Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 17 novembre 2016, n.48696

Va esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, comma II,
c.p. nel caso di dichiarazione di nascita effettuate ai sensi
dell'art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, in ordine a cittadini
italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare
sulla base di certificato redatto delle autorità – nel caso di
specie – ucraine che li indichi come genitori, in conformità
alle norme stabilite dalla legge del luogo.

Sentenza 14 novembre 2016, n.48001

L'attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai
combattenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa,
non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza
terroristica o eversiva il cui compimento, per quanto detto,
deve costituire specifico oggetto dell'associazione in esame.
Alla vocazione al martirio è stata invero attribuita
significatività ai fini della ravvisabilità del reato;
ciò, tuttavia, ai limitati fini della valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi per l'adozione di misure cautelari nei
confronti del singolo partecipante ad una cellula terroristica,
della quale sia stata aliunde riconosciuta l'effettiva
operatività, e, comunque, laddove alle attività di
indottrinamento e reclutamento sia affiancata quella
di addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di
combattimento, che attribuisca all'esaltazione della morte,
in nome della guerra santa contro gli infedeli, caratteristiche
di materialità che realizzino la condizione per la quale possa
dirsi che l'associazione, si propone il compimento di
atti di violenza con finalità di terrorismo.

Sentenza 02 marzo 2016, n.8401

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche
in danno di persona convivente " more uxorio", quando si sia
in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale
e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca
assistenza e protezione (cfr. Cass. sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007)

Sentenza 23 settembre 2015, n.38733

Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le
indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma
dell’art. 284 c.p.p. possano riguardare bisogni non solo
materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la
soddisfazione bisogni di natura religiosa, occorre considerare il
disposto di cui all’art. 277 c.p.p., che nel prevedere che le
misure cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il
loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari,
sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti
di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà
normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione
non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia
finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 32364 del
27/04/2012). In tale contesto dunque non può non tenersi conto
dei fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di
osservare il precetto canonico anche attraverso modalità
diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso
l’utilizzo del mezzo’televisivo, come peraltro fanno gli
infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o
domiciliare. Da ciò discende che in presenza di esigenze
cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari
dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita
di casa per partecipare alla messa, non compromette
“indispensabili esigenze di vita” del ricorrente.

Sentenza 13 ottobre 2015, n.41044

L'art. 403 cod. pen. sanziona chiunque offenda una confessione
religiosa mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto. Al riguardo, la Corte costituzionale ha affermato
come «il vilipendio di una religione, tanto più se
posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che la professano o
di un ministro del culto rispettivo, …, legittimamente può
limitare l'ambito di operatività dell'art. 21: sempre
che, beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta
entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso
significato etimologico della parola (che vuoi dire “tenere a
vile” e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per
altro verso, dalla esigenza di rendere compatibile la tutela penale
accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più
ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia
religiosa, con specifico riferimento alla quale non a caso l'art.
19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale
principio dell'art. 21» (sentenza n. 188 del 1975). Sono
pertanto vilipendio, e dunque esclusi dalla garanzia dell'art. 21,
la contumelia, lo scherno, l'offesa fine a se stessa che
costituiscono oltraggio ai valori etici di cui si sostanza ed alimenta
il fenomeno religioso. (Nel caso di specie, la Corte adita ha pertanto
rigettato il ricorso, ritenendo violato il limite dovuto al rispetto
della devozione altrui, ingiustamente messo a repentaglio da una
manifestazione che, lungi dall'essere meramente critica di costumi
sessuali non consentiti a ministri di culto, è apparsa
costituire appunto una mera contumelia, scherno ed offesa fine a se
stessa).

Sentenza 26 marzo 2009, n.32824

L’adesione ad un credo religioso
(nella specie l'Islam), che non sancisce la parità dei
sessi nel rapporto coniugale, non comporta un nesso indissolubile con
i maltrattamenti in famiglia e non incide sulla qualificazione
giuridica della condotta. In particolare l'appartenenza religiosa
non
 rileva e non
costituisce circostanza attenuante nell'integrazione del reato di
maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della
moglie. 

Sentenza 18 dicembre 2013, n.51059

Secondo costante giurisprudenza la circostanza aggravante dei futili
motivi sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata
da uno stimolo esterno lieve, banale e sproporzionato rispetto alla
gravità del reato. È anche pacifico che tale circostanza
ha natura soggettiva, dovendosi individuare la ragione giustificatrice
della condotta nel fatto che la futilità del motivo a
delinquere è indice univoco di un istinto criminale più
spiccato e della più grave pericolosità del soggetto.
Nel caso di specie, i motivi che hanno determinato la condotta di un
padre che ha cercato di uccidere la figlia dopo avere appreso che
quest’ultima aveva avuto rapporti sessuali, senza essere sposata
e da minore, con un giovane di fede religiosa diversa da quella
islamica, non possono pertanto – secondo la Suprema Corte adita
– essere definiti futili, non ritenendo lieve o banale la spinta che
aveva indotto l'imputato ad agire.

Sentenza 07 ottobre 2013, n.41474

La semplice comunicazione al detenuto, da parte del magistrato di
sorveglianza, all’esito di procedura informale, della relazione
dell’amministrazione penitenziaria in merito alla non inclusione di
maestri buddisti Zen nel novero dei ministri di culto abilitati
all’ingresso nelle strutture penitenziarie, si configura come un
mancato rispondere con motivazione specifica al reclamo del detenuto,
nel senso che la comunicazione in questione non può costituire valida
risposta sia sul piano procedimentale sia sul piano del contenuto.
Infatti, se implicitamente o esplicitamente, una domanda afferma di
denunciare una violazione di un diritto (nel caso in esame: la
libertà di culto), il fondamento di quella domanda è quel diritto e
la procedura giurisdizionale risulta doverosa (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato, sostanziatosi nella comunicazione al
ricorrente della relazione dell’amministrazione penitenziaria veniva
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di
sorveglianza nelle forme di cui all’art. 14 ter Ord. Pen.).

Sentenza 05 marzo 2013, n.12-80891

Cour de cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 5 mars 2013, N° de pourvoi: 12-80891     REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :  – Mme Hind X…,   contre le jugement de la juridiction […]

Sentenza 05 marzo 2013, n.12-82852

Cour de cassation. Chambre criminelle. Audience publique du 5 mars 2013,N° de pourvoi: 12-82852     REPUBLIQUE FRANCAISE   AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS   LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :   Statuant sur le pourvoi formé par :     – Le procureur général près la cour d’appel de […]