Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 giugno 2007, n.21785

Nel caso di reato di violenza sessuale ai danni di minori, la speciale
attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., non è applicabile
laddove sussistano indici rilevatori della particolare gravità dei
fatti, tra cui la figura sacerdotale dell’imputato o la reiterazione
della condotta.

Sentenza 02 agosto 2007, n.31510

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in
particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di
primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di
sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità,
accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero
rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il
suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile
di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.

Sentenza 01 marzo 2007, n.8879

Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da
ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza
legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento
dell’accertamento della condotta altrimenti vietata.

Sentenza 11 settembre 2006, n.29872

Corte di Cassazione Penale. Sezione III. Sentenza 11 settembre 2006, n. 29872: “Beni culturali di interesse religioso e lavori di restauro”. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITALONE Claudio – Presidente Dott. DE MAIO Guido – Consigliere Dott. ONORATO Pierluigi […]

Sentenza 07 febbraio 2007, n.5012

E’ punibile penalmente la condotta di colui che abbia posto in essere
una situazione apparente, contraria a quella reale, consistente in
realtà nel gestire una setta religiosa, priva di qualsiasi
legittimazione ecclesiastica ufficiale, con modalità idonee a trarre
in errore le vittime sulla reale natura dell’associazione (nel caso di
specie, il ricorrente non perseguiva, nella gestione della comunità,
alcuna finalità di natura spirituale o caritatevole, ma interessi di
carattere patrimoniale facendo propri i vantaggi conseguibili dalle
vittime indotte, con insistenti pressioni, a prestazioni di servizi e
di opere, all’interno e all’esterno della sede della comunità, senza
essere retribuite ovvero a compiere atti di disposizione patrimoniale
in suo favore senza il corrispettivo del prezzo).

Sentenza 04 aprile 2007, n.14102

Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..

Sentenza 08 maggio 2007, n.17441

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ciò premesso, va
rilevato che nessun vizio è riscontrabile nella parte della sentenza
che è pervenuta all’accertamento degli elementi del reato di truffa,
attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta
indicazione del significato dimostrativo loro attribuito, ricostruendo
i singoli episodi con propri argomenti e specifiche ricostruzioni
anche laddove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto
altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunte, in tal modo
dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali,
convincenti ed esatti gli argomenti giustificativi sviluppati nella
prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze degli
appellanti e di averle ritenute prive di fondamento (nel caso di
specie, l’intervento chirurgico di circoncisione maschile, posto in
essere in assenza di reali esigenze terapeutiche ed a carico del
servizio sanitario nazionale, veniva reputato integrare gli estremi
del reato di truffa ai danni di ente pubblico, posto che la
circoncisione rituale non costituisce una prestazione sanitaria
riconosciuta come rimborsabile).

Sentenza 08 marzo 2007, n.9793

Sussiste il reato di cui all’art. 2, comma 2, della legge 25 giugno
1993 n. 205, laddove chi accede a luoghi dove si svolgano
manifestazioni agonistiche rechi con se emblemi o simboli di gruppi o
associazioni razziste, nazionaliste e simili, sebbene non iscritto a
tali gruppi o associazioni, perché anche in quest’ultimo caso ricorre
lesione del bene penalmente tutelato.

Sentenza 15 gennaio 2007, n.611

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai
responsabili dell’emittente vaticana, condannandoli al pagamento
delle spese processuali di mille euro e confermando l’ordinanza del
Gip del Tribnale di Roma che aveva disposto la prosecuzione delle
indagini. Alla luce dei “profili di colpa” che sono emersi nel
corso dell’inchiesta che ha avuto origine dalla denunce presentate
nel 2001 dagli abitanti di Cesano la Quarta Sezione Penale ha
stabilito pertanto che i “profili di colpa” emersi nel corso
dell’inchiesta esigono ulteriori indagini.