Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2006, n.11919

Il tentativo di togliere il velo, che la religione musulmana impone
alle credenti, unitamente alla pronuncia di parole offensive, integra
la volontà lesiva dell’integrità morale di persone appartenenti a
una cultura religiosa, quale quella islamica, diversa dalla cattolica
dominante nel Paese, determinando l’applicazione dell’aggravante della
“finalità di discriminazione ed odio etnico razziale e religioso”.

Sentenza 02 marzo 2006, n.7628

L’abolizione del servizio militare obbligatorio (a seguito
dell’introduzione di forze armate esclusivamente professionali,
realizzata dalla l. 331/2000, art. 1, comma 6) abroga il delitto di
rifiuto di prestare detto servizio da parte dei cittadini ad esso
tenuti per chiamata di leva e determina – in forza dell’art. 2 c.p.,
comma 2 – la non punibilità della condotta di chi in precedenza,
allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo
ovvero la cessazione dell’esecuzione e degli effetti penali della
condanna eventualmente intervenuta.

Sentenza 10 marzo 2006, n.8475

Nelle ipotesi contemplate dall’art. 594 c.p. (Ingiuria), la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 599 c.p. (Ritorsione e
provocazione), commi 1 e 2, in assenza di specifiche previsioni
limitatrici, è del tutto indipendente dalla eventuale presenza di
circostanze aggravanti o attenuanti (quali, nel caso in esame,
l’aggravante delle finalità di discriminazione)

Sentenza 09 novembre 2005, n.40799

Nel reato di truffa l’induzione in errore mediante raggiro si ha non
solo quando l’agente pone in essere l’attività fraudolenta
originariamente, ma anche quando concorre con il suo comportamento
menzognero a confermare nel soggetto passivo l’errore da questi
autonomamente ingenerato, ponendosi tale successivo comportamento in
rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto
profitto. Questa fattispecie si configura, pertanto, nell’ipotesi di
sette aduse a carpire la credulità di molti, sollecitandone offerte
economiche di notevole consistenza e procurandosi così ingenti
profitti, e non può essere ravvisata nell’ipotesi di esercizio di
pratiche religiose, le quali oltre a difettare dell’elemento
costituito dagli artifici e raggiri, non implicano inoltre l’ingiusto
profitto.

Sentenza 05 gennaio 2006, n.109

Corte di Cassazione. Sezione Quarta Penale. Sentenza n. 109/2006. (Presidente: M. Battisti; Relatore: V. Romis) C. N. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso/ reclamo presentato dal C. contro il provvedimento del Giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello […]

Sentenza 18 gennaio 2006, n.1862

Sussiste il delitto di truffa aggravata nell’ipotesi di persona che,
sfruttando la notorietà creatasi quale mago o guaritore, ingeneri
nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di
gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire,
compiendo asseriti esorcismi o somministrando e prescrivendo sostanze,
per procurarsi così un ingiusto profitto con danno delle stesse. Tali
condotte non integrano, invece, gli estremi del reato di esercizio
abusivo della professione medica, posto che il reato sussiste solo nei
casi in cui l’imputato abbia posto in essere condotte proprie dei
professionisti abilitati, non essendo sufficiente una mera
assimilazione analogica tra le finalità perseguite da soggetti che
tendano al conseguimento di benessere fisico o psicologico con
attività metafisiche non curative del corpo e della psiche, senza con
ciò porre in essere attività medica.

Sentenza 05 dicembre 2005, n.44295

Ai fini della sussistenza del reato di ingiuria, aggravato dall’avere
commesso il fatto “per finalità di discriminazione e di odio etnico,
nazionale, razziale o religioso”, la condotta ingiuriosa addebitata
all’imputato deve risultare consapevolmente finalizzata – ed almeno
potenzialmente idonea – a rendere percepibile e suscitare in altri
soggetti un sentimento di odio razziale ovvero a dar luogo al concreto
pericolo di immediati o futuri comportamenti discriminatori basati
sulla differenza di razza.

Sentenza 05 dicembre 2005, n.44227

L’esigenza di praticare un certo culto religioso o il farne opera di
proselitismo, pur essendo fenomeni certamente liberi ed anzi tutelati,
non possono essere addotti quali cause di giustificazione, laddove
sussistano gli estremi di un illecito penale (nel caso di specie,
veniva contestato il reato di associazione finalizzata allo spaccio di
stupefacenti, in relazione all’uso rituale, da parte degli associati
di un nuovo movimento religioso, della bevanda “ayahuasca”, in
grado di condurre ad uno stato di “espansione della coscienza”
simile all’estasi mistica).

Sentenza 17 gennaio 2006, n.1737

Cassazione – Sezione prima penale. Sentenza 25 ottobre 2005-17 gennaio 2006, n. 1737. Presidente Gemelli – Relatore BardovagniPg Viglietta – Ricorrente Magtouf Osserva Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le richieste di affidamento al servizio sociale o semilibertà avanzate da Magtouf Samir, condannato per reati concernenti le armi e […]

Ordinanza 18 novembre 2005, n.41571

Seppure non sia dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula
di udienza sia una situazione astrattamente sussumibile nelle
fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p., è altrettanto
indubitale che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie
processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere
locale. Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto
processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del
giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è
chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere
locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a
turbare l’imparzialità e serenità del giudizio. Ne consegue che non
può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per
scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del
giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo
ha dimensione nazionale. E’ evidente, infatti, che in tal caso anche
la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare
quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la
imparzialità e serenità del giudizio stesso.