Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 novembre 2013, n.24683

Non implica violazione del diritto di professare la propria fede
religiosa, il provvedimento di divieto di partecipazione alle Adunanze
del Regno, emesso nel corso di un giudizio di “affidamento
condiviso” delle figlie minorenni di un padre appartenente ai
Testimoni di Geova, nel caso in cui, all’esito degli
accertamenti svolti a livello comunale, si sia ritenuto che
l’età delle figlie non consentisse loro di
“praticare una scelta confessionale veramente autonoma” e
fosse pertanto inopportuno “uno stravolgimento di credo
religioso” (nel caso di specie, "cattolico”).

Sentenza 18 settembre 2013, n.21331

La delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio non costituisce un elemento sopraggiunto, in
grado di incidere sul provvedimento economico contenuto nella sentenza
di divorzio. La revisione (che è ipotesi diversa da quella della
estinzione del diritto all’assegno divorzile per nuove nozze o morte
del beneficiario) trova, infatti, la sua naturale giustificazione solo
in un mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi, tale da
non rendere più attuali le ragioni giustificative dell’imposizione
di un assegno divorzile ovvero della misura fissata nella sentenza di
divorzio.

Ordinanza 06 giugno 2013, n.14329

Appare configurabile un contrasto tra l’art. 4 della legge n. 164
del 1982 (nella formulazione anteriore all’abrogazione intervenuta per
effetto del d.lgs. n. 150 del 2011) e gli artt. 2 e 29 della
Costituzione, nella parte in cui tale norma dispone che la sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso provoca l’automatica
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio religioso, così introducendo nel nostro ordinamento
l’unica ipotesi di “divorzio imposto ex lege”. Conforta il
prospettato dubbio di costituzionalità, sotto il profilo del
parametro imposto dagli artt. 8 e 12 della CEDU, una recentissima
pronuncia della Corte Europea dei diritti umani (caso H. contro
Finlandia, 13 ottobre 2012
[/areetematiche/documenti/documents/caseofh.v.finland.pdf]), nella
quale viene affrontata una questione analoga a quella in oggetto. 

Sentenza 23 gennaio 2013, n.1526

Fra giudizio eccelsiastico di nullità del matrimonio concordatario e
giudizio di cessazione degli effetti civili dello stesso non sussiste
rapporto di pregiudizialità tale che il secondo debba essere
necessariamente sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., a causa della
pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di
procedimenti autonomi non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura e aventi finalità e presupposti diversi, ma aventi specifico
rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica
solo a seguito di giudizio eventuale di delibazione, e non
automaticamente, può produrre effetti nell’ordinamento italiano.

Ordinanza interlocutoria 14 gennaio 2013, n.712

Afferma la Sezione I Civile della Cassazione, nella sentenza n.
1343/2011 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5571], che
la prolungata convivenza tra i coniugi rappresenta condizione ostativa
alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del
matrimonio concordatario laddove si sia tradotta in un rapporto
corrispondente alla durata del matrimonio o comunque ad un periodo di
tempo considerevole dopo la celebrazione del matrimonio e la scadenza
del termine per l’impugnativa del matrimonio-atto. La costruzione
esegetica, che assume a dato dirimente la durata del matrimonio intesa
quale convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla
celebrazione del matrimonio, richiamando espressamente il dettato
delle S.U. n. 19809 del 18 luglio 2008
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4915], rileva che
l’ordine pubblico interno matrimoniale manifesta il “favor” per la
validità del matrimonio, quale fonte del rapporto familiare incidente
sulla persona e oggetto di rilievo e tutela costituzionali. A questo
orientamento si è sostanzialmente uniformata la sentenza n. 9844/2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5898], in un caso in
cui la sentenza del tribunale ecclesiastico aveva dichiarato la
nullità del matrimonio concordatario per difetto di consenso,
assumendo tale vizio psichico a condizione d’inettitudine del
soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento
della manifestazione del consenso, sostanzialmente conforme
all’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.,
sostenendo all’esito che la durata ventennale del matrimonio
prospettata dalla ricorrente come impeditiva della delibazione non
rilevava nella specie, essendosi la medesima ricorrente limitata a
porre in evidenza solo detto elemento temporale, e non l’effettiva
convivenza dei coniugi nello stesso periodo, che in ogni caso avrebbe
dovuto essere dedotta e provata in sede di delibazione. Anche la
sentenza della Cass. n. 1780 del 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5784] ha aderito al
richiamato arresto, con la distinzione concettuale ad esso sottesa tra
matrimonio atto e matrimonio rapporto, pur escludendo nella specie
l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e radicato. Si
è invece consapevolmente discostata da tale orientamento la sentenza
della Cassazione n. 8926 del 2012
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5897] che, in un
caso in cui era accertato il vizio simulatorio di uno degli sposi, ha
escluso che la convivenza dei coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio, che pur nella specie considerata si era protratta per
oltre trent’anni, “esprima norme fondamentali che disciplinano
l’istituto del matrimonio e, pertanto, non è ostativa, sotto il
profilo dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico” (nel solco
tracciato dal precedente delle S.U. n. 4700/1988
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4023]). Ed invero,
prosegue nella motivazione la sentenza n. 8926/2012, “considerata la
natura dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica,
disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del principio di
bilateralità, è consacrato nell’art. 7 Cost., comma 2, che fornisce
copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti
Lateranensi, ivi espressamente indicati”, e pur nel vigore della L. 25
marzo 1985 n. 121 che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni
ed al protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e
l’Italia, “restando attribuita in via esclusiva al tribunale
ecclesiastico la cognizione sull’invalidità del matrimonio
concordatario, siccome disciplinato nel suo momento genetico dalla
legge canonica”, la Corte d’appello, chiamata in sede di delibazione
ad attribuirne efficacia nel nostro territorio, è tenuta a trovare un
punto di equilibrio nelle non poche ipotesi di divergenza tra il
diritto canonico e quello civile. Di qui la necessità di delimitare
il concetto di “ordine pubblico interno” circoscrivendolo al caso
in cui si ravvisi una contrarietà ai canoni essenziali cui secondo
l’ordinamento interno è improntata la struttura dell’istituto
matrimoniale, tra i quali non si annovera l’instaurazione del
“matrimonio-rapporto” e la stabilità ad esso attribuita dalla
previsione dell’art. 123 comma 2 c.c. La tesi ivi propugnata si
colloca, dunque, in una cornice interpretativa del tutto contrastante
con quella fondante la sentenza n. 1343/2011 e la composizione del
rilevato contrasto, ad avviso della Suprema Corte adita, deve pertanto
essere rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione, così come la
definizione delle ulteriori questioni originate dalle riferite opzioni
interpretative allo stato irrisolte.

————————-

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Settimio Carmignani Caridi, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Segretario generale della Consociatio Internationalis
Studio Iuris Canonici Promovendo

Sentenza 11 gennaio 2013, n.6

E’ inammissibile il ricorso del padre che, in sede di impugnazione
della sentenza di affidamento esclusivo del minore alla madre, affermi
il mancato approfondimento – da parte del Tribunale di merito – in
ordine al fatto se la famiglia affidataria del minore, composta da due
donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il
profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del figlio
“in relazione ai diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio ai sensi dell’art. 29 della Costituzione” e
al diritto del minore ad essere educato “secondo i principi
religiosi di entrambi i genitori” (essendo il padre musulmano). Nel
caso di specie, infatti, il ricorrente si è limitato – a giudizio
della Corte adita – a fornire una sintesi del motivo di gravame in
questione, dalla quale non risulta tuttavia alcuna specificazione
circa le concrete ripercussioni negative per la crescita del minore
derivanti da tale ambiente familiare. In tale modo, dunque, si dà per
scontato – afferma la Suprema Corte – ciò che invece è da
dimostrare, ossia la dannosità di quel particolare contesto per la
crescita e lo sviluppo del bambino.

Sentenza 28 novembre 2012, n.21129

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha riconosciuto la
legittimazione ad agire per la tutela della libertà religiosa di una
determinata comunità in capo al soggetto che, secondo l’ordinamento
confessionale, abbia la rappresentanza di quella comunità.
Ha, altresì, affermato che il diritto, costituzionalmente garantito,
di libertà religiosa “si esprime anche nel diritto all’uso e alla
frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano
comunitario quanto individualmente”.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, statuito che nel caso di conflitto
tra il diritto del proprietario del fondo servente di chiudere tale
fondo (ai sensi dell’art. 841 c.c.) ed il diritto di passaggio del
titolare della relativa servitù (_ex_ art. 1064 c.c.), ove
finalizzato ad accedere ad un edificio di culto, è necessario un
particolare giudizio di bilanciamento poiché si versa in un’ipotesi
“al di fuori di un conflitto tipicamente prediale”. A tal fine la
pronuncia di legittimità ha espressamente richiamato il principio
supremo di laicità dello Stato enunciato dalla Corte Costituzionale,
nella sua accezione di “garanzia dello Stato per la salvaguardia
della libertà di religione” e delle “condizioni che favoriscano
l’espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della
libertà di religione”. (Nel caso di specie è stato accolto il
ricorso del Parroco di Santa Maria a Pugliano di Ercolano, proposto in
tale veste ed in qualità di “rappresentante della comunità dei
fedeli della contrada Osservatorio di Ercolano”, col quale era stata
lamentata l’apposizione di una recinzione metallica e di un cancello
scorrevole che rendevano meno comodo l’accesso dei fedeli alla
Chiesa parrocchiale. La sentenza di merito è stata cassata per
insufficiente motivazione, non avendo dato conto dell’iter
argomentativo con cui era stato escluso che la chiusura del fondo
potesse in concreto incidere sul diritto di passaggio, particolarmente
qualificato dall’esercizio del diritto costituzionale di libertà
religiosa).

————————-
La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento e
la stesura dell’abstract Mattia Francesco Ferrero, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sentenza 15 giugno 2012, n.9844

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (defectum
discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in
considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante
inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del
matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si
discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata
dall’art. 120 c.c., cosicchè è da escludere che il riconoscimento
dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi
fondamentali dell’ordinamento italiano.

Quanto alla rilevanza della durata ventennale del matrimonio (
prospettata dalla ricorrente nel caso di specie) con riferimento
all’orientamento della  Corte secondo cui è ostativa alla
delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
concordatario la convivenza prolungata dai coniugi successivamente
alla celebrazione del matrimonio, in quanto essa è espressiva di una
volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito, con cui è
incompatibile, quindi, l’esercizio della facoltà di rimetterlo in
discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge (Cass. 2011/1343),
osserva il collegio che il principio giurisprudenziale richiamato
attribuisce rilievo, quale situazione ostativa alla delibazione della
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, alla
convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione
del matrimonio e non alla semplice durata del matrimonio medesimo.

Sentenza 04 giugno 2012, n.8926

La convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del
matrimonio non è espressiva delle norme fondamentali che disciplinano
tale istituto e, pertanto, non è ostativa, sotto il profilo
dell’ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico.

Sentenza 08 febbraio 2012, n.1789

In tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in
caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro
dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante
la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte
alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorchè di
fatto.