Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 aprile 2013, n.16391

Per condotta di favoreggiamento personale deve intendersi non solo
quella diretta a deviare le indagini già in atto, ma anche quella
diretta ad evitare che l’autorità proceda ad accertamenti in ordine
al reato e alla scoperta dell’autore di esso. Nel caso di specie, il
consiglio di non sporgere denuncia per il delitto di cui all’art.
609 quater da parte di terzi, dato da un parroco alla madre della
vittima, è stato ritenuto dotato di obiettiva valenza elusiva, tenuto
conto che per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la
dimostrazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal soggetto
favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della
condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia.

Sentenza 02 aprile 2013, n.14979

Secondo la disciplina della legge n. 194 del 1978, l’obiezione di
coscienza esonera il medico esclusivamente dal “compimento delle
procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a
determinare l’interruzione della gravidanza”. La legge tutela dunque
il diritto di obiezione entro lo stretto limite delle attività
dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il
medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare
assistenza alla donna (Nella specie, la richiesta di assistenza
riguardava il c.d. secondamento rispetto ad un caso di interruzione
della gravidanza indotta per via farmacologica. La Corte ha ritenuto
che la fase rispetto alla quale opera l’esonero da obiezione di
coscienza fosse da ritenersi limitata alle sole pratiche di
predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, coincidenti
cioè con quelle procedure e attività specificamente e
necessariamente dirette a determinare l’interruzione, cui si riferisce
l’art. 9 comma 3 legge n. 194/1978).

Sentenza 23 gennaio 2013, n.3339

Le “opere di carità” rappresentano un “servizio” tipico del
ministero cattolico – basti pensare alla destinazione delle elemosine
o delle somme espressamente destinate dagli oblanti ai poveri della
parrocchia – sicché modeste elargizioni a persone bisognose o
indigenti costituiscono, di fatto, una costante dell’attività dei
parroci. Nel caso di truffa ai danni di un parroco deve pertanto
ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, c.p.
(avere commesso il fatto nei confronti in un ministro di culto
“nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni di
servizio”), consistendo la _ratio_ dell’aggravante in esame
nell’esigenza di garantire una tutela rafforzata a favore di alcuni
soggetti in ragione del peculiare ruolo svolto dagli stessi.

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La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

Sentenza 01 marzo 2000, n.4273

Corte di Cassazione. Sezione IV Penale. Sentenza 1 marzo 2000, n. 4273: "Laicità dello Stato e simboli religiosi".   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE IV PENALE   Composta dagli Ill.mi Sigg.:      Dott. BATTISTI Mariano   – Presidente 1. Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere 2. Dott. COLAIANNI Nicola    – Consigliere 3. Dott. BIANCHI   Luisa     – […]

Sentenza 09 luglio 2012, n.26614

Nell’archiviare _de plano _gli atti nonostante l’opposizione proposta
dalla persona offesa, ai sensi del secondo comma dell’art. 410 cod.
proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare
specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato
che alle cause della inammissibilità (omessa indicazione)
dell’oggetto delle investigazioni suppletive eo dei relativi elementi
di prova); in difetto, si produce una violazione del contraddittorio
che è, prima di tutto e in ogni caso, diritto all’ascolto.

Sentenza 30 marzo 2012, n.12089

Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio
dell’irrilevanza della ignorantia juris, pur letta nell’ambito
interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di
valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti
essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed
affermati dalla Costituzione, costituendo la base indefettibile
dell’ordinamento giuridico italiano e il cardine della
regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di
specie, la Corte ha affermato l’irrilevanza della supposta finalità
educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione
musulmana, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di maltrattamenti in famiglia).

Sentenza 24 novembre 2011, n.43646

L’avere sottoposto il proprio figlio ad intervento di circoncisione
ad opera di soggetto non abilitato all’esercizio della professione
medica, con conseguenze dannose per la salute dello stesso, integra in
astratto il concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio
abusivo della professione medica). In particolare, sotto il profilo
della materialità, si è di fronte ad un reato c.d. “culturalmente
orientato”, nel quale viene in rilevo un conflitto, per così dire,
“esterno” dell’agente, che si realizza cioè quando
quest’ultimo – avendo recepito le norme della cultura e della
tradizione di un determinato gruppo etnico nella sua formazione –
migra in un’altra realtà territoriale dove quelle norme non sono
presenti. Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte adita tuttavia
ha accolto il ricorso presentato dal genitore, ritenendo sussistenti
in concreto gli estremi dell’error iuris “scusabile”. La
valutazione dell’ignorantia legis c.d. inevitabile – e quindi
scusabile – implica, infatti, che il giudizio di rimproverabilità
del soggetto agente debba necessariamente estendersi alla valutazione
del processo formativo della sua volontà, per stabilire se – al
momento dell’azione posta in essere – si sia reso conto
dell’illiceità della sua condotta e del valore tutelato dalla norma
violata. Ciò non può che avvenire attraverso il raffronto tra dati
oggettivi, che possono avere determinato nell’agente l’ignorantia
legis circa l’illiceità del suo comportamento, e dati soggettivi
attinenti alle conoscenze e alle capacità dell’agente, che
avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorrere dell’error
iuris. Nel caso di specie, si è ritenuto – quale dato oggettivo
incontestabile – il difettoso raccordo che si determina tra una
persona di etnia africana, migrata in Italia e ancora non integrata
nel relativo tessuto sociale, e l’ordinamento giuridico del nostro
Paese, di cui quest’ultima ha conseguentemente difficoltà nel
recepire, con immediatezza, valori e divieti. Quanto all’aspetto
soggettivo, sono stati valutati, da un lato, il basso grado di cultura
della madre e, dall’altro, il forte condizionamento derivatole dal
mancato avvertimento dell’esistenza di un conflitto “interno”
(vale a dire l’avvertito disvalore della sua azione rispetto alle
regole della sua formazione culturale). Circostanze queste ultime che
– secondo la Corte adita – attenuano il dovere di diligenza
finalizzato alla conoscenza degli ambiti di liceità consentiti nel
diverso contesto territoriale in cui il genitore venga a trovarsi.

Sentenza 23 febbraio 2011, n.7017

Integra il reato di diffamazione la volontà di ledere e sminuire il
credito di un determinato soggetto, nella comunità sociale di
appartenenza, mediante ingiustificate censure nei confronti della
sua personalità e della sua scelta di aderire a un credo religioso
diverso rispetto a quello storicamente e culturalmente radicato nella
società italiana.

Sentenza 16 marzo 2010, n.10400

Suscitare sentimenti caritatevoli con petulanza integra il reato di
molestie (Nel caso pecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti gli
elementi tipici del reato nella condotta di una famiglia che
disturbava insistentemente un prelato apponendo cartelli sulla
cancellata della curia e richiedendo insistentemente colloqui per
chiarire la vicenda relativa allo sfratto da un campetto di calcio che
i due coniugi gestivano)