Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 aprile 1987, n.3932

L’obbligo di non ingerenza sugli enti centrali della Chiesa cattolica
da parte dello Stato italiano, previsto dall’art. 11 del trattato del
Laterano, si riferisce ai vecchi enti in quanto operanti nel
territorio italiano, come si evince dalla eccezione e quindi dalla
unica possibilità di ingerenza disciplinata dallo stesso art. 11 con
riferimento agli acquisti dei corpi morali. Per obbligo di non
ingerenza poi deve intendersi il dovere internazionalmente assunto di
non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque
implicanti un intervento nell’organizzazione e nell’azione dei
menzionati enti. Ne deriva che l’esclusione non è limitata ai soli
poteri pubblici di contenuto amministrativo ma concerne la sovranità
stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri, potestà,
funzioni e, quindi, anche giurisdizione.

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Sentenza 16 marzo 2005, n.10450

La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza – ai fini
dell’emissione delle ordinanze di custodia cautelare – deve avvenire
in modo complessivo, attraverso un apprezzamento unitario dei singoli
elementi probatori, posto che questi ultimi, se esaminati
singolarmente, possono risultare suscettibili di significati neutri,
ambigui o apparentemente contraddittori; detti elementi, invece, dopo
essere stati sottoposti a verifica singola, vanno inseriti in una
composizione organica dell’intero materiale acquisito e collegati
tra loro in una visione necessariamente unitaria (Nel caso di specie,
nel valutare la condotta di soggetti indagati per il reato di
associazione con finalità di terrorismo in Italia, ma facenti parti
di organizzazioni operanti anche in altri Paesi, la Corte ha ritenuto
che l’attività svolta sul territorio italiano debba essere valutata
inserendola nel quadro complessivo delle azioni svolte sul piano
internazionale)

Sentenza 17 gennaio 2005, n.669

L’organizzazione di azioni di guerriglia in nome della Jihad
costituisce reato di terrorismo internazionale. La guerra santa non
sarebbe, infatti, una guerra di difesa e coloro che vi partecipano non
metterebbero in atto azioni di “resistenza”, ma di vero e proprio
terrorismo così come accaduto per i membri di una “cellula dormiente”
pronti a reclutare volontari per la guerra santa in Iraq.

Sentenza 28 settembre 2004, n.03-86604

Cour de CassationChambre criminelleAudience publique du 28 septembre 2004 Rejet Irrecevabilité N° de pourvoi : 03-86604 Publié au bulletinPrésident : M. COTTE REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant : […]

Sentenza 10 gennaio 2002, n.7421

L’art. 3, della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nel vietare –
sanzionandolo penalmente – ogni tipo di discriminazione razziale, sia
riconoscibile in atti, individuali o collettivi, di incitamento
all’offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o
religione, sia in comportamenti di effettiva offesa di tali persone,
consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo
univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzata da
dolo specifico; ossia dalla coscienza e volontà di offendere l’altrui
dignità in considerazione delle caratteristiche razziali, etniche e
religiose dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in
essere (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di
merito avesse correttamente riconosciuto, anche sotto il profilo
soggettivo, la configurabilità del reato in questione a carico di
taluni soggetti i quali, senza alcuna motivazione che non fosse
l’intolleranza razziale, avevano aggredito con pugni e calci, dopo
averli ingiuriati, alcuni immigrati senegalesi).

Sentenza 12 marzo 2004, n.22827

Il diritto dei ministri di culto di non fornire informazioni delle
quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ministero non
comporta “una incapacità o un divieto assoluto di testimoniare”, ma
semplicemente una facoltà di astenersi per i fatti attinenti alle
funzioni ecclesiastiche, ferma restando la validità di una
testimonianza attinente ad un procedimento penale per il quale non
vige il segreto ma permane il dovere di testimoniare.

Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050

Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque
manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad
offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari
da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura
vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o
incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività
svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è
stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato
di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento
psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del
fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è
conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo
attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà
verso i defunti.

Sentenza 22 ottobre 1997, n.1329

Cassazione Penale. Sesta Sezione. Sentenza 22 ottobre 1997, n. 1329. (omissis) IN FATTO All’esito di complesse e articolate indagini, esperite per molti anni su tutto il territorio nazionale in ordine all’attività dispiegata da appartenenti a diverse sedi della Chiesa di Scientology e dei collegati centri Narconon, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano con ordinanza […]

Sentenza 07 giugno 2001

Cassazione Penale. Sezione Prima. Sentenza 7 giugno 2001. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 – Gli attuali ricorrenti, insieme ad altri soggetti, sono stati giudicati per una serie di reati connessi con la attività di una associazione, denominata “Base Autonoma” ed articolata in altri gruppi e movimenti, operante in Milano ed altre città italiane, avente lo scopo […]