funzioni da questi svolte, ma per altre ragioni
(nella specie, un sacerdote cattolico era stato aggredito a causa di
una lite per questioni di proprietà; la Corte di Cassazione ha
escluso la sussistenza della suddetta aggravante).

Sentenza 24 febbraio 1967, n.328

Corte di Cassazione – Sezione III penale. Sentenza n. 328 del 24 febbraio 1967. Registro Generale n. 22775/64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione SEZIONE III PENALE Composta degli Ill.mi Signori: BACCIGALUPI Mario – Presidente, MUSCOLO Domenico, LEOGOTTI Giovanni, ODORISIO Casimiro, PERNIGOTTI Pio, DE MICHELI Vincenzo, MARTINELLI Carlo – […]

Ordinanza 16 marzo 2004, n.628

Tribunale di Verona. Ordinanza 16 marzo 2004, n. 628. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, 1 serie speciale, n. 28 del 21 luglio 2004) IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 2062/2003 r.g. tribunale promosso con decreto di citazione a giudizio del p.m. nei confronti di Smith Adel imputato del reato di […]