Sentenza 02 gennaio 2009, n.12
Il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o
giudiziaria né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente
attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà
della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, sicché non riveste la qualità di
pubblico ufficiale. Avuto però riguardo ai compiti che la legge
attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico
perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o
internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico, la
cui natura è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa,
dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica (poteri
decisori, autoritativi o certificativi), dall’attività intellettiva,
e non meramente applicativa o esecutiva, che lo caratterizza (nel caso
di specie, veniva pertanto ritenuto sussistente il requisito
soggettivo per la configurazione del reato di concussione).